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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25026/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la conferma di condanna per: 1) rifiuto di sottoporsi ad accertamenti per uso di sostanze stupefacenti ai sensi dell'art. 187 comma 8 cod. strada; 2) falsa attestazione di generalità a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.). Lamentate tre censure principali: a) omissione di pronuncia sulle sanzioni amministrative accessorie conseguenti alla contravvenzione (ostacolo al riottenimento di patente e veicolo ancora sotto sequestro); b) violazione procedurale e vizio di motivazione sulla sussistenza della contravvenzione ex art. 187(8) (mancato accompagnamento presso struttura sanitaria per prelievo e insufficienza delle prove di alterazione da stupefacenti; indici citati ritenuti non univoci); c) vizio di qualificazione della condotta come recesso attivo rispetto al reato di falsa attestazione (sostanziale collaborazione immediata e volontà di evitare le conseguenze del delitto).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha ritenuto manifestamente infondato. Sul primo motivo ha rilevato la mancanza di interesse concreto, poiché l'omessa statuizione sulle sanzioni amministrative accessorie non avrebbe determinato per l'imputato un trattamento giuridico più favorevole. Sul secondo motivo ha escluso la rilevanza, osservando che il reato contestato è il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti (art. 187, comma 8 c.d.s.) e non la prova della guida in stato di alterazione; inoltre il ricorrente aveva ammesso l'assunzione di stupefacenti durante il controllo e l'ammissione non può sostituire l'accertamento diagnostico. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la falsa attestazione si è consumata con la dichiarazione mendace delle generalità, indipendentemente dalla successiva verbalizzazione, e non sussiste il recesso attivo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 187 codice della strada

    Il comma 8 punisce il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per uso di sostanze stupefacenti; tale reato è autonomo rispetto all'accertamento della guida in stato di alterazione e sussiste anche se il conducente ammette di aver assunto stupefacenti, poiché l'ammissione non sostituisce l'accertamento diagnostico

  • art. 495 codice penale

    Configura il reato la falsa attestazione di identità a pubblico ufficiale; la condotta si perfeziona con la dichiarazione mendace sulla propria identità anche quando, successivamente, emergano altri elementi identificativi; il fatto non si configura come recesso attivo quando la menzogna abbia già prodotto l'effetto materiale illecito

  • Legge n. 125 del 2008 (modifica art. 495 c.p.)

    Richiamata implicitamente quale modifica che distingue l'area di applicazione di art. 495 rispetto ad art. 496 c.p.; la giurisprudenza interpreta la norma come applicabile alla falsa attestazione di identità priva di documenti alternativi

Massime di principio

  • Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sanitari per droghe (art. 187(8) c.d.s.) è un reato autonomo rispetto alla prova della guida in stato di alterazione: l'ammissione dell'utilizzo di stupefacenti non esonera dall'obbligo di accertamento diagnostico
  • In Cassazione i motivi diretti a una rivalutazione del merito (ricostruzione dei fatti e valutazione delle prove di fatto) sono spesso inammissibili o dichiarati manifestamente infondati; la censura deve avere carattere di carattere giuridico e non consistere in semplice rinnovazione del giudizio di fatto
  • La falsa attestazione di identità (art. 495 c.p.) si consuma con la dichiarazione mendace quando il soggetto è privo di altri mezzi di identificazione: la successiva cooperazione o la fornitura della vera identità non fa venire meno il reato già consumato
  • L'omessa pronuncia sulle sanzioni amministrative accessorie può risultare priva di interesse in sede di ricorso quando la loro applicazione non comporterebbe un trattamento più favorevole per l'imputato
  • Se si contesta il mancato rispetto di specifiche formalità procedurali (es. accompagnamento per prelievo), è necessario dimostrare che tali irregolarità abbiano inciso sul diritto di difesa o sul corretto svolgimento dell'accertamento; altrimenti la censura è debole in sede di legittimità

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