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Decreto legge

DECRETO-LEGGE 29 settembre 1973, n. 578

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

Normativa italiana073U0578Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto aumenta o riduce temporaneamente le accise/imposte di fabbricazione su vari prodotti petroliferi, introduce una riduzione IVA per carburanti agricoli e per la pesca fino al 31 dicembre 1975, disciplina gli adempimenti per le giacenze soggette ai nuovi aumenti e prevede un contributo straordinario per i natanti della pesca marittima professionale nel solo esercizio 1974, poi prorogato al 31 dicembre 1975.

Modifica del regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e misure collegate

Modifica del regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi

Il provvedimento interviene in via urgente sulla fiscalità di diversi prodotti petroliferi, rimodulando aliquote di imposta di fabbricazione e sovrimposta di confine, introducendo alcune agevolazioni temporanee e dettando regole applicative per le giacenze e per specifiche categorie di utilizzatori.

Aumenti e riduzioni di imposta sui prodotti petroliferi

Vengono aumentate le imposte su alcune benzine e su altri prodotti energetici, mentre per taluni usi domestici e di riscaldamento è prevista una riduzione temporanea molto significativa.

In particolare:

  • l’imposta su benzine speciali diverse dall’acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante passa da lire 13.893 a lire 15.679 per quintale;
  • è sospesa, con effetto dal 1° gennaio 1974, l’aliquota ridotta prevista per la benzina acquistata con speciali buoni da automobilisti e motociclisti, stranieri e italiani residenti all’estero, nei viaggi di diporto nello Stato;
  • aumentano i quantitativi di benzina agevolata previsti per talune categorie, rispettivamente a 18, 14 e 11,2 litri;
  • per il “jet fuel JP4” destinato all’Amministrazione della difesa, l’aliquota ridotta aumenta da lire 1.389,30 a lire 1.567,90 per quintale per la parte eccedente il contingente annuo di 18.000 tonnellate, sulle quali resta dovuta l’imposta nella misura normale stabilita per la benzina;
  • per gli oli da gas da usare direttamente come combustibili l’aliquota passa da lire 5.162 a lire 5.976 per quintale;
  • per petrolio lampante destinato a illuminazione e riscaldamento domestico, oli da gas per riscaldamento e oli combustibili fluidi, l’aliquota è ridotta da lire 350 a lire 50 per quintale;
  • tale riduzione si applica fino al 31 luglio 1974;
  • per i gas di petrolio liquefatti per autotrazione l’imposta passa da lire 9.040 a lire 10.826 per quintale.

Agevolazioni IVA per carburanti agricoli e pesca

Per i carburanti agevolati destinati all’uso agricolo e alla pesca in acque interne, l’aliquota IVA è ridotta al 6% fino al 31 dicembre 1975.

Disciplina delle giacenze e obblighi di denuncia

Gli aumenti d’imposta si applicano anche ai prodotti interessati già estratti, importati o detenuti alla data di entrata in vigore del decreto, se in quantità superiore a 20 quintali.

I possessori devono:

  • denunciare le quantità detenute, anche se viaggianti, alla dogana o all’ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio;
  • farlo entro 10 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

L’ufficio competente, verificata la regolarità della denuncia, liquida la differenza d’imposta dovuta. Il pagamento va effettuato alla sezione provinciale di tesoreria entro 20 giorni dalla notificazione o dalla ricezione dell’invito di pagamento inviato con raccomandata con avviso di ricevimento.

Sanzioni per omissione o ritardo nella denuncia

Chi omette la denuncia, la presenta inesatta o tardiva è soggetto a pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell’imposta frodata o che si sia tentato di frodare. La sanzione è ridotta a un decimo del minimo se la denuncia, poi riconosciuta regolare, è presentata entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine ordinario di 10 giorni.

Contributo straordinario per la pesca marittima professionale

Per ciascun natante abilitato alla pesca marittima professionale è previsto un contributo straordinario, limitatamente all’esercizio 1974, commisurato al migliatico percorso nell’esercizio medesimo. Le modalità e i criteri di erogazione sono demandati a un decreto del Ministro per la marina mercantile, sentito il comitato previsto dalla legge n. 479 del 1968, integrato da tre rappresentanti dei lavoratori della pesca. La misura è stata poi prorogata al 31 dicembre 1975.

Copertura finanziaria e bilancio

Le maggiori entrate derivanti dal decreto sono riservate allo Stato. L’onere connesso al contributo straordinario per i natanti della pesca marittima professionale è valutato in lire 6.000 milioni per l’anno finanziario 1974 ed è coperto mediante le maggiori entrate stesse. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

Pagamento differito dell’imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi

Sono riscritte le regole sul pagamento differito dell’imposta di fabbricazione per prodotti petroliferi e gas di petrolio liquefatti nazionali immessi in consumo sul mercato interno.

La nuova disciplina prevede:

  • un differimento ordinario di 30 giorni senza interessi;
  • la possibilità, con decreto ministeriale annuale, di una maggiore dilazione fino a 180 giorni complessivi;
  • il pagamento degli interessi per il periodo eccedente i primi 30 giorni;
  • la determinazione annuale del saggio d’interesse con decreto ministeriale, su conforme parere del CIPE;
  • la necessità di una motivata richiesta al Ministero delle finanze da parte delle aziende interessate;
  • l’obbligo di cauzione, mediante titoli del debito pubblico, vincolo su rendita nominativa o fideiussione di soggetti bancari/creditizi aventi i requisiti patrimoniali indicati;
  • la cauzione deve coprire imposta, interessi e indennità di mora per eventuali ritardi.

Contestualmente, viene soppresso l’articolo 5 della legge n. 393 del 1968.

Pagamento differito in materia doganale e esonero da cauzione

Viene modificata anche la disciplina del pagamento differito dei diritti doganali: l’agevolazione comporta il pagamento degli interessi, con esclusione dei primi 30 giorni, e resta subordinata a idonea cauzione per i diritti doganali e i relativi interessi. È inoltre espressamente պահպանuta la possibilità di fruire dell’esonero dalla cauzione nei casi già previsti dalla normativa richiamata.

Decorrenza

Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le disposizioni sono state poi coordinate con legge di conversione, che ha fatto decorrere l’efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, ossia dal 25 novembre 1973.

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