Cassazione Civile, Ordinanza n. 04876/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
I contribuenti avevano proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR Lombardia, Sezione di Milano, n. 5238/2018. Nel corso del giudizio di legittimità hanno poi presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prevista dall'art. 1, commi 235 e 236, della L. 197/2022 (c.d. rottamazione quater), in relazione alle somme iscritte a ruolo a loro carico, con rinuncia ai giudizi pendenti. Hanno scelto il pagamento integrale in un'unica rata e hanno versato quanto dovuto entro il termine indicato nelle comunicazioni trasmesse da ADER.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'avvenuta adesione alla definizione agevolata e del pagamento integrale degli importi dovuti, rilevando che ciò comportava la cessazione della materia del contendere. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio. Le spese sono state lasciate a carico delle parti che le avevano anticipate. Inoltre, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, la Corte ha dato atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 235, L. 197/2022
definizione agevolata ex. art. 1 co. 235 L. 197/2022
La presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, con rinuncia ai giudizi pendenti, è stata considerata idonea a incidere sul processo in corso.
art. 1, comma 236, L. 197/2022
cessazione della materia del contendere
L'avvenuto pagamento integrale delle somme dovute nell'ambito della definizione agevolata determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
non sussistenza dei presupposti per il versamento ... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In presenza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, la Corte ha escluso l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nei termini indicati dalla norma.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
pari a quello dovuto per il ricorso
Richiamato solo per individuare la misura dell'ulteriore importo eventualmente dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'adesione del contribuente a una definizione agevolata che preveda la rinuncia ai giudizi pendenti, seguita dal pagamento integrale delle somme dovute, comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio tributario pendente.
- Quando la legge speciale collega alla definizione agevolata l'effetto estintivo del giudizio, la Corte deve limitarsi a prenderne atto ove risulti la sussistenza dei relativi presupposti formali e sostanziali.
- In caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, salvo diversa statuizione espressa.
- La declaratoria di estinzione può escludere l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dalla disciplina processuale applicabile.
Come è indicizzato
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