Cassazione Penale, Sentenza n. 14103/2025 del 10/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato il reclamo avverso la mancata approvazione del provvedimento del direttore dell'istituto (13/07/2024) che lo aveva ammesso al lavoro esterno ai sensi dell'art. 21 legge 26 luglio 1975, n. 354. Il ricorrente censura la decisione per violazione di legge e vizio di motivazione: sostiene che i giudici si sono basati esclusivamente sulle pregresse condanne senza valutare il percorso durante la detenzione e l'effetto rieducativo del lavoro esterno, richiamando anche principi costituzionali (artt. 1, 4, 27 Cost.) e norme dell'ordinamento penitenziario (artt. 15 e 21 ord. pen.). Il Tribunale aveva invece motivato il rigetto richiamando il pericolo di recidiva, l'inaffidabilità del condannato, comportamenti illeciti commessi durante precedenti misure alternative (con revoca) e l'assenza di una rivisitazione critica del proprio comportamento deviante, ritenendo opportuno un percorso di avvicinamento progressivo al mondo esterno prima di concedere l'ampio margine di libertà connesso al lavoro esterno.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato le valutazioni del Magistrato di sorveglianza e del Tribunale secondo cui, nonostante una successiva condotta regolare in detenzione, non sussistono elementi positivi sufficienti atti a superare il giudizio di elevatissimo rischio di recidiva e di inaffidabilità, anche alla luce delle gravi violazioni commesse durante precedenti misure alternative. I giudici hanno ritenuto più prudente promuovere un percorso progressivo di avvicinamento al mondo esterno anziché concedere immediatamente il lavoro esterno. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), art. 21
Disciplina l'ammissione al lavoro esterno del detenuto; nella decisione si è valutato che la concessione richiede una valutazione prognostica di affidabilità e assenza di pericolo di recidiva, non essendo automatica la mera indicazione del direttore dell'istituto.
ordinamento penitenziario, artt. 15 e 35-bis, 69
art. 15; artt. 35-bis, 69
Art. 15 e riferimenti all'ordinamento penitenziario invocati dal ricorrente in tema di finalità rieducativa; artt. 35-bis e 69 richiamati per la giustiziabilità dei provvedimenti e per il rimedio del reclamo giurisdizionale sui provvedimenti di sorveglianza.
Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 1, 4, 27
Richiamati dal ricorrente in termini di principio rieducativo della pena e diritto al lavoro; la Corte osserva tuttavia che tali principi non impongono la concessione automatica del lavoro esterno se manca una prognosi favorevole di affidabilità.
codice di procedura penale, art. 616
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.
Giurisprudenza di legittimità richiamata (orientamenti)
Sez. 1, n. 37368 del 10/07/2018 Brandoli; Sez. 1, n. 21546 del 27/04/2021 Massetti; Sez. 1, n. 1449 del 17/11/2022 Picozzi; Corte cost. nn. 341/2006 e 526/2000; Sez.1, n. 31420 del 05/05/2015 Incarbone
La giurisprudenza conferma la giustiziabilità dei provvedimenti in tema di lavoro esterno e che la valutazione per la concessione richiede un'analisi prognostica della personalità e della condotta, nonché l'esame delle vicende pregresse e recenti; non è trasferibile meccanicamente la disciplina delle misure alternative, ma occorre valutare l'ampiezza delle libertà concesse dal lavoro esterno.
Massime di principio
- I provvedimenti sul lavoro esterno sono soggetti al sindacato giurisdizionale: l'interessato può proporre reclamo e ottenere verifica di legittimità e motivazione.
- La concessione del lavoro esterno richiede una valutazione prognostica della persona: è necessario accertare non solo l'assenza di comportamenti negativi recenti ma la presenza di elementi positivi che dimostrino una rivisitazione critica del comportamento deviante e l'affidabilità del detenuto.
- Pregresse violazioni di misure alternative e revoche pesano significativamente contro la concessione del lavoro esterno e possono giustificare il diniego anche se il direttore dell'istituto si è espresso favorevolmente.
- Il favorevole parere del direttore dell'istituto non è vincolante per il giudice di sorveglianza, che deve compiere una valutazione autonoma e motivata del rischio di recidiva.
- In presenza di situazioni di rischio non superate, l'approccio prudenziale del giudice può privilegiare percorsi progressivi di avvicinamento al mondo esterno piuttosto che l'immediata concessione dell'ampio margine di libertà connesso al lavoro esterno.
- Spetta al ricorrente fornire elementi concreti e specifici per contrastare le valutazioni di inaffidabilità e rischio di recidiva; mere affermazioni generiche sul carattere rieducativo del lavoro esterno risultano insufficienti.
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