Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 11812/2024 del 02/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Gli odierni ricorrenti hanno proposto ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. avverso un'ordinanza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il loro precedente ricorso per cassazione per asserita mancanza della procura speciale alle liti. Sostenevano che la procura fosse stata effettivamente rilasciata e che la sua mancata presenza nel fascicolo di legittimità dipendesse da un fatto non imputabile alla parte, configurando così un errore di fatto revocatorio. A sostegno deducevano che la procura era stata notificata alla controparte insieme al ricorso, che la notifica telematica ne dava prova, che la controparte non aveva eccepito nulla e che né la sezione filtro né la cancelleria avevano rilevato il vizio. La controversia originaria riguardava, invece, una domanda risarcitoria ex art. 1337 c.c. proposta dalla dante causa degli odierni ricorrenti nei confronti della banca, con contestuale domanda di nullità del contratto per vizio di forma; in primo grado era stato accolto il risarcimento e respinta la domanda di nullità, mentre in appello era stato respinto anche l'appello incidentale della parte originaria.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso per revocazione. Ha affermato che l'errore di fatto revocatorio richiede un errore di percezione, una svista materiale, un contrasto immediatamente percepibile tra la decisione e gli atti, senza bisogno di indagini interpretative. Nel caso concreto, però, i ricorrenti non avevano dedotto una vera svista del giudice sulla presenza della procura, ma avevano prospettato una mera supposizione circa la possibile perdita del documento nel fascicolo cartaceo. Inoltre, dalle stesse allegazioni emergeva che la procura non risultava effettivamente agli atti di cassazione; la mancata eccezione della controparte e il mancato rilievo da parte della sezione filtro o della cancelleria erano irrilevanti, poiché il difetto di procura è rilevabile d'ufficio. La Corte ha quindi dichiarato l'inammissibilità del ricorso e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, senza provvedere sulle spese per mancata attività difensiva della resistente.

Norme richiamate

  • art. 1337 c.c.

    richiamato solo come titolo della domanda risarcitoria originaria per responsabilità precontrattuale

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    l'errore di fatto revocatorio presuppone una svista percettiva, un contrasto immediato tra decisione e atti e non può consistere in una ricostruzione induttiva o in una mera supposizione

  • art. 13, comma 1-quater, t.u. spese di giustizia

    in caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 2697 c.c.

    non è richiamato espressamente nel testo, ma l'affermazione sul difetto di procura rilevabile d'ufficio implica che non rilevi la mancata eccezione della controparte; non viene però enunciato un principio probatorio autonomo

  • art. 365 c.p.c.

    la decisione richiama il principio per cui il ricorso per cassazione richiede la procura speciale alle liti

  • art. 369 c.p.c.

    se la procura speciale è rilasciata con atto separato, deve essere depositata insieme al ricorso, a pena di improcedibilità

Massime di principio

  • L'errore di fatto revocatorio è configurabile solo quando la decisione si fondi su una falsa percezione immediatamente verificabile degli atti, non quando la parte prospetti una congettura o una ricostruzione induttiva sulla possibile mancanza di un documento.
  • Non sussiste errore revocatorio se la parte, per sostenere l'errore, deve ricorrere a particolari argomentazioni o a verifiche ulteriori: il vizio deve risultare con immediatezza ed obiettività.
  • Nel giudizio di cassazione la procura speciale alle liti è necessaria ai fini dell'ammissibilità e, se conferita con atto separato, deve essere depositata con il ricorso a pena di improcedibilità.
  • Il difetto di procura è rilevabile d'ufficio, sicché non assume rilievo né il mancato rilievo della controparte né l'omesso controllo della cancelleria o della sezione filtro.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.