DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 145
Attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto stabilisce i requisiti minimi per prevenire e limitare gli incidenti gravi nelle operazioni in mare per ricerca e produzione di idrocarburi. Prevede un Comitato competente, regole su licenze, documentazione tecnica, relazioni sui grandi rischi, partecipazione del pubblico e responsabilità per danno ambientale. Si applica alle operazioni in mare, con esclusioni e regole transitorie specifiche.
sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi
Sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi
Il decreto attua la direttiva 2013/30/UE e stabilisce un quadro organico di prevenzione degli incidenti gravi nelle attività offshore del settore degli idrocarburi. Disciplina requisiti di sicurezza, valutazione dei rischi, licenze, controlli e responsabilità ambientale, mantenendo ferme le norme speciali già vigenti in materia di lavoro, ambiente e polizia mineraria.
Ambito di applicazione e norme richiamate
La disciplina si applica alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, cioè alle attività collegate a impianti e infrastrutture connesse per esplorazione, produzione, manutenzione e dismissione, con esclusione del trasporto di idrocarburi da una costa all'altra. Restano ferme, salvo diversa previsione, le disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché quelle del d.lgs. 625/1996, del d.lgs. 152/2006 e del d.lgs. 195/2005.
Principi generali di gestione del rischio
Gli operatori devono adottare tutte le misure adeguate per prevenire incidenti gravi e, se l’incidente si verifica, per limitarne le conseguenze per la salute umana e l’ambiente. L’attività deve essere svolta con una gestione del rischio sistematica, così che i rischi residui risultino accettabili. L’operatore non è esonerato dagli obblighi del decreto per il fatto che l’evento sia stato causato, in tutto o in parte, da contraenti incaricati.
Licenze, requisiti del richiedente e tutela ambientale
I permessi di ricerca, le concessioni di coltivazione in mare e i titoli concessori unici sono rilasciati nel rispetto della normativa mineraria ed energetica richiamata, a soggetti che dimostrino requisiti generali, capacità tecniche, economiche e organizzative, oltre a garanzie adeguate ai programmi presentati. Nella valutazione contano anche i rischi dell’area, la fase dell’operazione, la solidità finanziaria e le garanzie per coprire le responsabilità potenziali, incluse quelle per danni economici. È richiesto che il richiedente mantenga nel tempo la capacità economico-finanziaria necessaria e che presenti documentazione idonea sulle misure di copertura delle responsabilità potenziali.
L’autorità competente può acquisire il parere del Comitato anche per il rilascio o il trasferimento della licenza. Nella valutazione delle capacità tecniche, finanziarie ed economiche deve essere prestata particolare attenzione agli ambienti marini e costieri sensibili, con riferimento in particolare alle aree marine protette, alle zone speciali di conservazione e alle zone di protezione speciale.
Partecipazione del pubblico
La perforazione di un pozzo di esplorazione da un impianto non destinato alla produzione può iniziare solo dopo la partecipazione del pubblico sugli effetti ambientali delle operazioni. Tale partecipazione avviene nell’ambito della procedura di VIA o, se del caso, della VAS. La previsione non si applica alle aree autorizzate entro il 18 luglio 2013.
Autorità competente: Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare
È istituito il Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare, che svolge le funzioni di autorità competente. È presieduto da un esperto indipendente nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri per tre anni e composto da rappresentanti di amministrazioni tecniche e di vigilanza. Ha sede presso il Ministero dello sviluppo economico e opera anche tramite articolazioni territoriali, nelle quali è prevista la partecipazione di un tecnico designato dalla Regione interessata.
Il Comitato esercita funzioni di regolamentazione, tra cui:
- valutazione e accettazione delle relazioni sui grandi rischi e dei documenti correlati;
- vigilanza sul rispetto del decreto tramite ispezioni, indagini e misure di esecuzione;
- consulenza ad altre autorità, inclusa quella che rilascia le licenze;
- elaborazione di piani annuali e relazioni;
- cooperazione con autorità e punti di contatto degli altri Stati membri.
Il Comitato deve operare con obiettività e indipendenza rispetto alle funzioni di sviluppo economico delle risorse naturali in mare e rispetto al rilascio delle licenze. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto il Ministero dello sviluppo economico deve adottare le misure organizzative necessarie per separare le funzioni di sicurezza da quelle economiche e di gestione dei ricavi. Le spese del Comitato sono poste a carico degli operatori mediante contributo pari all’1 per mille del valore delle opere da realizzare.
Funzionamento, cooperazione e rapporti
Il Comitato definisce procedure autonome per la valutazione dei documenti, per le ispezioni e per l’esecuzione delle misure di controllo, e rende disponibili al pubblico le sintesi dei propri processi. Le decisioni motivate devono essere comunicate tempestivamente all’operatore e alle autorità interessate dal rilascio dell’autorizzazione o concessione.
Può avvalersi dell’EMSA per assistenza tecnica e scientifica. Può inoltre concludere accordi con agenzie dell’Unione o altri organismi, purché non siano compromesse obiettività e assenza di conflitti di interesse. Il Comitato relaziona annualmente al Parlamento e alla Commissione europea sull’attività di regolamentazione e vigilanza.
Documentazione preventiva prima dell’avvio delle operazioni
Prima di svolgere operazioni in mare, l’operatore deve presentare una serie di documenti, tra cui:
- politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi;
- sistema di gestione della sicurezza e dell’ambiente;
- comunicazione del progetto per impianti di produzione pianificati;
- descrizione del sistema di verifica indipendente;
- relazione sui grandi rischi;
- relazione sui grandi rischi modificata in caso di modifica sostanziale o smantellamento;
- piano interno di risposta alle emergenze;
- comunicazione di operazione di pozzo;
- comunicazione di operazione combinata;
- comunicazione di trasferimento dell’impianto di produzione, se prevista;
- ogni altro documento pertinente richiesto dal Comitato.
Alcuni documenti confluiscono nella relazione sui grandi rischi. La comunicazione del progetto va presentata nei termini stabiliti dal Comitato e comunque prima della relazione sui grandi rischi; l’UNMIG formula osservazioni entro 30 giorni. La comunicazione di trasferimento va trasmessa almeno 90 giorni prima dell’avvio previsto delle operazioni. La relazione sui grandi rischi va presentata entro il termine fissato e comunque prima dell’avvio previsto; il Comitato si pronuncia entro 30 giorni.
Relazione sui grandi rischi per impianti di produzione
Per gli impianti di produzione l’operatore deve redigere una relazione sui grandi rischi contenente le informazioni previste dall’allegato I. I rappresentanti dei lavoratori devono essere consultati nelle fasi pertinenti, con modalità descritte nella relazione. Su accordo del Comitato, la relazione può riguardare un gruppo di impianti.
Su richiesta del Comitato, prima dell’accettazione, l’operatore deve integrare o modificare la relazione. In caso di modifiche sostanziali o di smantellamento di un impianto di produzione fisso, la relazione modificata deve essere presentata almeno 90 giorni prima dell’inizio dei lavori, che non possono avviarsi prima dell’accettazione del testo aggiornato. La relazione è riesaminata in modo approfondito almeno ogni cinque anni, o prima se richiesto dal Comitato.
Relazione sui grandi rischi per impianti non destinati alla produzione
Per gli impianti non destinati alla produzione la relazione sui grandi rischi è redatta dall’operatore con il contributo del contraente incaricato e contiene le informazioni richieste dall’allegato I. Anche in questo caso i rappresentanti dei lavoratori devono essere consultati nelle fasi pertinenti e la modalità di consultazione deve essere indicata nella relazione.
Il Comitato può chiedere ulteriori informazioni o modifiche prima dell’accettazione. In caso di modifiche sostanziali o di smantellamento di un impianto fisso non destinato alla produzione, deve essere presentata una relazione modificata almeno 90 giorni prima dell’inizio dei lavori; i lavori non possono iniziare prima dell’accettazione.
Operazioni di pozzo e operazioni combinate
Le operazioni di pozzo e le operazioni combinate richiedono apposite comunicazioni al Comitato. Se manca la comunicazione, se l’UNMIG formula obiezioni o se l’operazione non rispetta le misure disposte all’esito dell’esame, le attività non possono iniziare o proseguire. Le modifiche sostanziali che incidono su tali comunicazioni devono essere comunicate tempestivamente e comunque entro il termine previsto per la comunicazione del progetto.
Zone di sicurezza e limitazioni alla navigazione
È istituita una zona di sicurezza circostante l’impianto, con raggio individuato dalla Capitaneria di porto secondo le modalità previste dal decreto. Nella zona è vietato l’ingresso o lo stazionamento delle navi, salvo specifiche eccezioni legate a lavori su cavi o condotte, servizi all’impianto, ispezioni sotto autorità nazionale, soccorso e antinquinamento, intemperie, emergenze, assenso dell’operatore e della Capitaneria, nonché pattugliamento e sorveglianza di Forze di polizia e Corpi armati dello Stato.
Consultazione tripartita
È prevista una consultazione tripartita tra Comitato, operatori e rappresentanti dei lavoratori per favorire la partecipazione effettiva alla definizione di standard e strategie di prevenzione degli incidenti gravi. Le modalità e la cadenza sono stabilite dal Comitato o attivate su richiesta degli operatori o dei rappresentanti dei lavoratori.
Responsabilità per danno ambientale
Il licenziatario è finanziariamente responsabile per la prevenzione e la riparazione del danno ambientale causato dalle operazioni in mare svolte da sé o per suo conto, ferma restando la disciplina generale del d.lgs. 152/2006.
Decorrenza e limiti temporali espressamente previsti
La disciplina sulla partecipazione del pubblico non si applica alle aree autorizzate entro il 18 luglio 2013. Il Ministero dello sviluppo economico deve adottare entro 60 giorni i provvedimenti organizzativi necessari alla separazione delle funzioni. La comunicazione di trasferimento dell’impianto deve essere inviata almeno 90 giorni prima dell’avvio delle operazioni programmate. La relazione modificata sui grandi rischi per i casi di modifica sostanziale o smantellamento va presentata almeno 90 giorni prima dell’inizio dei lavori. Il riesame della relazione sui grandi rischi per impianti di produzione deve avvenire almeno ogni cinque anni.
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