Risposta n. 318 del 10/05/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente sostiene che l'esclusione delle categorie A/1, A/8 e A/9 debba operare solo in fase di acquisto iniziale e che imprese possano demolire/r ricostruire immobili A/1 (anche con ampliamento) purché le unità risultanti appartengano a categorie non escluse, rendendo gli acquirenti beneficiari delle agevolazioni.
Art.16, comma 1-septies D.L. 63/2013 e art.119 D.L. 34/2020 - Demolizione e ricostruzione di immobili catastalmente A/1
Il quesito
Se, a seguito di demolizione e ricostruzione da parte di impresa di immobili originariamente in A/1 e successiva vendita, gli acquirenti persone fisiche possano beneficiare del "Superbonus" maggiorato (art.119) o, in alternativa, della detrazione ex art.16, comma 1-septies (sismabonus acquisti).
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia precisa che il comma 15-bis dell'art.119 esclude il Superbonus per unità immobiliari appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9: pertanto se le unità risultanti rimangono A/1 gli acquirenti non possono beneficiare del Superbonus. Se, invece, le nuove unità appartengono a categorie diverse dalle escluse e sono rispettati tutti i requisiti (incluso il cambio di destinazione d'uso documentato), gli acquirenti possono fruire della detrazione di cui all'art.16, comma 1-septies, fermo restando l'applicazione delle condizioni dell'art.119; tuttavia, nelle ipotesi in cui si applica il Superbonus, questo assorbe la disciplina ordinaria del sismabonus e non è possibile optare per l'agevolazione ordinaria in alternativa al Superbonus durante il periodo di vigenza di quest'ultimo.
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