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Provvedimento

Provvedimento Interdirigenziale del 20/07/12

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il comunicato informa sulla pubblicazione, dal 30 novembre 2012 al 29 gennaio 2013, degli atti relativi alla seconda fase di attribuzione della rendita presunta per fabbricati non dichiarati in Catasto, con indicazione dei Comuni interessati, delle modalità di pubblicazione/notifica e dei termini per ricorso e per l’aggiornamento catastale.

Elenco dei Comuni per la seconda fase di attribuzione della rendita presunta ai fabbricati non dichiarati in Catasto

Seconda fase di attribuzione della rendita presunta ai fabbricati non dichiarati in Catasto

Il comunicato dell’Agenzia del Territorio rende noto l’avvio della pubblicazione degli atti relativi alla seconda fase di attribuzione della rendita presunta ai fabbricati non dichiarati in Catasto. L’avviso disciplina sia le modalità di notifica degli esiti sia i termini per l’impugnazione e per gli adempimenti catastali conseguenti.

Ambito e base normativa

L’attività riguarda i fabbricati non dichiarati in Catasto ai sensi dell’art. 19, comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La pubblicazione degli atti avviene ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 5-bis, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Comuni interessati e modalità di pubblicazione

Al comunicato è allegato l’elenco dei Comuni interessati dall’attività di attribuzione della rendita presunta. Gli atti sono pubblicati, tramite affissione all’albo pretorio dei Comuni, a decorrere dal 30 novembre 2012 e fino al 29 gennaio 2013.

In presenza di variazioni circoscrizionali da attivare o già attivate a partire dal 2007, oppure già attivate in precedenza ma non concluse alla data di pubblicazione degli elenchi delle particelle relative ai fabbricati mai dichiarati, la pubblicazione degli atti è effettuata:

  • presso la sede dei Comuni in cui sono state pubblicate le particelle di catasto terreni;
  • presso la sede dei Comuni in cui risultano ubicate le unità immobiliari oggetto di attribuzione della rendita presunta al momento della produzione dell’atto.

Diffusione e consultazione degli atti

Il comunicato è pubblicato:

  • nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
  • presso gli Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio;
  • presso i Comuni interessati;
  • sul sito internet dell’Agenzia del Territorio, alla pagina indicata nel testo.

Sul sito internet dell’Agenzia è inoltre disponibile, dal 30 novembre 2012, l’elenco delle particelle di catasto terreni e le corrispondenti unità immobiliari urbane del catasto edilizio urbano oggetto di attribuzione di rendita presunta per tutti i Comuni interessati.

Termini per il ricorso

I termini per proporre ricorso avverso gli atti di attribuzione della rendita presunta dinanzi alla Commissione Tributaria provinciale competente decorrono trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione del comunicato nella Gazzetta Ufficiale.

Obblighi successivi e sanzioni

Per le unità immobiliari alle quali è stata attribuita la rendita presunta, i soggetti obbligati devono presentare gli atti di aggiornamento catastale secondo le modalità previste dall’art. 1 del decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701.

Il termine per tale adempimento è di 120 giorni dalla pubblicazione del comunicato nella Gazzetta Ufficiale. La mancata presentazione entro il termine comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

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