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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41508/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Due motivi principali: (1) violazione dell'art. 601, comma 5, cod. proc. pen. per mancata notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello, notificato invece al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4 cod. proc. pen., nonostante il Quinonez fosse ristretto in istituto penitenziario; (2) vizio di motivazione, contraddittorietà e manifesta illogicità nella valutazione della responsabilità penale ex art. 639 cod. pen., con violazione del principio della prova oltre ogni ragionevole dubbio; in particolare il ricorrente contestava che la condanna fosse fondata soltanto sulla sua presenza nelle immediate vicinanze della colonna imbrattata e sulle bombolette, senza considerare tesi difensive alternative e la mancata identificazione del testimone oculare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la questione relativa alla notifica come nullità di regime intermedio che doveva essere eccepita tempestivamente in sede di appello e non poteva essere proposta per la prima volta in cassazione; inoltre la notifica al difensore era stata effettuata in base all'art. 161, comma 4, in seguito all'esito negativo della notifica al domicilio dichiarato. Sul secondo motivo la Corte ha escluso il sindacato di merito poiché il motivo era essenzialmente di fatto e aspecifico: la Cassazione non può rivedere la valutazione delle prove operata in sede di merito. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 639 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato ascrittogli (imbrattamento/deturpamento). La Corte territoriale ha ritenuto sussistenti elementi di responsabilità (presenza sulla scena, indicazioni del testimone, contiguità temporale, assenza di una ricostruzione alternativa convincente).

  • art. 601, comma 5, cod. proc. pen.

    Rinvocato dal ricorrente per lamentare vizi di notifica del decreto di citazione a giudizio d'appello; la Cassazione ha ritenuto che la nullità lamentata fosse di regime intermedio e dovesse essere eccepita anteriormente alla pronuncia della sentenza d'appello, non potendo essere dedotta per la prima volta in cassazione.

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Utilizzato dai giudici per giustificare la notifica effettuata al difensore a fronte dell'esito negativo della notifica al domicilio eletto; la Corte ha ritenuto valida tale modalità rispetto alla situazione di irreperibilità accertata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per motivare la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile e di profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • I vizi di notifica che riguardano atti prodromici o intermedi (nullità a regime intermedio) devono essere eccepiti tempestivamente nel corso del procedimento di merito (in appello) e non possono essere dedotti per la prima volta in cassazione.
  • Quando l'imputato è ristretto in istituto penitenziario, è fondamentale verificare che le notifiche siano eseguite nel luogo di detenzione; in caso di notifica effettuata al difensore per irreperibilità, conservare e produrre ogni documento che dimostri la reale reperibilità o meno dell'imputato.
  • La Corte di Cassazione ha un sindacato limitato alla legittimità e non può riesaminare il merito probatorio se non nei casi tassativi (vizio di motivazione, contraddizione palese, travisamento degli atti). Le doglianze meramente fattuali o aspecifiche sono inammissibili.
  • Per impugnare efficacemente una sentenza in Cassazione, occorre formulare censure di diritto specifiche e circostanziate, indicando errori nella valutazione giuridica delle prove o nella applicazione della norma, non una semplice richiesta di riconsiderazione dei fatti.
  • La proposizione di motivi infondati o tardivi può comportare non solo l'inammissibilità del ricorso ma anche la condanna alle spese e il pagamento di somme alla cassa delle ammende; valutare la sostenibilità giuridica delle censure prima di proporre ricorso in cassazione.

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