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Decreto legge

DECRETO-LEGGE 1 ottobre 1973, n. 580

Misure urgenti per l'Università.

Normativa italiana073U0580Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento disciplina, per il triennio 1973-1976 e per una serie di situazioni transitorie, l’ampliamento dei ruoli universitari, nuove regole per concorsi e incarichi, contratti e assegni per laureati, assegni di studio, personale non docente e organi accademici. Molte disposizioni hanno termini temporali specifici e diverse norme risultano poi abrogate o superate.

Misure urgenti per l'università e il personale universitario

Misure urgenti per l’università e il personale universitario

Il provvedimento interviene in modo organico sull’organizzazione universitaria, sul reclutamento dei docenti, sul personale tecnico-amministrativo e sui sostegni economici a studenti e laureati. La disciplina è fortemente connotata da misure transitorie e da scadenze legate agli anni accademici 1973-1976.

Nuovi posti di professore universitario e copertura dei vacanti

Sono istituiti 7.500 nuovi posti di professore universitario di ruolo, ripartiti in 2.500 per ciascuno degli anni accademici 1973-1974, 1974-1975 e 1975-1976. La distribuzione annuale avviene con decreto ministeriale, sulla base delle richieste motivate di facoltà e scuole da trasmettere entro 30 giorni dalla comunicazione ministeriale, tenendo conto del numero di studenti, degli incarichi retribuiti, dei posti di assistente di ruolo e di criteri scientifici e didattici.

Per i posti disponibili e non coperti, se le facoltà non provvedono entro 30 giorni dal decreto ministeriale alla proposta di concorso o alla dichiarazione di vacanza, oppure se i posti non risultano coperti entro 45 giorni dalla pubblicazione della delibera di vacanza, il Ministro bandisce i concorsi per le facoltà rette da comitato tecnico, per le facoltà di nuova istituzione o per quelle inadempienti, potendo destinare il posto allo sdoppiamento di una disciplina se necessario.

Concorsi per professore universitario

I concorsi sono banditi per discipline o gruppi di discipline. I raggruppamenti devono essere fondati su stretta affinità e consentire comunque la costituzione di commissioni competenti a valutare pubblicazioni e titoli; il giudizio deve essere motivato in relazione a ciascuna disciplina del gruppo.

Le discipline non raggruppabili e quelle di nuova istituzione possono essere poste a concorso su richiesta della facoltà approvata dalla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, entro una quota massima annua del 20% dei posti disponibili.

La cittadinanza italiana non è richiesta ai cittadini di Stati con reciprocità di trattamento. La commissione giudicatrice è nominata dal Ministro, è composta da cinque commissari sorteggiati tra i professori di ruolo o fuori ruolo delle materie messe a concorso e non può giudicare più di dieci posti; oltre tale limite si bandiscono altri concorsi con nuove commissioni.

Il sorteggio è pubblico e affidato a una commissione ministeriale. La commissione giudicatrice deve concludere i lavori entro quattro mesi dalla prima convocazione; in caso di ritardo, riferisce al Ministro, che può adottare provvedimenti fino alla sostituzione dell’intera commissione. Al termine, la commissione redige una relazione analitica e propone i vincitori in numero non superiore ai posti banditi.

Le facoltà chiamano i vincitori sulla base delle domande presentate; in mancanza, il Ministro provvede alla nomina dei vincitori non chiamati entro 60 giorni dall’approvazione degli atti. È assicurata la pubblicità integrale degli atti di concorso.

Inquadramento nei ruoli del personale docente universitario

Sono previsti diversi inquadramenti a domanda nel ruolo dei professori universitari con qualifica di straordinario per soggetti già operanti o vincitori di concorsi precedenti, tra cui professori aggregati in servizio, vincitori di concorsi per aggregato o cattedra già espletati o banditi prima dell’entrata in vigore, direttori di ruolo delle scuole autonome di ostetricia e aggregati clinici di cui al r.d.l. 8 febbraio 1937, n. 794. Per questi ultimi la figura è soppressa; tuttavia la Corte costituzionale ha poi dichiarato illegittima la previsione nella parte relativa agli aggregati clinici.

Le domande devono essere presentate entro un mese dall’entrata in vigore del provvedimento, o dall’acquisizione del titolo, salvo termini particolari per alcune categorie decorrenti dalla legge di conversione. Le facoltà presso cui l’avente titolo presta servizio deliberano sulla chiamata entro 30 giorni; in mancanza, la chiamata può essere deliberata da qualsiasi facoltà competente entro i successivi 60 giorni. Se vi sono più chiamate, l’interessato deve optare immediatamente.

Se non interviene alcuna chiamata, il Ministro assegna gli aventi titolo non chiamati, su parere conforme della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, con preferenza per le facoltà rette da comitati tecnici. In corrispondenza delle nomine sono assegnati alle facoltà posti di ruolo in soprannumero.

Esauriti gli inquadramenti dei professori aggregati, il ruolo istituito dalla legge 25 luglio 1966, n. 585, è soppresso. Per gli aggregati in servizio o nominati con effetto dal 1° novembre 1973, la decorrenza economica è fissata dall’inizio dell’anno accademico 1973-74.

Inquadramento degli assistenti e trasformazione del ruolo

È prevista l’immissione nel ruolo degli assistenti, anche in soprannumero, di coloro che risultino inclusi in una terna di idonei non scaduta in concorsi ad assistente ordinario, nonché di alcuni professori ordinari della scuola secondaria che abbiano prestato servizio nelle università da almeno tre anni come comandati con funzioni di assistente. Le domande vanno presentate entro due mesi, con termini speciali per alcune categorie decorrenti dalla legge di conversione o dalla pubblicazione dell’esito del concorso.

Il ruolo degli assistenti è trasformato in ruolo ad esaurimento al termine del quarto anno accademico successivo all’entrata in vigore, termine che è stato successivamente prorogato al 31 ottobre 1978 e poi al 31 ottobre 1979. Nelle more, i posti disponibili sono messi a concorso con designazione di un solo vincitore, senza giudizio di idoneità, con partecipazione riservata a titolari di contratti ex art. 5, assegni di formazione scientifica e didattica e tecnici laureati, oltre ad altri soggetti indicati dalla norma.

Sono inoltre previste stabilizzazioni per chi abbia ricoperto per incarico per un triennio, maturato nel 1972-73, posti di assistente di ruolo non ancora messi a concorso. In caso di mancato espletamento entro l’anno accademico 1973-74, il Ministro provvede a nominare una commissione apposita. Le nomine ad assistente ordinario e gli inquadramenti di cui al comma relativo sono attribuiti alla competenza dei rettori e dei direttori degli istituti universitari, fermo restando l’approvazione ministeriale degli atti.

Gli assistenti di ruolo sono assegnati alle facoltà presso cui si svolge l’insegnamento cui afferiscono, con trasferimento al consiglio di facoltà delle competenze amministrative prima spettanti al titolare della disciplina. I trasferimenti di assistenti seguono le stesse procedure previste per i professori di ruolo.

Nella prima attuazione del provvedimento le nomine dei professori e i trasferimenti hanno decorrenza immediata, se deliberati entro il 28 febbraio 1974. Per i professori straordinari non si applica la limitazione di cui all’art. 93, terzo comma, del testo unico dell’istruzione superiore.

Stabilizzazione degli incaricati e disciplina degli incarichi di insegnamento

La disciplina della stabilizzazione degli incaricati è in gran parte incisa da interventi successivi e il relativo comma iniziale risulta abrogato. Rimane la regola per cui la stabilizzazione non può essere concessa a chi abbia beneficiato delle norme speciali sull’esodo dei funzionari direttivi dello Stato.

La stabilizzazione è subordinata alla cessazione da determinate cariche o uffici per dirigenti pubblici, magistrati, diplomatici e consolari, ufficiali in servizio permanente e vertici di enti pubblici nazionali. I professori incaricati stabilizzati, se il corso viene affidato a un docente di ruolo o cessa, possono essere utilizzati per corsi parte del precedente o affini; la loro posizione si conserva anche in caso di passaggio ad altro incarico nella stessa o in altra facoltà.

Per gli incarichi proposti prima dell’entrata in vigore del provvedimento restano applicabili le norme previgenti fino all’acquisizione del diritto alla stabilizzazione e comunque non oltre l’anno accademico 1974-75. Nuovi incarichi possono essere proposti solo se retribuiti.

Gli incarichi sono conferiti, a domanda, a studiosi della disciplina o di disciplina affine laureati da almeno tre anni, o senza laurea se ultratrentacinquenni, secondo un ordine di precedenza che privilegia incaricati e assistenti di ruolo privi di attività professionale retribuita, professori di ruolo privi di tale attività, liberi docenti o studiosi con contributi originali, e solo successivamente altre categorie. Bandi e proposte devono essere motivati e pubblici.

Ai fini del trattamento economico, il libero docente è equiparato al cultore della materia con sei anni di incarico. Ai professori incaricati stabilizzati si applica anche il congedo straordinario per studio o ricerca previsto per gli assistenti ordinari.

Contratti quadriennali per laureati e rapporti con altri incarichi

È istituito un fondo nazionale per 9.000 contratti quadriennali, dell’importo annuo lordo di lire 2.500.000 ciascuno. Di questi, 3.000 sono riservati ai titolari di specifiche borse di studio con almeno due anni di attività alla data di entrata in vigore e sono assegnati tramite graduatorie nazionali basate sull’anzianità di godimento delle borse.

I residui 6.000 contratti sono destinati a laureati che, nell’ultimo triennio accademico, abbiano svolto almeno un anno di determinate attività universitarie o di ricerca, tra cui assistenza incaricata, borsista, assistente volontario confermato, medico interno universitario, incaricato di esercitazioni particolari o tecnico laureato. Ulteriori fondi possono essere stanziati dalle università statali.

Il contratto è incompatibile con altri rapporti di lavoro retribuiti continuativi e con il godimento di borse di studio o di ricerca. Il titolare decade se riceve un incarico di insegnamento retribuito o se è nominato supplente di un posto di assistente di ruolo.

Il numero dei contratti per ciascuna università è determinato dal Ministro, sentita la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione; il riparto interno è poi effettuato dal senato accademico e dalle facoltà. I concorsi sono banditi dall’università e le commissioni sono composte da due docenti e un assistente di ruolo delle discipline interessate.

Il contrattista deve risiedere nel luogo dell’università, salvo autorizzazione a svolgere fino a un biennio presso università o scuola straniera. Deve svolgere attività di assistenza agli studenti, controllo del profitto ed esercitazioni, senza sostituire i docenti nei corsi o nella valutazione, e può usare le attrezzature degli istituti per studio e ricerca. Per medicina e chirurgia, se svolge attività assistenziale oltre tali limiti, è equiparato agli assistenti ospedalieri ai fini delle leggi ospedaliere.

È previsto il trattamento previdenziale e assicurativo presso INPS ed ENPDEP, a carico dell’università. Al termine del quadriennio, se il consiglio di facoltà esprime giudizio favorevole, il contrattista può essere inquadrato, a domanda, nei ruoli della scuola secondaria in cattedre corrispondenti o affini. Il servizio è valutabile nei concorsi pubblici. I contratti stipulati dalle università non statali riconosciute producono uno stato giuridico corrispondente. I docenti di altri ordini di scuola e i dipendenti di enti pubblici culturali o di ricerca vincitori di contratto hanno diritto all’aspettativa senza assegni per la durata del contratto.

Assegni biennali di formazione scientifica e didattica

La disciplina degli assegni biennali è in parte abrogata; la norma residua prevede che l’assegno sia corrisposto in 12 rate mensili a laureati da non oltre cinque anni alla data del bando. L’assegno è prorogabile per un altro biennio se la facoltà o scuola universitaria ritiene necessaria la proroga per completare il programma di ricerca.

Chi già fruisce di borse di studio previste dalle leggi richiamate continua a percepire il residuo periodo di borsa, salvo stipula di un contratto ex art. 5. Per i concorsi a borse già banditi prima del decreto e già espletati o in corso, continuano ad applicarsi le norme previgenti.

Gli assegni sono conferiti per metà mediante concorso nazionale e per metà tramite concorsi presso le singole facoltà o scuole. Per il concorso nazionale restano applicabili le norme vigenti all’entrata in vigore del provvedimento; per gli altri assegni il Ministro li ripartisce tra facoltà e scuole secondo criteri generali indicati dalla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. I consigli competenti li ripartiscono poi tra gruppi di discipline affini.

I concorsi sono banditi dall’università; la commissione è composta da tre professori ufficiali del gruppo di discipline affini. L’assegno è individuale e indivisibile e non è cumulabile con redditi da attività professionale o lavoro continuativo. I titolari partecipano a seminari ed esercitazioni, non sostituiscono i docenti nei corsi e devono presentare una relazione annuale sull’attività di ricerca. Possono svolgere attività di ricerca all’estero per un periodo complessivo tra un semestre e un anno nel biennio, con aumento del 50% dell’assegno per tale durata. In caso di gravi inadempienze, il consiglio di facoltà può dichiarare la decadenza. È previsto anche il trattamento previdenziale e assicurativo a carico dell’università.

Assegni di studio e servizi agli studenti

Per gli anni accademici 1974-75 e 1975-76 lo stanziamento per l’assegno di studio è aumentato di 4 miliardi di lire annui. Le opere universitarie devono predisporre programmi biennali per assicurare la corresponsione degli assegni mediante prestazioni di servizi, salva la quota necessaria per le spese minute.

Può essere accantonata fino al 30% del fondo annuale, da ripartire tra le opere universitarie in proporzione all’impegno finanziario di ciascuna, tenendo conto anche della gestione del centro residenziale previsto dalla legge 12 marzo 1968, n. 442.

Un quinto del fondo residuo è riservato agli studenti del primo anno con reddito imponibile familiare superiore a lire 1.800.000, secondo criteri di disagio economico, merito e situazione familiare. Per la quota in denaro, il primo anno l’assegno è corrisposto per un terzo all’inizio dell’anno accademico e per due terzi dopo il superamento di due esami previsti dal piano di studio.

Il restante fondo, con reddito familiare imponibile non superiore a lire 1.800.000, è attribuito agli studenti degli anni successivi in regola con il piano di studio, con priorità alla conferma dell’assegno a chi lo abbia già percepito nell’anno precedente. Gli organi universitari trasmettono agli uffici distrettuali delle imposte gli elenchi dei beneficiari e possono avvalersi della polizia tributaria per ulteriori controlli.

Per l’anno accademico 1973-74 restano applicabili le disposizioni della legge 21 aprile 1969, n. 162. Gli assegni di studio possono essere conferiti anche a cittadini italiani iscritti a corsi universitari di Paesi di lingua corrispondente a quella riconosciuta per le minoranze linguistiche, secondo modalità ministeriali.

Corsi serali per lavoratori studenti

Per i lavoratori studenti possono essere autorizzati appositi corsi serali, anche finanziati con fondi reperiti dalle singole università.

Personale non docente

La dotazione organica complessiva della carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie è incrementata del 20% per ciascuno degli anni 1974, 1975 e 1976. Altre carriere amministrative, di ragioneria, esecutive e vari ruoli previsti dalla legge 3 giugno 1970, n. 380, sono incrementati mediamente del 10% nel 1974, del 20% nel 1975 e del 20% nel 1976.

Anche il ruolo degli operai permanenti dell’amministrazione universitaria, della Scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici riceve incrementi medi del 30% nel 1974, del 30% nel 1975 e del 40% nel 1976. Le dotazioni sono determinate con decreto ministeriale di concerto con il Tesoro.

Il 50% dei posti in aumento nelle qualifiche iniziali è coperto mediante concorsi per titoli riservati al personale assunto ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1042; il restante 50% mediante concorsi pubblici. Per il personale già in servizio presso università e istituti universitari, nonché presso osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, non si applica il limite di età. Si estendono inoltre al personale degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano alcune norme previgenti in materia di accesso e stato giuridico.

Organi universitari, rappresentanze e partecipazione studentesca

I professori incaricati stabilizzati partecipano con voto deliberativo ai consigli di facoltà per le questioni non attinenti a vacanza di posti, concorsi, chiamate di professori ordinari e straordinari, richiesta di nuovi posti e questioni personali dei professori di ruolo o fuori ruolo. Vi partecipano inoltre, con limitazioni, rappresentanti dei professori incaricati non stabilizzati e degli assistenti di ruolo, dei contrattisti ex art. 5 e dei titolari di assegni di studio.

È prevista anche la partecipazione di rappresentanze studentesche con diritto di parola e proposta, in numero variabile in base agli iscritti. Le proposte degli studenti devono essere oggetto di deliberazione motivata del consiglio di facoltà. Alla elezione del preside partecipano anche i professori incaricati stabilizzati.

Nessuno può far parte contemporaneamente di più consigli di facoltà o di più comitati tecnici; è però consentita la partecipazione a un consiglio di facoltà e a un comitato tecnico. Sono previste deleghe interne qualora il consiglio di facoltà superi 50 membri.

Il consiglio di amministrazione delle opere universitarie è composto da rettore, rappresentanti dei professori di ruolo, incaricati stabilizzati, assistenti, regione e studenti. Le opere universitarie tornano alla gestione ordinaria entro 180 giorni dall’entrata in vigore.

I consigli di amministrazione delle università sono integrati, entro 180 giorni, con pro-rettore, rappresentanti regionali, membri designati su terne CNEL e CNR, rappresentanti di professori di ruolo e incaricati stabilizzati, assistenti, personale non insegnante e studenti. Le rappresentanze sono elette con voto limitato; per gli studenti, il numero dei rappresentanti dipende dalla percentuale di votanti. I relativi atti sono pubblici e il senato accademico disciplina con norme regolamentari le elezioni studentesche.

Nuove università e denominazioni protette

Le denominazioni di università, ateneo, politecnico e istituto di istruzione universitaria possono essere utilizzate solo dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per il rilascio di titoli aventi valore legale.

Entro un anno dall’entrata in vigore, il Governo deve presentare al Parlamento uno o più disegni di legge per l’istituzione di nuove sedi universitarie, tenendo conto delle esigenze prioritarie delle regioni prive di istituzioni universitarie, della popolazione scolastica, del sovraffollamento degli atenei esistenti, delle aree di provenienza degli studenti e dei criteri generali di pianificazione economica e territoriale. Il testo fornito si interrompe prima della prosecuzione dei criteri ulteriori.

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