Decreto dirigenziale n. 371 del 08/10/2020
Omologazione dispositivi stradali per l'accertamento delle infrazioni: controllo accesso ZTL e centri storici L'omologazione del sistema "EnVES 1812" prodotto dalla Società EngiNE srl è estesa alla versione con una telecamera di contesto “Vista EnVES08-4KM con telecamera di contesto integrata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto estende l’omologazione già concessa nel 2019 al sistema "EnVES EVO 1812" della società EngiNe S.r.l., consentendo l’uso di una versione con telecamera di contesto a colori integrata nell’unità di rilevamento, in alternativa alla telecamera esterna già omologata. L’atto richiama la disciplina del Codice della Strada, del relativo regolamento di esecuzione e la normativa sugli impianti per il controllo degli accessi ai centri storici, ZTL, aree pedonali e corsie riservate. Il decreto conferma le prescrizioni già vigenti, detta condizioni di installazione e uso, e impone vincoli di conformità tecnica, marcatura e commercializzazione.
Estensione dell’omologazione del sistema per la rilevazione degli accessi veicolari "EnVES EVO 1812" con telecamera di contesto integrata
Estensione dell’omologazione del sistema "EnVES EVO 1812"
Il decreto dirigenziale estende l’omologazione già rilasciata al sistema per la rilevazione degli accessi veicolari ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, alle piazzole di carico e scarico merci e alle corsie o strade riservate. L’intervento riguarda la versione del sistema "EnVES EVO 1812" prodotta da EngiNe S.r.l., con l’introduzione di una telecamera di contesto a colori integrata nell’unità di rilevamento, da impiegare in alternativa alla telecamera esterna già omologata.
Base normativa e finalità
L’atto richiama come fondamento l’art. 45 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), che disciplina l’approvazione e l’omologazione dei dispositivi destinati all’accertamento automatico delle violazioni; l’art. 192 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495; l’art. 17, comma 133-bis, della l. 15 maggio 1997, n. 127; il d.P.R. 22 giugno 1999, n. 250; nonché l’art. 201, comma 1-bis, lett. g), del Codice della Strada, che esclude in determinati casi la necessità della contestazione immediata quando la rilevazione avviene tramite i dispositivi previsti dalla disciplina sugli accessi ai centri storici e alle ZTL. Viene inoltre richiamata la norma UNI 10772:2016, applicata ai sistemi di identificazione basati sul riconoscimento automatico delle targhe.
Oggetto della modifica omologativa
Il decreto dispone che l’omologazione concessa con decreto dirigenziale n. 270 del 26 luglio 2019 sia estesa alla versione del sistema dotata di telecamera "Vista EnVES08-4KM con telecamera di contesto integrata" a colori. La nuova configurazione è espressamente ammessa come alternativa alla telecamera di contesto esterna "Vista EnVES06", già oggetto di omologazione.
Prescrizioni confermate
Restano ferme tutte le prescrizioni contenute negli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto n. 270/2019. Il nuovo provvedimento non sostituisce il quadro tecnico e prescrittivo precedente, ma lo integra limitatamente alla nuova configurazione hardware autorizzata.
Installazione ed esercizio
Le condizioni di installazione dei sistemi con telecamera integrata devono corrispondere a quanto previsto dall’art. 3, comma 4, del decreto n. 270/2019 e dal "Manuale di installazione apparati EnVES EVO1812" del 24 settembre 2019, versione ManEVEVO20180420-P01-R01. Tale previsione è finalizzata a evitare modifiche che possano compromettere o alterare la funzionalità del sistema nella configurazione omologata. Anche l’esercizio del dispositivo deve avvenire secondo le indicazioni del medesimo manuale.
Produzione, commercializzazione e identificazione degli esemplari
I sistemi "EnVES EVO1812" con telecamera integrata prodotti e commercializzati sulla base del decreto devono essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositato presso il Ministero il 27 novembre 2019. Ogni esemplare deve riportare indelebilmente gli estremi del decreto dirigenziale n. 270 del 26 luglio 2019 e del presente decreto, oltre al nome del produttore.
È inoltre vietato apportare modifiche al sistema, sia all’unità di rilevamento sia al server centrale, salvo eventuali ulteriori modifiche autorizzate con specifico successivo provvedimento.
Documentazione da fornire
La commercializzazione dei dispositivi deve avvenire unitamente a:
- "Manuale di installazione apparati EnVES EVO1812", emesso il 24 settembre 2019, versione ManEVEVO20180420-P01-R01;
- "Manuale operatore Server EnVES", emesso il 31 maggio 2018, versione ManEVSRV20180420-P02-R00.
Tali manuali si applicano nei limiti e alle condizioni stabiliti dal decreto e per quanto non incompatibili con esso.
Punti principali
Estensione dell’omologazione
L’omologazione del sistema "EnVES EVO 1812", già concessa con decreto dirigenziale n. 270 del 26 luglio 2019, viene estesa alla versione con telecamera di contesto "Vista EnVES08-4KM con telecamera di contesto integrata" a colori, integrata nella custodia dell’unità di rilevamento e utilizzabile in alternativa alla telecamera esterna "Vista EnVES06" già omologata.
Quadro normativo richiamato
Il decreto si fonda sull’art. 45 del d.lgs. 285/1992, sull’art. 192 del d.P.R. 495/1992, sull’art. 17, comma 133-bis, della l. 127/1997 e sul d.P.R. 250/1999, oltre che sull’art. 201, comma 1-bis, lett. g), del Codice della Strada, relativo ai casi in cui non è necessaria la contestazione immediata per le violazioni rilevate con tali dispositivi.
Condizioni di installazione e utilizzo
L’installazione dei sistemi con telecamera integrata deve rispettare quanto previsto dall’art. 3, comma 4, del decreto n. 270/2019 e dal manuale di installazione apparati EnVES EVO1812 del 24 settembre 2019 (versione ManEVEVO20180420-P01-R01). L’uso dei dispositivi deve avvenire secondo le indicazioni del medesimo manuale.
Produzione, commercializzazione e divieti di modifica
I sistemi prodotti e commercializzati sulla base della nuova estensione di omologazione devono essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositato il 27 novembre 2019. Su ogni esemplare devono essere riportati indelebilmente gli estremi del decreto n. 270/2019 e del presente decreto, oltre al nome del produttore. Non sono ammesse modifiche al sistema, né all’unità di rilevamento né al server centrale, salvo ulteriori specifiche modifiche autorizzate con successivo decreto.
Documentazione da allegare alla commercializzazione
I sistemi dovranno essere commercializzati con il "Manuale di installazione apparati EnVES EVO1812" del 24 settembre 2019 (ManEVEVO20180420-P01-R01) e con il "Manuale operatore Server EnVES" del 31 maggio 2018 (ManEVSRV20180420-P02-R00), applicabili nei limiti e alle condizioni del decreto e per quanto non in contrasto con esso.
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