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Messaggio

Messaggio numero 17017 del 19-10-2012

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento illustra le modalità operative per la fruizione dello sgravio contributivo riconosciuto per l’anno 2011 in favore della contrattazione di secondo livello, dopo l’ammissione comunicata da INPS. Definisce criteri di calcolo, limiti massimi, gestione dei casi particolari per aziende cessate e per lavoratori iscritti a gestioni previdenziali diverse, nonché i codici e le istruzioni UniEmens/F24 per il recupero e per l’eventuale restituzione di somme eccedenti.

Sgravio contributivo per la contrattazione di secondo livello anno 2011

Sgravio contributivo per la contrattazione di secondo livello – anno 2011

Il documento disciplina le modalità operative per la concreta fruizione dello sgravio contributivo ex lege n. 247/2007 riferito agli importi corrisposti nell’anno 2011. Dopo il DM 24 gennaio 2012, la circolare n. 96 del 16 luglio 2012 e il messaggio n. 11967 del 17 luglio 2012, l’Istituto ha comunicato l’ammissione al beneficio e, con il presente messaggio, fornisce le istruzioni per il recupero dello sgravio da parte dei datori di lavoro.

Quadro generale e criteri di calcolo

Gli importi comunicati ai soggetti ammessi rappresentano la misura massima dell’agevolazione conguagliabile. Se il datore di lavoro ha titolo a un importo inferiore, il conguaglio deve essere limitato alla quota effettivamente spettante.

Per il calcolo dello sgravio deve essere considerata l’aliquota in vigore nel mese di corresponsione del premio. La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto dell’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, relativo alla regolarità contributiva e al rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.

Coesistenza di premi da contrattazione aziendale e territoriale

Quando al medesimo lavoratore sono corrisposti premi previsti sia dalla contrattazione aziendale sia da quella territoriale, lo sgravio deve essere fruito in proporzione tra le due tipologie di premio.

L’esempio riportato nel documento mostra che, a fronte di una retribuzione annua pari a € 44.000, con premio aziendale di € 1.200 e premio territoriale di € 700, la misura massima del premio sgravabile è pari a € 990, corrispondente al 2,25% della retribuzione annua. Su tale base:

  • lo sgravio azienda è pari a € 248,00;
  • lo sgravio lavoratore è pari a € 91,00.

La ripartizione tra premio aziendale e territoriale avviene in proporzione ai rispettivi importi, determinando la quota di sgravio imputabile a ciascuna tipologia contrattuale, sia per la parte datoriale sia per la parte del lavoratore.

Aziende cessate o sospese

Le aziende autorizzate allo sgravio per l’anno 2011 che, nelle more del provvedimento di ammissione, abbiano sospeso o cessato l’attività, devono fruire del beneficio tramite la procedura delle regolarizzazioni contributive UniEmens/vig.

Per i datori di lavoro/committenti con obbligo di versamento della contribuzione IVS alla Gestione ex ENPALS, è prevista la possibilità di ottenere il rimborso delle somme spettanti mediante apposita istanza alla competente sede territoriale INPS – Gestione ex ENPALS.

Lavoratori iscritti a enti pensionistici diversi

Il decreto interministeriale 24 gennaio 2012 ha affidato all’Istituto la gestione del beneficio anche per lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali, in particolare INPGI e alle gestioni soppresse INPDAP ed ENPALS.

Lavoratori iscritti alla Gestione ex INPDAP

Il beneficio non si applica alle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, rappresentate dall’ARAN in sede di contrattazione collettiva. Sono invece destinatari dello sgravio i datori di lavoro iscritti alle Casse della Gestione ex INPDAP che hanno natura giuridica di “impresa privata” e il cui personale abbia conservato il diritto di opzione per l’iscrizione originaria a seguito della privatizzazione.

Per tali imprese, la percentuale di sgravio a favore del datore di lavoro non può superare:

  • il 23,80% per gli iscritti alle ex Casse Pensioni CPDEL, CPI e CPS;
  • il 24,20% per gli iscritti alla CTPS.

Sul piano dichiarativo, con l’avvio del flusso UniEmens (ListaPosPA) per le retribuzioni di ottobre 2012, le imprese ammesse non devono più comunicare il diritto allo sgravio alle sedi provinciali/territoriali della Gestione ex INPDAP, essendo disponibile nel nuovo tracciato la sezione dedicata ai benefici.

Il recupero deve essere effettuato nel flusso UniEmens (ListaPosPA), indicando nell’elemento E0_PeriodoNelMese l’imponibile e il contributo dovuto del mese di riferimento senza abbattimento e riportando l’importo da recuperare nell’elemento Recupero Sgravi, con Codice Recupero valorizzato a 2 (legge 247/2007).

Restano esclusi dallo sgravio i contributi dovuti alla Gestione Unitaria delle Attività Sociali e Creditizie e all’Assicurazione Sociale Vita, da versare sulle retribuzioni effettivamente erogate.

Lavoratori iscritti alla Gestione ex ENPALS

Per le erogazioni previste dai contratti di secondo livello corrisposte ai lavoratori iscritti ai fondi pensione della Gestione ex ENPALS, non sono oggetto di sgravio:

  • il contributo di solidarietà previsto per i lavoratori dello spettacolo dall’art. 1, commi 8 e 14, del D.lgs. n. 182/1997;
  • il contributo di solidarietà previsto per gli sportivi professionisti dall’art. 1, commi 3 e 4, del D.lgs. n. 166/1997;
  • il contributo aggiuntivo dell’1% ex art. 3-ter del D.L. n. 384/1992, convertito in legge n. 438/1992, sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.

Lo sgravio si applica prima sull’aliquota datoriale relativa alla contribuzione IVS dovuta alla Gestione ex ENPALS e, solo in caso di capienza residua, sulle contribuzioni minori da versare alla competente Gestione INPS.

Per la generalità dei lavoratori iscritti alla Gestione ex ENPALS, lo sgravio della contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a:

  • 23,81% sulla contribuzione IVS;
  • 1,19% sulle contribuzioni minori.

Per i lavoratori tersicorei e ballerini iscritti alla Gestione ex ENPALS successivamente al 31.12.1995, lo sgravio è pari al 25% della contribuzione IVS e non deve essere operato alcuno sgravio sulle contribuzioni minori.

Lo sgravio della contribuzione a carico del lavoratore è pari al 9,19%; per i tersicorei e ballerini iscritti dopo il 31.12.1995 è pari al 9,89%.

Ai fini della determinazione del tetto del 2,25% entro cui operare lo sgravio, la retribuzione annua da considerare è limitata come segue:

  • per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico iscritti a forme pensionistiche obbligatorie successivamente al 31.12.1995, al massimale annuo della base contributiva e pensionabile, pari per il 2011 a € 93.622,00;
  • per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al 31.12.1995, al massimale giornaliero imponibile della prima fascia di retribuzione, pari per il 2011 a € 682,50, moltiplicato per i giorni di prestazione lavorativa fino a un massimo di 312;
  • per gli sportivi professionisti già iscritti al 31.12.1995, al massimale giornaliero imponibile pari per il 2011 a € 300,07, moltiplicato per i giorni di prestazione lavorativa fino a un massimo di 312.

Modalità operative di fruizione e compensazione

Le imprese ammesse possono fruire dello sgravio mediante compensazione, con minor versamento dei contributi obbligatori nei limiti autorizzati, su una o più mensilità, purché entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione del messaggio.

L’Istituto provvederà a contattare i datori di lavoro ammessi per reperire le informazioni necessarie a definire le modalità di conguaglio della contribuzione versata in eccesso.

La compensazione deve essere effettuata tramite modelli F24/I24, indicando la competenza dei mesi che hanno generato il credito e i relativi importi compensati. Al conguaglio, il datore di lavoro è tenuto a restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.

Se il datore di lavoro non è in grado di utilizzare la compensazione, ad esempio per sospensione o cessazione dell’attività, può richiedere il rimborso di quanto spettante mediante apposita istanza.

Istruzioni operative per le contribuzioni minori e codice di autorizzazione

Per i lavoratori per i quali il datore di lavoro versa all’INPS le contribuzioni minori, lo sgravio va operato sulla posizione contributiva in essere presso l’Istituto, limitatamente alla quota spettante su tali contribuzioni.

Alle posizioni contributive delle aziende, diverse dai datori di lavoro agricoli, autorizzate allo sgravio è stato assegnato automaticamente il codice di autorizzazione “9D”.

Modalità di recupero per i datori di lavoro non agricoli

Per il conguaglio dell’incentivo, i datori di lavoro non agricoli possono utilizzare i seguenti codici causale nel flusso UniEmens, distinti per tipologia contrattuale:

  • L974: sgr. aziendale ex DM 24-01-2012 quota a favore del D.L.;
  • L975: sgr. aziendale ex DM 24-01-2012 quota a favore del lavoratore;
  • L976: sgr. territoriale ex DM 24-01-2012 quota a favore del D.L.;
  • L977: sgr. territoriale ex DM 24-01-2012 quota a favore del lavoratore.

Il recupero deve essere effettuato entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione del messaggio, in applicazione della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993.

Restituzione di quote eccedenti

Le somme eventualmente fruite in eccedenza rispetto alle quote di beneficio spettanti devono essere restituite con il nuovo codice causale “M964”, avente il significato di “restituzione sgravio contrattazione secondo livello”, da valorizzare nell’elemento dedicato del flusso UniEmens.

Per tali restituzioni è previsto anche uno specifico conto contabile di nuova istituzione.

Datori di lavoro agricoli

Per le aziende agricole con dipendenti, il documento rinvia alle disposizioni già impartite con la circolare n. 111 del 14 ottobre 2009 e con il messaggio n. 21389 del 17 agosto 2010, sia per gli adempimenti a carico delle aziende sia per quelli a carico delle sedi.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile degli sgravi si confermano le istruzioni della circolare n. 110 del 12 dicembre 2008.

In particolare:

  • gli sgravi relativi alla contrattazione aziendale vanno imputati al conto GAW37/119;
  • gli sgravi relativi alla contrattazione territoriale vanno imputati al conto GAW37/120.

La restituzione delle somme fruite in eccedenza, valorizzate con il codice causale M964, va imputata al conto di nuova istituzione GAW24/119.

È inoltre richiamato che l’allegato n. 2 riporta il conto GAW24/119 di nuova istituzione.

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