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Provvedimento

Deliberazione n. 776 del 12/12/2024

Provvedimento del 12 dicembre 2024

Garante Privacy776

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC su segnalazione della persona interessata, che temeva la diffusione tramite piattaforma di materiale audio, immagini, video o documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito. L’intervento si inserisce nella disciplina dell’art. 144-bis del Codice privacy, che consente al Garante di decidere in tempi rapidissimi per impedire la diffusione del materiale segnalato. La determinazione dirigenziale già adottata aveva ingiunto alla piattaforma di impedire la diffusione del materiale e imposto la conservazione, a fini probatori, dell’eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi, con misure idonee a evitarne la diretta identificabilità. Il provvedimento odierno dispone la ratifica di tale intervento urgente.

Ratifica nei confronti di Telegram FZ-LLC per misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn

Ratifica di misura urgente nei confronti di Telegram FZ-LLC per segnalazione di revenge porn

Il provvedimento riguarda la ratifica, da parte del Garante per la protezione dei dati personali, di una determinazione d’urgenza adottata nei confronti di Telegram FZ-LLC in relazione a una segnalazione presentata dalla persona interessata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy. L’intervento è finalizzato a impedire la diffusione, tramite piattaforma digitale, di materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.

Contesto normativo e presupposti della segnalazione

L’Autorità richiama l’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.l. n. 139/2021 convertito dalla l. n. 205/2021, che consente a chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, di segnalare il rischio di diffusione senza consenso di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici sessualmente espliciti. La norma prevede che il Garante decida entro 48 ore dalla ricezione della segnalazione, secondo gli artt. 143 e 144 del Codice.

Provvedimento urgente adottato in via amministrativa

Ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 571 del 27 novembre 2024, ritenendo sussistenti i presupposti per l’intervento urgente. Con tale atto ha:

  • ingiunto a Telegram FZ-LLC l’immediata adozione di misure per impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • prescritto la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, per soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
  • imposto che la conservazione avvenisse con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica del Garante

Il provvedimento del 12 dicembre 2024 dispone la ratifica della determinazione urgente, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il Garante dà atto delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento n. 1/2000 e della documentazione in atti, ma non introduce ulteriori prescrizioni rispetto a quelle già adottate in via d’urgenza. Il provvedimento ha quindi funzione di conferma dell’operato del dirigente competente, finalizzato a prevenire la diffusione del materiale segnalato.

Punti principali

Origine della segnalazione e competenza del Garante

La persona interessata ha segnalato di rientrare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento del Garante nei confronti della piattaforma Telegram indicata nella segnalazione. La norma attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni relative a registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e potenzialmente oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso attraverso piattaforme digitali.

Provvedimento urgente adottato dal dirigente

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza la determinazione n. 571 del 27 novembre 2024. Con tale atto ha ingiunto a Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.

Prescrizione di conservazione probatoria

Nella stessa determinazione urgente è stata anche prescritta alla società la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalla piattaforma, per finalità esclusivamente probatorie e per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento. La conservazione doveva avvenire mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica del Garante

Il Garante, riunito il 12 dicembre 2024, ha preso atto delle osservazioni ex art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e della documentazione in atti, e ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 il provvedimento urgente n. 571/2024 adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpubblica amministrazioneminoripiattaforme digitali

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