Messaggio numero 17294 del 24-10-2012
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce che, dal 1° maggio 2012, i pagamenti all’INPS non canalizzati su specifici canali di riscossione devono avvenire solo tramite bonifico o bollettino postale, con esclusione del contante. Tuttavia, per le vendite immobiliari, è consentito continuare ad accettare assegni circolari per cauzioni e pagamento del prezzo, per evitare aggravi operativi e di costo. Gli assegni ricevuti devono comunque essere riversati tempestivamente sui conti bancari dell’Istituto e contabilizzati.
Indicazioni sui pagamenti INPS e deroga per le vendite immobiliari con assegno circolare
Pagamenti all’INPS e deroga per le vendite immobiliari
Il documento richiama le prime indicazioni già fornite con il messaggio Hermes n. 7073 del 24 aprile 2012 in attuazione dell’art. 16, comma 7, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella legge n. 35 del 4 aprile 2012. L’obiettivo è disciplinare le modalità di incasso dei pagamenti dovuti all’INPS e precisare un’eccezione operativa per le procedure di dismissione immobiliare.
Regola generale sui pagamenti all’INPS
A decorrere dal 1° maggio 2012, i pagamenti all’INPS non canalizzati su specifici canali di riscossione possono essere effettuati esclusivamente:
- tramite bonifico su conto corrente bancario o postale della sede;
- tramite bollettino postale relativo al conto riscossioni varie.
Viene inoltre ribadito che è esclusa in modo assoluto la possibilità di ricevere somme in contanti, per qualsiasi importo e a qualsiasi titolo dovuto.
Problemi emersi nelle dismissioni immobiliari
A seguito di approfondimenti sull’attività di dismissione immobiliare, sono state rilevate possibili anomalie nella gestione delle procedure d’asta e nella stipula degli atti di compravendita. In particolare, è stata evidenziata la criticità che si sarebbe determinata se i notai incaricati non potessero più accettare assegni circolari:
- per la costituzione delle cauzioni in sede d’asta;
- per il pagamento del prezzo in sede di vendita.
Eccezione per le vendite immobiliari
Limitatamente alle operazioni di pagamento relative allo specifico campo delle vendite immobiliari, il documento consente di continuare ad accettare il pagamento mediante assegno circolare. La deroga è motivata da due elementi principali:
- la finalità della disciplina, volta a favorire la modernizzazione e l’efficienza degli strumenti di pagamento;
- la garanzia offerta dalle banche autorizzate a emettere tali titoli, mediante apposita cauzione presso la Banca d’Italia.
La scelta è anche giustificata dall’esigenza di evitare un aggravio di costi e procedure, considerato che tali pagamenti avvengono tramite il notaio, quale pubblico ufficiale rogante, soggetto a una normativa specifica sulle modalità di pagamento del corrispettivo e sulla ricezione delle dichiarazioni delle parti.
Adempimenti successivi delle strutture competenti
Le strutture dell’Istituto competenti in materia di dismissioni immobiliari devono comunque provvedere, con le consuete modalità, a:
- riversare tempestivamente sui conti correnti bancari dell’Istituto gli assegni ricevuti in relazione alle dismissioni immobiliari;
- contabilizzare i relativi importi.
Il documento si chiude con l’indicazione del Direttore Generale Nori.
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