Ordinanza ingiunzione o revoca n. 769 del 12/12/2024
Provvedimento del 12 dicembre 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che un medico ha diffuso sul proprio profilo Instagram fotografie di una paziente ripresa prima e dopo un intervento di medicina estetica, trattando dati relativi alla salute in modo illecito. La pubblicazione è stata ritenuta contraria ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione e integrità/riservatezza, oltre che al divieto generale di trattamento delle categorie particolari di dati e al divieto di diffusione dei dati sanitari. Considerata l’eliminazione delle immagini, non sono state adottate misure correttive ulteriori, ma è stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro, con ordine di pagamento entro 30 giorni e pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante.
Ordinanza ingiunzione al dott. Giuseppe Rubino per diffusione su Instagram di immagini di una paziente con dati relativi alla salute senza idoneo presupposto di liceità
Diffusione su Instagram di immagini di una paziente dopo intervento di medicina estetica
Il provvedimento riguarda un’ordinanza ingiunzione nei confronti di un medico, ritenuto responsabile della diffusione sul proprio profilo Instagram di fotografie di una paziente ripresa prima e dopo un intervento di medicina estetica. Il procedimento è stato avviato a seguito di reclamo dell’interessata e dell’istruttoria svolta dall’Autorità.
Origine del reclamo e istruttoria
La paziente ha lamentato che le immagini, scattate inizialmente per uso interno durante l’intervento, fossero state pubblicate online con il logo del medico e rese visibili su Instagram, senza un consenso alla divulgazione. Nel corso dell’istruttoria il medico ha sostenuto che vi fosse stato un equivoco legato ai consensi sottoscritti in struttura e che le fotografie fossero state poi rimosse. Ha anche riferito che la controversia era stata definita in via transattiva con riconoscimento economico alla paziente.
Qualificazione del trattamento e dei dati
Il Garante ha ritenuto che le immagini pubblicate costituissero dati personali e, in particolare, dati relativi alla salute, poiché consentivano di desumere lo stato di salute e il trattamento sanitario effettuato. La pubblicazione su Instagram è stata qualificata come diffusione di dati personali a soggetti indeterminati, ai sensi dell’art. 2-ter, comma 4, del Codice.
Violazioni accertate
L’Autorità ha ritenuto illecito il trattamento perché effettuato al di fuori delle finalità di cura e in violazione:
- dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione e integrità/riservatezza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), b), c) e f), GDPR;
- del divieto generale di trattamento delle categorie particolari di dati di cui all’art. 9, par. 1, GDPR;
- del divieto di diffusione dei dati sanitari sancito dall’art. 2-septies, comma 8, del Codice.
Richiami normativi e orientamenti applicati
Nel motivare la decisione, il Garante ha richiamato:
- l’art. 4, par. 1, n. 1 e n. 15, GDPR, per la definizione di dato personale e di dato relativo alla salute;
- l’art. 2-ter, comma 4, del Codice, sulla nozione di diffusione;
- le Linee guida del 15 maggio 2014 sulla pubblicazione di dati personali nei documenti amministrativi sul web, con il principio per cui non devono essere pubblicati dati eccedenti, non pertinenti, non indispensabili o vietati;
- precedenti provvedimenti del Garante sulla pubblicazione di immagini e video di pazienti sottoposti a procedure mediche;
- l’art. 11 del Codice di deontologia medica, che impone la non identificabilità dei soggetti coinvolti in pubblicazioni o divulgazioni scientifiche di dati e studi clinici.
Esito: illiceità ma nessuna misura correttiva ulteriore
Il Garante ha respinto le argomentazioni difensive del medico e ha dichiarato l’illiceità del trattamento. Tuttavia, poiché le fotografie erano state rimosse, non ha adottato misure correttive ai sensi dell’art. 58, par. 2, GDPR.
Sanzione amministrativa e criteri di quantificazione
È stata applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 20.000,00 ai sensi dell’art. 83 GDPR, richiamando in particolare:
- l’art. 83, par. 1, per i criteri di effettività, proporzionalità e dissuasività;
- l’art. 83, par. 3, per il trattamento collegato di più violazioni;
- l’art. 83, par. 5, per il massimo edittale applicabile. La gravità è stata considerata alta, in ragione della natura particolarmente sensibile dei dati, della modalità di trattamento tramite diffusione e del contesto professionale fiduciario medico-paziente. È stato valorizzato anche il fatto che l’Autorità abbia conosciuto i fatti tramite reclamo dell’interessata.
Dispositivo, pagamento e pubblicazione
Il Garante ha ordinato al medico di pagare la sanzione entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento, con avvertenza circa gli atti esecutivi in caso di mancato pagamento. È stata inoltre ricordata la possibilità di definire la controversia versando la metà della sanzione nei termini previsti dalla legge. In aggiunta, l’Autorità ha disposto la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul proprio sito internet, nonché l’annotazione delle violazioni nel registro interno previsto dal Regolamento del Garante n. 1/2019. È stato infine indicato il rimedio giurisdizionale esperibile davanti al giudice ordinario nei termini di legge.
Punti principali
Origine del procedimento e fatti contestati
Il procedimento trae origine da un reclamo di una paziente che lamentava la diffusione su Instagram di fotografie in cui era riconoscibile, scattate durante e dopo un intervento di medicina estetica eseguito dal medico presso una clinica. Dalle dichiarazioni rese nel corso dell’istruttoria è emerso che le immagini erano state pubblicate sul profilo social del medico senza un consenso specifico alla divulgazione e che, successivamente alla contestazione, le fotografie sono state rimosse.
Valutazione del trattamento e qualificazione dei dati
Il Garante ha ritenuto che le immagini pubblicate fossero dati personali e, in particolare, dati relativi alla salute, poiché consentivano di desumere informazioni sullo stato di salute e sul trattamento sanitario eseguito. La diffusione su un social media verso soggetti indeterminati integra una "diffusione" ai sensi del Codice privacy. La condotta è stata ricondotta a un trattamento al di fuori delle finalità di cura e in violazione dei principi di cui agli artt. 5 e 9 GDPR, nonché dell’art. 2-septies, comma 8, del Codice.
Norme e orientamenti richiamati
Nel provvedimento sono richiamati l’art. 4, par. 1, n. 1 e n. 15 GDPR, l’art. 2-ter, comma 4, del Codice sulla diffusione dei dati personali, l’art. 5, par. 1, lett. a), b), c) e f) GDPR, l’art. 9 GDPR sul divieto di trattamento delle categorie particolari di dati e l’art. 2-septies, comma 8, del Codice sul divieto di diffusione dei dati sanitari. Il Garante richiama inoltre le proprie linee guida del 2014 sulla pubblicazione di dati nei documenti e precedenti specifici relativi a immagini e video di pazienti, oltre all’art. 11 del Codice di deontologia medica in tema di non identificabilità nei casi clinici.
Esito istruttorio e decisione
Le giustificazioni fornite dal medico non sono state ritenute sufficienti a superare i rilievi dell’Ufficio. Il Garante ha quindi dichiarato l’illiceità del trattamento, rilevando la particolare aspettativa di riservatezza del paziente in un contesto medico-fiduciario. Non sono state adottate misure correttive ai sensi dell’art. 58, par. 2, GDPR, poiché le fotografie risultavano già eliminate.
Sanzione e pubblicità del provvedimento
È stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro, determinata ai sensi dell’art. 83, par. 1, 3 e 5 GDPR, tenendo conto della gravità elevata della violazione, della natura dei dati trattati e del fatto che l’Autorità era venuta a conoscenza dell’evento tramite reclamo. Il medico deve pagare entro 30 giorni dalla notificazione; è richiamata la facoltà di definire la controversia pagando la metà della sanzione nei termini di legge. Il Garante dispone anche la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione e del provvedimento sul proprio sito internet.
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