R.R. Puglia 20/2020
Modifiche al R.R. 30 settembre 2014 n. 18 e modifiche al R.R. 2 marzo 2006 n. 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il R.R. Puglia n. 18/2014 sulle comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità: porta la capienza da 10 a 12 posti letto, rimodula l’organico minimo, introduce videosorveglianza e incrementa il fabbisogno regionale. Prevede adeguamento delle strutture già autorizzate entro il 30/06/2021, con limite di 10 pazienti fino all’adeguamento.
Modifica dei requisiti e del fabbisogno delle CRAP dedicate in Puglia
Modifiche ai requisiti e al fabbisogno delle CRAP dedicate in Puglia
Il regolamento della Regione Puglia aggiorna la disciplina delle comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità. Interviene sui requisiti strutturali e organizzativi, sul fabbisogno regionale e su alcune misure di sicurezza e transizione.
Nuova capienza e dotazione organica minima
La disciplina delle CRAP dedicate viene modificata innanzitutto nella capienza e nell’organizzazione interna.
- La capacità ricettiva passa da 10 a 12 posti letto.
- L’organico minimo obbligatorio viene ridefinito come segue:
- dirigente medico psichiatra, responsabile sanitario: 1 unità per 30 ore settimanali;
- dirigente psicologo: 1 unità per 30 ore settimanali;
- educatore professionale o tecnico della riabilitazione psichiatrica, con funzioni di coordinamento: 1 unità a tempo pieno;
- educatore professionale o tecnico della riabilitazione psichiatrica e psicosociale: 5 unità a tempo pieno;
- assistente sociale: 1 unità a tempo pieno;
- infermiere: 5 unità a tempo pieno;
- operatore socio sanitario: 5 unità a tempo pieno.
Attività integrative e sicurezza
Il regolamento prevede ulteriori elementi organizzativi e di sicurezza per le strutture.
- Nelle CRAP dedicate deve essere assicurata la collaborazione di esperti, come artigiani o maestri d’arte, per lo svolgimento di attività specifiche.
- È consentita l’installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso al fine di migliorare i livelli di sicurezza.
- Le registrazioni devono essere effettuate nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali richiamata dal d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni.
Adeguamento delle strutture già autorizzate e regime transitorio
Per le strutture già in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento è previsto un regime transitorio con termine certo.
- Gli enti gestori delle CRAP dedicate già autorizzate all’esercizio devono adeguarsi ai nuovi requisiti strutturali e organizzativi entro il 30 giugno 2021.
- Fino a tale data, e comunque finché non sia avvenuto l’adeguamento, le strutture già autorizzate non possono accogliere più di 10 pazienti.
- Il mancato adeguamento nei termini comporta l’avvio delle procedure richiamate dall’art. 14, commi 6, 7 e 8 del R.R. n. 18/2014 e, per le strutture accreditate istituzionalmente, anche delle procedure di cui all’art. 26, commi 2, lett. b), e 3, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.
- Le CRAP dedicate che abbiano ottenuto l’autorizzazione alla realizzazione a seguito di parere favorevole di compatibilità con il fabbisogno regionale devono uniformarsi ai nuovi requisiti entro il termine di validità di tale parere, ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio.
Incremento del fabbisogno regionale
La disciplina regionale del fabbisogno viene ampliata con un incremento complessivo di 56 posti letto.
L’incremento si realizza in due modi:
- portando da 10 a 12 posti letto la capacità delle comunità già individuate nel fabbisogno originario;
- aggiungendo 3 ulteriori CRAP dedicate da 12 posti letto ciascuna.
L’incremento aziendale indicato riguarda:
- ASL BAT: 1 CRAP dedicata;
- ASL Brindisi: 1 CRAP dedicata;
- ASL Taranto: 1 CRAP dedicata.
È inoltre confermata una CRAP dedicata nell’ambito della ASL Lecce già prevista nel fabbisogno originario ma non ancora assegnata alla data di entrata in vigore del regolamento per mancanza di posti disponibili.
Procedure per nuove autorizzazioni alla realizzazione
Per le nuove strutture si applicano regole procedurali specifiche.
- Le richieste comunali di verifica di compatibilità per l’autorizzazione alla realizzazione sono istruite ed esitate secondo la L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e secondo i criteri della DGR n. 2037/2013.
- Il bimestre utile per la presentazione delle nuove istanze decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento sul BURP.
- I soggetti che abbiano già presentato un’istanza di autorizzazione alla realizzazione senza ottenere parere favorevole devono presentare una nuova istanza al Comune competente per concorrere al nuovo fabbisogno, adeguandosi ai nuovi requisiti organizzativi e strutturali.
Modifiche formali di coordinamento
Il regolamento interviene anche con una modifica di coordinamento al comma 2 dell’art. 3 del R.R. n. 18/2014, sostituendo il richiamo generico al regolamento con il riferimento al solo comma 1.
Ambito di efficacia
La disciplina riguarda esclusivamente la Regione Puglia e si applica dal 31 dicembre 2020, con gli specifici termini transitori e di adeguamento previsti per le strutture già autorizzate.
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