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Decreto dirigenziale n. 354 del 11/08/2022

Decreto recante la normativa tecnica ed amministrativa relativa ai segnali mobili plurifunzionali di soccorso

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti354

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto disciplina le procedure di omologazione, le prove tecniche e le prescrizioni costruttive e amministrative relative ai segnali mobili plurifunzionali di soccorso previsti dal Codice della strada. Definisce il procedimento di domanda presso un Servizio Tecnico, il rilascio del numero e del certificato di omologazione, gli obblighi del costruttore, il controllo della conformità della produzione e il riconoscimento delle omologazioni rilasciate da altri Stati UE o SEE. Gli allegati fissano la scheda informativa, il certificato di conformità e le specifiche tecniche di prova per dispositivi retroriflettenti e a diciture luminose.

Normativa tecnica ed amministrativa per l’omologazione dei segnali mobili plurifunzionali di soccorso

Normativa tecnica ed amministrativa relativa ai segnali mobili plurifunzionali di soccorso

Il decreto definisce il quadro tecnico-amministrativo per l’omologazione dei segnali mobili plurifunzionali di soccorso previsti dall’art. 72, comma 3, del Codice della strada, in attuazione degli artt. 230 e 231 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Esso disciplina domande, prove, requisiti costruttivi, marcatura, conformità della produzione e riconoscimento di omologazioni estere.

Base normativa e finalità

Il provvedimento richiama:

  • il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e in particolare l’art. 72, comma 3;
  • il d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, con gli artt. 230 e 231 e l’appendice VI al Titolo II;
  • il DM 2 maggio 2001, n. 277, sulle procedure di omologazione dei veicoli, rimorchi, macchine agricole, macchine operatrici e relative entità tecniche;
  • la procedura di informazione tecnica di cui alla legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata dal d.lgs. 23 novembre 2000, n. 427.

La finalità è regolamentare, ai sensi dell’art. 230 del regolamento di esecuzione, le procedure di omologazione del dispositivo plurifunzionale di soccorso.

Campo di applicazione

Il regolamento si applica ai fini dell’omologazione del segnale mobile plurifunzionale di soccorso. Il decreto distingue due tipologie di realizzazione:

  • dispositivi con pellicola retroriflettente, che devono essere a due facce e recare le scritte previste dall’art. 230, comma 2, del regolamento di esecuzione;
  • dispositivi con diciture luminose, ai sensi dell’art. 230, comma 6, che possono essere ad una faccia.

Procedura di domanda e omologazione

La domanda di omologazione va presentata a un Servizio Tecnico, come definito dall’art. 3, lettera ll), del decreto 28 aprile 2008 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in conformità all’art. 4 del DM n. 277/2001.

La domanda deve contenere:

  • la specifica del programma delle prove effettuate dal costruttore;
  • una scheda informativa conforme al modello dell’Allegato A.

Dopo l’esito positivo delle verifiche previste dall’art. 3 del decreto, il Servizio Tecnico assegna il numero di omologazione e rilascia il certificato di omologazione secondo l’art. 6 del DM n. 277/2001.

Verifica di idoneità e prove tecniche

La verifica di idoneità è effettuata mediante le prove descritte nell’Allegato Tecnico. Il dispositivo deve essere conforme alle norme del decreto e alle specifiche tecniche richiamate dagli artt. 230 e 231 del regolamento di esecuzione.

L’Allegato Tecnico dettaglia, tra l’altro:

  • l’impiego esclusivo in caso di fermata dell’autoveicolo dovuta a difficoltà o emergenza;
  • i requisiti della pellicola retroriflettente, che deve rispondere alla UNI EN 12899-1:2008 e s.m.i.;
  • le caratteristiche dei dispositivi a diciture luminose, comprese le dimensioni minime dell’appendice VI dell’art. 231 e la verifica secondo UNI EN 12966-1:2019 e s.m.i., assumendo una luminanza di almeno 10 cd/m2;
  • le modalità di alternanza ciclica temporizzata delle scritte, che devono rispettare l’art. 77, comma 4, del regolamento di esecuzione;
  • la prova di resistenza al vento del basamento, da eseguire con carico applicato perpendicolarmente alla superficie, raggiunto in non oltre 10 secondi e mantenuto per almeno 10 minuti senza distacco;
  • i requisiti elettrici, tra cui alimentazione con batteria dell’autoveicolo, grado di protezione almeno IPX3B e rispondenza alla compatibilità elettromagnetica secondo norma UN ECE 10;
  • la prova tipo elettrico, con misura della potenza assorbita alimentando il dispositivo con batteria da 12 V a temperatura di 23 ± 5 °C.

Numero di omologazione e marcatura

Il Servizio Tecnico, verificata la congruità delle prove e della documentazione, rilascia il provvedimento di omologazione assegnando il numero secondo lo schema dell’Allegato IV del DM n. 277/2001.

Il decreto precisa che:

  • il primo carattere del primo campo è "N", perché si tratta di omologazione nazionale;
  • il primo carattere del secondo campo è "S";
  • è indicato un esempio di numero rilasciato nel 2022 dal CPA di Milano: NCSXxxx, con x numerico da 001 a 999;
  • il numero di omologazione deve essere riportato su ogni segnale in modo leggibile e indelebile.

Obblighi del costruttore e certificato di conformità

Per ogni segnale prodotto conformemente al tipo omologato, il costruttore deve:

  • apporre indelebilmente il numero di omologazione;
  • rilasciare un certificato di conformità secondo il modello dell’Allegato B.

Il costruttore deve inoltre indicare il materiale su cui il dispositivo può essere utilizzato, materiale che deve coincidere con quello su cui è stata svolta la prova prevista dall’Allegato Tecnico.

Conformità della produzione

Gli impianti di produzione sono soggetti alla verifica del sistema di controllo della conformità del processo produttivo e della conformità del prodotto al tipo omologato, ai sensi del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 21 aprile 2009.

A tal fine, il Servizio Tecnico presso cui è stata presentata la domanda svolge le attività previste per il controllo di idoneità del processo produttivo.

Riconoscimento di omologazioni di altri Stati UE o SEE

I segnali equivalenti omologati da Stati appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo sono sottoposti a verifica delle condizioni di sicurezza del prodotto.

Il riconoscimento nazionale avviene solo se la documentazione rilasciata dallo Stato di omologazione consente di accertare che le condizioni di sicurezza siano equivalenti o superiori a quelle richieste dal regolamento.

Allegati e modelli operativi

L’Allegato A contiene il modello di scheda informativa, con indicazioni su:

  • marca;
  • tipo;
  • tipologia del segnale;
  • materiale utilizzato;
  • componenti elettrici/elettronici;
  • materiale di applicazione;
  • disegni quotati con l’indicazione della posizione del marchio di omologazione.

L’Allegato B contiene il modello di certificato di conformità da rilasciare per ciascun segnale prodotto.

Entrata in vigore

Il decreto, unitamente agli allegati, è pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Punti principali

Ambito e finalità

Il regolamento attua l’art. 72, comma 3, del Codice della strada e gli artt. 230 e 231 del regolamento di esecuzione, disciplinando l’omologazione dei segnali mobili plurifunzionali di soccorso, le modalità di prova e le caratteristiche tecniche di idoneità.

Procedura di omologazione

La domanda va presentata a un Servizio Tecnico ai sensi del DM 2 maggio 2001, n. 277, con scheda informativa conforme all’Allegato A e indicazione del programma prove svolte dal costruttore. In caso di esito positivo, il Servizio Tecnico assegna il numero di omologazione e rilascia il certificato.

Prescrizioni per costruttori e produzione

Il costruttore deve apporre indelebilmente il numero di omologazione su ogni dispositivo e rilasciare il certificato di conformità secondo l’Allegato B. È inoltre tenuto a indicare il materiale di applicazione del dispositivo, coerente con quello usato nelle prove, e gli impianti di produzione sono soggetti a verifica della conformità del processo produttivo e del prodotto al tipo omologato.

Specifiche tecniche e riconoscimento estero

Sono richiamate le specifiche degli artt. 230 e 231 del regolamento di esecuzione e l’Allegato Tecnico per i dettagli non disciplinati. Per i segnali omologati in altri Stati UE o SEE è prevista una verifica documentale delle condizioni di sicurezza, con riconoscimento nazionale solo se equivalenti o superiori a quelle richieste dal decreto.

Come è indicizzato

Materiemotorizzazionesicurezza stradaleautorizzazioni e omologazionitecniche costruttive e provetrasporti su strada

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