Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 17/07/12
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento disciplina come annotare e aggiornare gli atti catastali in seguito alle sentenze delle commissioni tributarie e della Cassazione nelle controversie catastali. Prevede termini di 30 giorni e 90 giorni, applicazione anche alle conciliazioni giudiziali e validità nei territori delle Province autonome di Trento e Bolzano, con entrata in vigore il 15 settembre 2012.
Annotazione negli atti catastali delle sentenze tributarie
Annotazione negli atti catastali delle sentenze tributarie
Il provvedimento stabilisce le modalità di annotazione e aggiornamento degli atti catastali a seguito delle decisioni rese nel contenzioso tributario in materia catastale. La disciplina riguarda sia le sentenze favorevoli al contribuente sia quelle che confermano l’atto impugnato, nonché alcuni provvedimenti giurisdizionali con effetti definitivi sul procedimento.
Ambito di applicazione
Il provvedimento si applica alle controversie indicate dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, relative in particolare a:
- intestazione, delimitazione, figura ed estensione dei terreni;
- classamento dei terreni;
- ripartizione dell’estimo fra compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella;
- consistenza e classamento delle singole unità immobiliari urbane;
- attribuzione della rendita catastale.
L’aggiornamento degli atti catastali è previsto al passaggio in giudicato delle sentenze che accolgono totalmente o parzialmente il ricorso del contribuente.
Annotazione delle sentenze negli atti catastali
Le sentenze delle commissioni tributarie che non costituiscono titolo esecutivo e che accolgono, in tutto o in parte, il ricorso del contribuente devono essere annotate negli atti del catasto, con riferimento a ogni unità immobiliare interessata e con indicazione dell’esito del giudizio.
L’Ufficio provinciale territorialmente competente provvede all’annotazione entro 30 giorni dalla notificazione dell’impugnazione. Con le stesse modalità, per quanto compatibili, si annotano anche le sentenze della Corte di Cassazione che rinviano la causa innanzi alle commissioni tributarie.
Negli atti catastali deve inoltre essere fatta menzione, entro 30 giorni dal relativo passaggio in giudicato, delle sentenze da cui deriva la conferma dell’atto impugnato, nonché dei provvedimenti giurisdizionali dai quali comunque deriva:
- la definitività dell’atto;
- l’estinzione dell’intero processo.
Aggiornamento degli atti del catasto
L’Ufficio provinciale territorialmente competente provvede all’aggiornamento degli atti del catasto ai sensi dell’articolo 69-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546:
- entro 30 giorni dalla presentazione di copia della sentenza rilasciata dalla segreteria della commissione tributaria e munita dell’attestazione di passaggio in giudicato;
- ovvero entro 90 giorni dalla data in cui l’Ufficio ha avuto conoscenza della definitività della decisione.
Le stesse disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche alle conciliazioni giudiziali previste dall’articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, quando definiscono una controversia relativa alle operazioni catastali.
Disposizioni finali e ambito territoriale
Il provvedimento si applica anche nei territori in cui le funzioni catastali sono gestite dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280.
È prevista la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia del Territorio, in base all’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il provvedimento entra in vigore il 15 settembre 2012.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Provvedimento · 17 lug 2012Provvedimento del 17/07/2012
- Provvedimento · 17 lug 2012Provvedimento del 17/07/2012
- Provvedimento · 16 lug 2012Provvedimento del 16/07/2012
- Provvedimento · 20 lug 2012Provvedimento Interdirigenziale del 20/07/12
- Provvedimento · 12 lug 2012Provvedimento del 12/07/2012
- Provvedimento · 5 lug 2012Provvedimento del 05/07/2012
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →