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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14806/2025 del 15/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il difensore del condannato ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p., deducendo la manifesta illogicità della motivazione della Corte d'appello in relazione alla conoscenza della sentenza e alla decorrenza del termine per proporre la rescissione. La Corte distrettuale aveva ritenuto che il condannato fosse a conoscenza della sentenza prima del 25/09/2019 perché il difensore aveva presentato in tale data istanza di applicazione di una misura alternativa: secondo il ricorrente, tale circostanza non prova la conoscenza della sentenza da parte dell'imputato, posto che gli atti erano stati compiuti da un difensore d'ufficio privo di mandato fiduciario e non risultava instaurato un rapporto professionale effettivo che implicasse la comunicazione al soggetto. Il ricorrente ha quindi sostenuto che il termine per proporre la rescissione non è decorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha osservato che l'art. 629-bis c.p.p. richiede l'accertamento della incolpevole mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato e che il giudice deve verificare l'effettiva instaurazione del rapporto processuale e la conoscenza della vocatio in iudicium. Nel caso di specie la Corte d'appello non ha fornito adeguata motivazione per escludere l'incolpevole mancata conoscenza: non basta l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio o il deposito di istanze da parte di quest'ultimo per dimostrare che il condannato fosse effettivamente a conoscenza del procedimento; non risultava nemmeno provata la notifica dell'ordine di esecuzione al condannato nel periodo indicato. La sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Milano per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    La norma consente la rescissione del giudicato se il condannato, assente per tutto il processo, prova che tale assenza è dovuta a incolpevole mancata conoscenza della celebrazione; il giudice deve accertare l'effettiva conoscenza del processo e non può basarsi solo sulla regolarità formale delle notificazioni.

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Riferita in relazione alle notificazioni e alla vocatio in iudicium: la mera consegna di avvisi o decreti al difensore non esonera il giudice dall'accertare l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato.

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Usata per distinguere che la norma non elenca condotte tipiche di sottrazione volontaria alla conoscenza del processo; occorre accertare in fatto eventuali condotte positive finalizzate a sottrarsi.

  • Sez. U. n. 15498 del 26/11/2020 (Lovric)

    La rescissione del giudicato, alla luce del nuovo archetipo normativo, è uno strumento volto al travolgimento del giudicato quando si accerti la violazione dei diritti partecipativi dell'imputato; dipende dall'insufficienza dei controlli in corso di processo a eliminare patologie sulla consapevolezza della pendenza del processo.

  • S.U. n. 23948 del 28/11/2019 (PG c/Ismail)

    Anche se le notificazioni formali risultano regolari, occorre verificare l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale che abbia determinato la concreta conoscenza del processo; in mancanza la dichiarazione di assenza è nulla.

  • Sez. 3, n. 35426 del 13/05/2021 e Sez. 6, n. 34523 del 11/05/2023

    Giurisprudenza che chiarisce che la colpevole mancata conoscenza non richiede una deliberata sottrazione, bensì può derivare da comportamenti volti a porsi nella condizione di sottrarsi; d'altra parte la semplice negligenza nel tenersi informato non giustifica automaticamente una presunzione di conoscenza.

Massime di principio

  • La mera elezione di domicilio presso un difensore d'ufficio non prova di per sé la conoscenza del processo da parte dell'imputato; il giudice deve accertare l'esistenza di un rapporto professionale effettivo.
  • Atti compiuti dal difensore d'ufficio (deposito di istanze, ricezione di ordini di esecuzione) non sono automaticamente idonei a far decorrere il termine per la rescissione, salvo prova che tali atti siano stati comunicati al condannato.
  • Per procedere 'in assenza' e per escludere la rescissione è necessario che sia accertata la conoscenza effettiva della vocatio in iudicium; non è sufficiente la regolarità formale delle notificazioni senza verifica del contenuto pratico della conoscenza.
  • La mancata diligenza dell'imputato nel tenersi informato non equivale di per sé a una volontaria sottrazione alla conoscenza del processo; occorre valutare condotte positive e intenzionali.
  • Il termine per proporre l'istanza di rescissione decorre dalla effettiva conoscenza del procedimento; in caso di notifiche o ordini di esecuzione dubbi o non provati, il termine potrebbe non essere decorso.
  • Se il giudice di merito non fornisce una motivazione logica e verificabile in ordine alla conoscenza del processo da parte dell'imputato, la decisione è annullabile e la causa va rinviata per nuovo esame.

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