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Decreto ministeriale

Decreto ministeriale n. 392 del 10/10/2025

Il decreto dispone l’entrata in vigore del D.M. n. 191/2025 a partire dal 1° novembre 2025 e fornisce indicazioni per garantire un’applicazione corretta e uniforme delle disposizioni.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti392

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto fissa al 1° novembre 2025 la data di entrata in vigore e di applicazione delle disposizioni del D.M. 4 agosto 2025, n. 191, relativo all’organizzazione delle sedute per le operazioni di motorizzazione. Fornisce inoltre un chiarimento interpretativo sull’articolo 6, comma 4, stabilendo che, per le operazioni tecnicamente complesse o diverse da quelle standard, il numero di attività svolgibili in una seduta è determinato dal responsabile della struttura in base al grado di complessità. È infine previsto un successivo decreto attuativo della Direzione generale per la motorizzazione, di concerto con la Direzione generale del personale, degli affari generali e del bilancio.

Decorrenza dal 1° novembre 2025 e chiarimenti applicativi per le operazioni di motorizzazione disciplinate dal D.M. n. 191/2025

Decorrenza e chiarimenti applicativi del D.M. n. 191/2025

Il decreto ministeriale disciplina la data di efficacia delle previsioni del D.M. 4 agosto 2025, n. 191, relativo all’organizzazione delle sedute per lo svolgimento di operazioni in materia di motorizzazione. La base normativa richiamata comprende, tra le altre, la legge 1° dicembre 1986, n. 870, come modificata dalla legge 25 novembre 2024, n. 177, nonché il decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito dalla legge 18 luglio 2025, n. 105.

Base normativa e finalità

L’atto è adottato dalla Direzione generale per la motorizzazione in attuazione dell’articolo 9, comma 1, del D.M. n. 191/2025, che demandava a un successivo decreto la fissazione della data di avvio delle nuove disposizioni. La finalità dichiarata è consentire l’organizzazione delle sedute in modo coerente con il nuovo assetto regolatorio e con le risorse disponibili per la corresponsione delle competenze accessorie al personale incaricato.

Decorrenza delle disposizioni

Il decreto stabilisce che le disposizioni del D.M. n. 191/2025 entrano in vigore e trovano applicazione a decorrere dal 1° novembre 2025.

Da tale data:

  • la programmazione delle operazioni deve essere definita o adeguata in conformità alle previsioni del D.M. n. 191/2025;
  • l’organizzazione delle sedute deve essere allineata al nuovo regime introdotto dal decreto ministeriale del 4 agosto 2025.

Chiarimento interpretativo sull’articolo 6, comma 4, del D.M. n. 191/2025

Il decreto fornisce un’interpretazione uniforme dell’articolo 6, comma 4, del D.M. n. 191/2025. Viene precisato che, per le operazioni:

  • diverse da quelle indicate nei commi 1 e 3 dell’articolo 6; oppure
  • coincidenti con tali operazioni ma caratterizzate da una complessità tecnica tale da richiedere le competenze specifiche del Centro Superiore Ricerche Prove Autoveicoli e Dispositivi, dei Centri Prova Autoveicoli, degli uffici centrali del Dipartimento per i trasporti e la navigazione e degli Uffici di Motorizzazione Civile,

il numero di operazioni da svolgere nell’arco di una seduta non è predeterminato in modo fisso, ma è rimesso al responsabile della struttura, che lo determina in ragione del grado di complessità dell’operazione tecnica.

Attuazione successiva

È previsto che ulteriori disposizioni attuative del D.M. n. 191/2025 siano dettate con successivo decreto della Direzione generale per la motorizzazione, adottato di concerto con la Direzione generale del personale, degli affari generali e del bilancio.

Punti principali

Decorrenza delle nuove disposizioni

Le disposizioni del D.M. n. 191/2025 entrano in vigore e si applicano dal 1° novembre 2025, così da consentire l’organizzazione delle sedute e la coerenza con le risorse del primo esercizio finanziario utile per le competenze accessorie al personale incaricato.

Programmazione delle operazioni

Dalla medesima data, la programmazione delle operazioni deve essere definita o adeguata in conformità alle previsioni del D.M. n. 191/2025.

Chiarimento sull’articolo 6, comma 4, del D.M. n. 191/2025

Per le operazioni diverse da quelle richiamate nei commi 1 e 3 dell’articolo 6, oppure per quelle che, pur coincidenti, presentino una complessità tecnica tale da richiedere competenze specifiche dei Centri e degli uffici della motorizzazione indicati, il numero di operazioni da svolgere in una seduta è determinato dal responsabile della struttura in base alla complessità dell’attività.

Ulteriori disposizioni attuative

Un successivo decreto della Direzione generale per la motorizzazione, adottato di concerto con la Direzione generale del personale, degli affari generali e del bilancio, detterà ulteriori disposizioni attuative del D.M. n. 191/2025.

Come è indicizzato

Materiemotorizzazionesicurezza stradalepubblica amministrazione

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