Cassazione Civile, Ordinanza n. 08139/2026 del 01/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia riguarda un pensionato della Cassa professionale che chiedeva: a) la restituzione delle somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà sulla pensione di vecchiaia dal settembre 2010 al settembre 2021, con conseguente corresponsione del trattamento pensionistico integralmente ricalcolato senza tale prelievo; b) il riconoscimento della quota retributiva della pensione per le anzianità contributive sino al 31/12/2023, sostenendo l’inapplicabilità del criterio del pro rata e quindi la liquidazione secondo la disciplina previgente al regolamento previdenziale della Cassa. Il Tribunale e la Corte d’appello avevano accolto le domande del pensionato, limitandole alla prescrizione decennale. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: nei primi due ha dedotto la violazione della disciplina che regola l’autonomia normativa della Cassa, dell’art. 3, comma 12, L. 335/1995, delle successive modifiche e dei criteri interpretativi, sostenendo la legittimità del contributo di solidarietà e l’insussistenza di violazioni costituzionali e regolamentari; nel terzo ha contestato il regime prescrizionale applicato, invocando la prescrizione quinquennale invece di quella decennale per i ratei o le differenze pensionistiche. La Corte di cassazione ha ritenuto che i primi due motivi fossero infondati alla luce di un orientamento consolidato: le casse privatizzate non possono introdurre, con atti o regolamenti, un contributo di solidarietà su trattamenti già determinati, perché tale prelievo non incide sui criteri di calcolo della pensione ma costituisce prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge; quanto al terzo motivo, ha ribadito che la prescrizione quinquennale opera solo quando il credito sia liquidato ed esigibile, mentre la controversia riguarda la riliquidazione della pensione per indebita trattenuta, soggetta a prescrizione ordinaria decennale. Nonostante ciò, il ricorso è stato dichiarato inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché in contrasto con principi già consolidati e senza argomenti nuovi idonei a mutare l’orientamento della Corte. La ricorrente è stata condannata alle spese, a un’ulteriore somma in favore della resistente, a una somma in favore della Cassa delle Ammende e al contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della Cassa, confermando l’impostazione favorevole al pensionato già accolta nei giudizi di merito. Ha ribadito che il contributo di solidarietà applicato dalla Cassa ai trattamenti pensionistici già determinati non rientra nei poteri regolamentari dell’ente, perché integra un prelievo patrimoniale riservato alla legge e incompatibile con il principio del pro rata; ha inoltre confermato che, nel caso di contestazione dell’ammontare della pensione per l’applicazione illegittima di tale prelievo, il diritto alla riliquidazione e alla ripetizione delle somme è soggetto a prescrizione decennale e non quinquennale. Definito il giudizio in conformità alla proposta non accettata, la Corte ha applicato anche le conseguenze economiche previste dall’art. 380-bis c.p.c. e dall’art. 96 c.p.c.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma richiamata per fondare i motivi di ricorso per violazione di legge
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
base della declaratoria di inammissibilità del ricorso per contrasto con giurisprudenza consolidata
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la definizione agevolata e per le conseguenze della decisione conforme alla proposta non accettata
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
applicato per la condanna a somme ulteriori in favore della controparte e della Cassa delle Ammende
art. 2, D.Lgs. n. 509/1994
richiamato dalla ricorrente per sostenere i poteri regolamentari della Cassa, ma ritenuto non idoneo a legittimare il contributo di solidarietà
art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC
disposizione regolamentare invocata a fondamento del contributo di solidarietà, ritenuta incompatibile con i limiti ai poteri della Cassa
Delibera CNPADC del 28.10.2008
atto con cui era stato disposto il prelievo contestato
art. 3, comma 12, L. n. 335/1995
norma invocata in relazione al principio del pro rata e alla disciplina previdenziale degli enti privatizzati
art. 1, comma 763, L. n. 296/2006
richiamato nel quadro normativo sulla disciplina previdenziale delle casse privatizzate
art. 1, comma 488, L. n. 147/2013
richiamato come termine di raffronto con analoghi prelievi di solidarietà
art. 24, comma 24, D.L. n. 201/2011
richiamato dalla ricorrente nel contesto della disciplina previdenziale e della sostenibilità del sistema
art. 23 Cost.
interpretato nel senso che le prestazioni patrimoniali imposte, come il contributo di solidarietà, richiedono una copertura legislativa e non possono essere introdotte da fonti regolamentari
art. 3 Cost.
richiamato per contestare la disciplina prescrizionale; la Corte esclude la questione costituzionale nel caso concreto
art. 38 Cost.
richiamato dalla ricorrente nel quadro dei principi previdenziali, senza esito favorevole
artt. 1362 e ss. c.c.
invocati come canoni ermeneutici per l’interpretazione della disciplina regolamentare e normativa
art. 112 c.p.c.
richiamato nel motivo sulla motivazione/contraddittorietà della decisione impugnata
art. 132 c.p.c.
richiamato nel motivo sulla motivazione della sentenza
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato nel motivo sulla motivazione della sentenza
art. 2946 c.c.
prescrizione ordinaria decennale applicata al diritto alla riliquidazione della pensione e alla ripetizione delle somme trattenute illegittimamente
art. 2948, n. 4, c.c.
prescrizione quinquennale ritenuta non applicabile perché presuppone credito liquido ed esigibile già posto a disposizione dell’assicurato
art. 129, R.D.L. n. 1827/1935
richiamato dalla ricorrente in tema di prescrizione quinquennale, ma ritenuto operante nei soli casi di credito pensionistico liquido ed esigibile
art. 47-bis, D.P.R. n. 639/1970
ritenuto riferito alla riliquidazione della pensione in senso tecnico e non all’indebita trattenuta derivante da un prelievo patrimoniale illegittimo
art. 1282 c.c.
richiamato nel motivo sulla prescrizione e sugli interessi, senza accoglimento
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
applicato per l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
art. 3, comma 12, L. n. 335/1995
richiamato anche per ribadire che i regolamenti delle casse non possono derogare ai limiti legali e al principio del pro rata
Massime di principio
- Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, mediante regolamento o delibera interna, un contributo di solidarietà su pensioni già liquidate se tale prelievo non modifica i criteri di calcolo del trattamento ma incide come trattenuta patrimoniale autonoma: una simile imposizione richiede una base legislativa espressa.
- Il principio del pro rata tutela il trattamento pensionistico già maturato secondo la disciplina previgente e impedisce interventi regolamentari che, pur formalmente giustificati da esigenze di equilibrio finanziario, incidano retroattivamente su diritti pensionistici consolidati.
- La prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici opera solo quando il credito sia liquido ed esigibile; se la controversia riguarda la riliquidazione della pensione per effetto di una trattenuta illegittima o di un errato criterio di calcolo, si applica la prescrizione ordinaria decennale.
- L’art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970 si riferisce alle differenze dovute a seguito di riliquidazione della pensione in senso proprio e non disciplina le pretese restitutorie fondate sull’illegittimità di un prelievo patrimoniale autonomo.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando si limita a riproporre questioni già risolte da un orientamento consolidato senza prospettare argomenti nuovi idonei a mutarlo.
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