Cassazione Civile, Ordinanza n. 11125/2024 del 24/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Una società creditrice aveva chiesto decreto ingiuntivo per il pagamento di due cambiali scadute nel 1989 e degli interessi moratori convenzionali al 26% pattuiti in due convenzioni coeve. I debitori avevano opposto prescrizione del credito e contestato la riferibilità/autenticità delle pattuizioni sugli interessi; in primo grado, dopo CTU grafologica, era stata accertata l’autenticità delle sottoscrizioni e l’opposizione era stata rigettata. In appello, gli eredi del debitore avevano ottenuto il riconoscimento della prescrizione quinquennale degli interessi moratori ex art. 2948 n. 4 c.c., con condanna al solo capitale cambiario e agli interessi fino al 29 maggio 1997. La società ha ricorso per cassazione deducendo, da un lato, che gli interessi moratori convenzionali non sarebbero soggetti a prescrizione quinquennale perché privi del requisito della periodicità e, se collegati a cambiali ormai prescritte sul piano cartolare, dovrebbero seguire la prescrizione decennale dell’azione causale ex art. 1988 e 2946 c.c.; dall’altro, ha contestato la dedotta violazione delle norme processuali sulla non contestazione e ha resistito al ricorso incidentale degli eredi, che invocavano nullità per clausole vessatorie e indeterminatezza dell’oggetto. La Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo della società: la Corte d’appello aveva applicato automaticamente la prescrizione quinquennale agli interessi moratori senza verificare se, nel caso concreto e in relazione alle pattuizioni, essi avessero natura periodica. Ha invece respinto come infondato il motivo processuale principale sulla asserita genericità dell’eccezione di prescrizione, e ha dichiarato inammissibili i motivi del ricorso incidentale perché nuovi, non autosufficienti o non diretti contro la ratio decidendi. La sentenza d’appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, anche per le spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale della società creditrice, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione. Ha ritenuto che la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. si applichi agli interessi solo se essi presentano effettivo carattere di periodicità; il giudice di merito avrebbe dovuto verificare tale requisito in concreto, senza limitarsi ad affermare in via generale la prescrizione breve degli interessi moratori convenzionali. Il secondo motivo del ricorso principale è stato rigettato. I motivi del ricorso incidentale sono stati dichiarati inammissibili, mentre quello sulle spese è stato assorbito dal rinvio. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la prescrizione degli interessi e provvedere anche sulle spese dell’intero giudizio.
Norme richiamate
art. 2948, primo comma, n. 4, c.c.
"gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi"
La prescrizione quinquennale riguarda solo gli interessi che abbiano natura periodica; non si applica automaticamente a ogni interesse moratorio convenzionale.
È evocato come termine di prescrizione ordinaria decennale per l’azione causale e per gli effetti della promessa di pagamento, ove non operi la prescrizione breve.
La cambiale prescritta può valere come promessa di pagamento/riconoscimento del debito, con presunzione iuris tantum del rapporto sottostante nei rapporti tra i contraenti immediati.
art. 94 r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669
È richiamato per ricordare la prescrizione dell’azione cambiaria, ormai maturata nella specie.
È richiamato nel motivo principale rigettato, ma la Corte esclude che vi fosse omessa considerazione di fatti non contestati, perché l’eccezione di prescrizione era stata ritualmente proposta.
È richiamato per la dedotta tardività o genericità delle difese avversarie; la Corte ritiene invece tempestiva l’eccezione di prescrizione sugli interessi.
art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c.
È invocato nel motivo processuale principale, respinto perché la prescrizione era stata specificamente dedotta sin dall’opposizione.
Le clausole vessatorie richiedono specifica approvazione solo se ricorrono i presupposti di condizioni generali predisposte per una pluralità indefinita di rapporti.
È richiamato nel ricorso incidentale sulla mancanza di specifica approvazione delle clausole onerose; il motivo è dichiarato inammissibile per novità e difetto di autosufficienza.
È invocato per la nullità della clausola sugli interessi, ma il motivo incidentale è inammissibile perché non autosufficiente e nuovo.
È richiamato nel motivo incidentale sulla pretesa illiceità/invalidità della clausola, ma senza esito favorevole per il ricorrente incidentale.
È evocato per l’indeterminatezza dell’oggetto delle convenzioni; la censura è dichiarata inammissibile.
È richiamato per dedotta omessa pronuncia, ma la censura è inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.
Norma processuale base dei motivi di ricorso per cassazione, applicata sia al ricorso principale sia all’incidentale.
È richiamato per escludere, in presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. sui fatti decisivi.
È richiamato nel motivo incidentale sulle spese, poi assorbito.
È richiamato nel motivo incidentale sulle spese, poi assorbito.
Massime di principio
- Gli interessi moratori convenzionali non sono automaticamente soggetti alla prescrizione quinquennale prevista per gli interessi periodici: occorre verificare in concreto se il debito accessorio presenti effettiva periodicità o se, invece, sia accessorio a un’obbligazione principale da soddisfare in unica soluzione.
- Se la cambiale è prescritta sul piano cartolare, il titolo può ancora operare come promessa di pagamento ai sensi dell’art. 1988 c.c. nell’ambito del rapporto tra contraenti immediati, con conseguente azione causale soggetta alla prescrizione ordinaria decennale.
- L’eccezione di prescrizione è tempestiva quando sia stata specificamente dedotta nell’atto di opposizione o nella prima difesa utile, anche se formulata in relazione agli interessi oltre che al capitale.
- Le censure in cassazione che invocano nullità di clausole contrattuali o omessa pronuncia devono essere autosufficienti: occorre indicare l’esatto atto in cui la questione è stata proposta e trascrivere, almeno per stralcio, il contenuto delle clausole rilevanti e dei documenti su cui si fonda la doglianza.
- La rilevabilità officiosa delle nullità negoziali non esonera la parte dall’allegare tempestivamente i fatti costitutivi della nullità; in cassazione la censura è inammissibile se pretende una verifica nuova su elementi fattuali non emersi ritualmente nel giudizio di merito.
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