R.R. TAA 25/2021
Regolamento concernente disposizioni in materia di incarichi e attività compatibili con il rapporto di impiego presso la Regione e connesse responsabilità, ai sensi dell'art. 6, comma 2 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina per il personale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige le attività incompatibili, gli incarichi consentiti previa autorizzazione o semplice comunicazione, le procedure e le responsabilità disciplinari. Si applica ai dipendenti a tempo indeterminato, determinato e part-time; prevede obbligo di comunicare i compensi entro 15 giorni dall’erogazione e comunque entro il 31 maggio di ogni anno. Efficace dal 2021 e tuttora applicabile.
Incarichi extraistituzionali e incompatibilità del personale regionale
Incarichi e attività compatibili del personale regionale
Il regolamento disciplina, per la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, le attività extraistituzionali compatibili con il rapporto di impiego e le relative responsabilità disciplinari. Si applica al personale a tempo indeterminato e determinato, compreso il part-time; per il personale in comando o distacco l’autorizzazione è rilasciata sentito l’ente di provenienza.
Incompatibilità assolute e divieti generali
Il personale regionale non può svolgere attività autonome commerciali, industriali o professionali soggette a iscrizione in albi, registri o elenchi speciali, né instaurare altri rapporti di lavoro alle dipendenze di soggetti pubblici o privati, salvo l’aspettativa per il periodo di prova dopo vincita di concorso pubblico. È vietato assumere cariche in società di persone o di capitali aventi scopo di lucro, salvo le eccezioni previste dal regolamento, nonché assumere la qualità di socio quando alla titolarità di quote siano connessi di diritto compiti gestionali. È inoltre vietato esercitare attività di imprenditore agricolo o di coltivatore diretto a titolo principale e aprire partita IVA, salvo i casi di attività agricola non principale o di attività non imprenditoriali. Restano ferme le regole sulle attività sindacali e politiche. In ogni caso sono vietate attività o incarichi che generino conflitto di interessi o pregiudichino i doveri di servizio.
Incarichi autorizzabili
Le attività extraistituzionali e gli incarichi retribuiti conferiti da terzi sono consentiti solo previa autorizzazione, se hanno carattere saltuario e occasionale, non interferiscono con gli interessi regionali e non configurano conflitto, anche potenziale, con le mansioni svolte. In linea generale non devono superare il 30% dello stipendio tabellare annuo e le 150 ore annue complessive. Per il part-time non superiore al 50% è possibile derogare a tali limiti se non è concesso l’aumento d’orario richiesto; per il tempo determinato è possibile completare incarichi già in corso all’assunzione, sempre senza conflitto. Dirigenti e direttori di ufficio possono ottenere autorizzazione solo per incarichi del tutto occasionali e temporanei, con impegno non significativo.
Cariche sociali e collaborazioni familiari consentite
Sono ammesse alcune cariche in società o enti a fini di lucro solo nei casi espressamente previsti, tra cui organismi cui partecipi o contribuisca la Regione e fattispecie dell’art. 2449 c.c. È consentita inoltre la partecipazione in società cooperative a mutualità pura o prevalente, se non vi è conflitto di interessi, e la carica di socio accomandatario se non comporta compiti gestionali di diritto. È ammessa la collaborazione nell’impresa familiare, purché compatibile e con lavoro part-time non superiore al 50%.
Attività soggette a sola comunicazione
Non richiedono autorizzazione, ma una comunicazione preventiva alla struttura personale, gli incarichi gratuiti o con mero rimborso spese documentate e, tra gli altri, le collaborazioni con giornali e riviste, l’uso economico di opere dell’ingegno, la partecipazione a convegni e seminari, gli incarichi svolti in aspettativa/comando/distacco, la collaborazione con volontariato o cooperative socio-assistenziali, gli incarichi sindacali in distacco o aspettativa non retribuita, la formazione/didattica/ricerca scientifica e le attività agricole non principali. Se l’impegno mensile è pari o inferiore a 10 ore, la comunicazione non è necessaria.
Procedura di autorizzazione e durata
La domanda di autorizzazione può essere presentata dal dipendente o dal soggetto conferente e deve indicare contenuto, modalità, destinatario, tempo richiesto e compenso previsto. Va corredata da dichiarazione di compatibilità, svolgimento fuori orario e senza uso di mezzi regionali, nonché dal parere del superiore gerarchico; per dirigenti e direttori sono previsti pareri specifici dei vertici competenti. L’autorizzazione è rilasciata entro 20 giorni dalla richiesta o dalle integrazioni ed è valida un anno, salvo incarichi pluriennali già dichiarati. L’attività non può iniziare prima dell’autorizzazione, salvo incarichi già in corso prima dell’assunzione.
Svolgimento dell’incarico e controlli
Gli incarichi autorizzati e le attività comunicate devono essere svolti senza pregiudizio per il servizio, fuori dall’orario e dalla sede di lavoro, senza utilizzare beni o attrezzature dell’amministrazione e garantendo il recupero psicofisico. L’amministrazione può chiedere la comunicazione preventiva di date e orari per verificare i limiti di impegno. Può inoltre effettuare controlli anche a campione in qualsiasi momento.
Responsabilità disciplinari e conseguenze economiche
La violazione dei divieti di incompatibilità comporta diffida a cessare la situazione e, se persiste, sanzioni disciplinari fino al licenziamento; il compenso percepito deve essere versato al bilancio regionale. Lo svolgimento di attività compatibili senza autorizzazione integra illecito disciplinare punito con multa fino a quattro ore di retribuzione, oltre al versamento dei compensi; la recidiva comporta sanzioni ulteriori. Il superamento dei limiti autorizzati, l’omessa comunicazione delle attività soggette a comunicazione o delle variazioni rilevanti comporta rimprovero scritto e, nei casi più gravi, revoca dell’autorizzazione.
Comunicazione dei compensi e anagrafe delle prestazioni
I dipendenti autorizzati a svolgere incarichi presso altri enti pubblici o privati devono comunicare alla struttura personale, entro 15 giorni dall’erogazione del compenso e comunque entro il 31 maggio di ogni anno con riferimento all’anno precedente, i compensi percepiti, le trattenute fiscali e le date di conferimento, inizio e fine dell’incarico. La mancata o tardiva comunicazione costituisce illecito disciplinare. L’obbligo di pubblicazione dell’amministrazione è assolto mediante il collegamento alla banca dati nazionale dell’Anagrafe delle prestazioni.
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