Decreto dirigenziale n. 374 del 12/10/2020
Omologazione dispositivi stradali per l'accertamento delle infrazioni: controllo accesso ZTL e centri storici Il sistema per la rilevazione degli accessi di veicoli denominato AGUIA T5-5 Controllo Accessi, prodotto dalla società Velocar s.r.l., con sede legale in Via Mazzini, 55c – Castiglione delle Stiviere (MN), è omologato ai sensi e per gli effetti dell’art. 45 del Codice della Strada.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto omologa il sistema "AGUIA T5-5 Controllo Accessi" della società Velocar s.r.l. come dispositivo per il controllo automatico degli accessi a centri storici, zone a traffico limitato, aree pedonali, piazzole di carico/scarico e corsie riservate. L’atto richiama il Codice della strada, il regolamento di esecuzione, la disciplina sugli impianti per ZTL e la norma tecnica UNI 10772:2016, sulla base della quale sono state svolte le prove di laboratorio e acquisito il parere favorevole del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Il decreto definisce caratteristiche tecniche, limiti prestazionali, condizioni di installazione, modalità di esercizio e obblighi di produzione e commercializzazione del sistema omologato.
Omologazione del sistema AGUIA T5-5 Controllo Accessi per la rilevazione automatica degli accessi a ZTL, centri storici e corsie riservate
Omologazione del sistema AGUIA T5-5 Controllo Accessi
Il decreto dirigenziale dispone l’omologazione del sistema di controllo accessi "AGUIA T5-5 Controllo Accessi" della società Velocar s.r.l., quale dispositivo destinato alla rilevazione automatica dei transiti di veicoli in centri storici, zone a traffico limitato, aree pedonali, piazzole di carico e scarico merci e corsie riservate. L’atto è adottato in attuazione dell’art. 45 del d.lgs. n. 285/1992, dell’art. 192 del d.P.R. n. 495/1992 e della disciplina speciale sugli impianti per ZTL, con riferimento anche alla norma tecnica UNI 10772:2016 e al parere favorevole reso dalla Terza Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Quadro normativo e presupposti istruttori
Il provvedimento richiama:
- l’art. 45 del Codice della strada, che riserva al MIT l’approvazione o omologazione dei dispositivi per l’accertamento automatico delle violazioni;
- l’art. 192 del regolamento di esecuzione, relativo alle procedure di approvazione e omologazione;
- l’art. 17, comma 133-bis, della legge n. 127/1997 e il d.P.R. n. 250/1999, per gli impianti di rilevazione degli accessi ai centri storici e alle ZTL;
- l’art. 201, comma 1-bis, lettera g), del Codice della strada, che esclude la necessità della contestazione immediata per le violazioni rilevate tramite tali dispositivi.
Sono inoltre richiamate le attività istruttorie svolte dalla società richiedente: domanda di omologazione del 17 ottobre 2018, documentazione integrativa del 4 aprile 2019, parere favorevole della Terza Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 8 maggio 2020 e trasmissione del manuale aggiornato in versione 1.5 del 3 agosto 2020.
Oggetto dell’omologazione
Il sistema omologato è il "AGUIA T5-5 Controllo Accessi", destinato a:
- rilevare il transito di veicoli;
- acquisire immagini;
- riconoscere automaticamente targhe anteriori e posteriori;
- gestire le procedure di trattamento dei dati per il sanzionamento automatico.
Il decreto lo qualifica come sistema idoneo al controllo degli accessi e precisa che l’omologazione è rilasciata ai sensi dell’art. 45 del Codice della strada e della norma UNI 10772:2016.
Configurazione tecnica del sistema
La versione base del sistema comprende:
- una scheda CPU di elaborazione;
- una telecamera bianco e nero;
- una telecamera a colori;
- un illuminatore IR invisibile;
- un’antenna GPS.
Il sistema opera tramite una o più unità di rilevamento collegate a un’unità centrale di elaborazione mediante rete dati distribuita. Il decreto precisa che tale rete non rientra nell’oggetto dell’omologazione. La CPU gestisce i flussi video, l’unità GPS, il controllo dell’illuminatore, la memorizzazione su SSD, la sincronizzazione delle periferiche, l’elaborazione dei segnali per il rilievo delle infrazioni e le interfacce di rete per configurazione e recupero dati.
Funzionamento del sistema di varco e gestione dei dati
Il sistema di varco identifica ogni veicolo in ingresso e/o uscita dalla ZTL per verificare l’autorizzazione all’accesso e, in caso di transito non autorizzato, fornire i dati necessari alla notifica dell’infrazione. La gestione delle liste targhe è affidata al server centrale, sul quale è installato il programma VSP.
Il flusso operativo descritto dal decreto è il seguente:
- i transiti vengono salvati in forma cifrata nella memoria della telecamera a livello di varco;
- il server centrale interroga il varco per ottenere l’elenco dei transiti rilevati;
- la lista è fornita in forma crittografata;
- il server confronta le targhe con le liste presenti a livello centrale;
- se la targa è in lista bianca, il server ordina la cancellazione delle immagini;
- se la targa non è in lista bianca, il server richiede le immagini;
- se la targa è in lista nera, il server richiede le immagini e le importa come potenziale infrazione da convalidare.
I dati e le immagini rimangono a livello di varco solo per il tempo necessario alla decisione del server. In caso di problemi di comunicazione, i dati restano memorizzati nella SSD interna della telecamera; se la connessione tra server e varchi manca, il sistema genera allarmi sull’interfaccia web del programma VSP e ripristina automaticamente il funzionamento quando la comunicazione torna disponibile.
Prestazioni, classi di accuratezza e limiti geometrici
Le prove di laboratorio, svolte secondo UNI 10772:2016, hanno dimostrato che il sistema è in grado di riconoscere, in classe A, le targhe posteriori e anteriori dei veicoli nelle seguenti condizioni:
- a 50 e 70 km/h, in traffico canalizzato e non canalizzato, di giorno e di notte;
- per autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori;
- con riferimento alle targhe previste dagli artt. 250 e 258 del d.P.R. n. 495/1992.
Le prove estese hanno inoltre evidenziato la capacità di riconoscimento in classe A fino a 100 km/h, in traffico non canalizzato, per targhe posteriori e anteriori di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori.
Il decreto indica i seguenti limiti geometrici di installazione e funzionamento:
- distanza massima effettiva tra sistema di ripresa e targa: 24,45 m;
- altezza massima da terra dell’unità di ripresa: 6,75 m;
- disassamento laterale massimo rispetto alla mezzeria della carreggiata: 8,25 m;
- angolo massimo di deformazione prospettica: 20,56°;
- larghezza massima del campo di riconoscimento a 0 lx: 7,00 m;
- profondità del campo di riconoscimento a 0 lx: 6,00 m.
Il sistema può monitorare al massimo 2 corsie, compatibilmente con la larghezza del campo di riconoscimento a 0 lx.
Installazione ed esercizio
Le installazioni devono rispettare i limiti geometrici e le prescrizioni del manuale di installazione e utilizzo versione 1.5 del 3 agosto 2020, al fine di evitare modifiche che possano compromettere la funzionalità del sistema nella configurazione omologata. Se l’installazione avviene in condizioni diverse da quelle previste nel manuale, devono essere adottati e certificati tutti gli accorgimenti necessari a garantire la piena funzionalità del dispositivo nel rispetto dell’omologazione.
In ogni caso, l’installazione, comprensiva di moduli e sostegni, deve rispettare il Codice della strada e il relativo regolamento, nonché le norme di sicurezza per apparecchiature elettriche in luoghi accessibili al pubblico, senza costituire pericolo per veicoli e pedoni.
Produzione, commercializzazione e vincoli sul prodotto
I sistemi prodotti e commercializzati in base all’omologazione devono essere conformi al prototipo e alla documentazione tecnica depositati presso il Ministero il 17 ottobre 2018. Ogni esemplare deve riportare indelebilmente gli estremi del decreto e il nome del produttore.
Non è consentita alcuna modifica al sistema o ai suoi sottosistemi oggetto dell’omologazione, salvo specifica modifica del decreto. I sistemi commercializzati devono essere accompagnati dal manuale di installazione e utilizzo versione 1.5 del 3 agosto 2020, che si applica nei limiti e alle condizioni del provvedimento e per quanto non in contrasto con esso.
Punti principali
Base normativa e finalità dell’omologazione
Il provvedimento è adottato in applicazione dell’art. 45 del Codice della strada e dell’art. 192 del regolamento di esecuzione, nonché della disciplina sugli impianti per la rilevazione degli accessi ai centri storici e alle ZTL. Richiama inoltre l’art. 201, comma 1-bis, lettera g), del Codice della strada, che consente la notificazione differita delle violazioni rilevate tramite tali dispositivi.
Dispositivo omologato e soggetto produttore
È omologato il sistema denominato "AGUIA T5-5 Controllo Accessi", prodotto da Velocar s.r.l., per il rilevamento degli accessi dei veicoli a centri storici, ZTL, aree pedonali, piazzole di carico/scarico e corsie riservate. Il sistema è descritto come capace di acquisire immagini, riconoscere automaticamente le targhe e gestire le procedure di trattamento dati finalizzate al sanzionamento automatico.
Caratteristiche tecniche e architettura del sistema
La versione base comprende scheda CPU di elaborazione, telecamera bianco e nero, telecamera a colori, illuminatore IR invisibile e antenna GPS. Il sistema opera con unità di rilevamento collegate a un’unità centrale tramite rete dati distribuita; la rete è espressamente esclusa dall’omologazione. La CPU gestisce flussi video, GPS, illuminazione, memorizzazione SSD, sincronizzazione periferiche e interfacce di configurazione e recupero dati.
Prestazioni, prove e limiti funzionali
Le prove, svolte secondo la norma UNI 10772:2016, hanno attestato la capacità di riconoscimento delle targhe in classe A alle velocità di 50 e 70 km/h, in traffico canalizzato e non canalizzato, di giorno e di notte, per autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori. Sono state effettuate anche prove estese fino a 100 km/h in traffico non canalizzato, con esito positivo in classe A. Il sistema è stato validato anche in modalità free-run tramite prove funzionali su strada.
Installazione, esercizio e obblighi del produttore
L’installazione deve rispettare i limiti geometrici indicati nel decreto e le prescrizioni del manuale di installazione e utilizzo versione 1.5 del 3 agosto 2020, per non alterare la configurazione omologata. In caso di installazioni diverse, devono essere adottati e certificati accorgimenti idonei a garantire la piena funzionalità. I sistemi prodotti e commercializzati devono essere conformi al prototipo depositato, riportare indelebilmente gli estremi del decreto e il nome del produttore, non essere modificati senza nuova disciplina e essere venduti con il manuale aggiornato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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