Circolare numero 42 del 4-3-2004
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare definisce, per il 2004, la misura dei contributi IVS dovuti da artigiani e commercianti, distinguendo tra contributo sul minimale, contributo sulla quota di reddito eccedente, massimali di reddito imponibile e ulteriori contributi accessori. Indica inoltre le agevolazioni contributive applicabili ad alcune categorie di soggetti e le modalità e scadenze di versamento tramite modello F24. Sono specificati anche il contributo per maternità, il trattamento degli affittacamere e le regole per imprese con collaboratori e per soci di S.r.l.
Contribuzione 2004 per artigiani ed esercenti attività commerciali
Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l’anno 2004
La circolare disciplina la contribuzione previdenziale IVS dovuta da artigiani ed esercenti attività commerciali per l’anno 2004, indicando i valori del minimale di reddito, le aliquote applicabili, i massimali, le agevolazioni e le scadenze di pagamento. Il documento è rilevante per la determinazione dei contributi dovuti sia sul minimale sia sulla quota di reddito eccedente, oltre che per la gestione di casi particolari come collaboratori familiari, soci di S.r.l. e affittacamere.
Contribuzione IVS sul minimale di reddito
Per il 2004 il reddito minimo annuo da considerare ai fini del contributo IVS è pari a 12.889,00 euro. Tale valore è ricavato, secondo la circolare, dal minimale giornaliero di retribuzione in vigore al 1° gennaio 2004, moltiplicato per 312 e aumentato dell’importo previsto dalla normativa richiamata.
Le aliquote da applicare sul minimale sono:
- Artigiani:
- 17,00% per titolari di qualunque età e collaboratori con età superiore a 21 anni;
- 14,00% per collaboratori con età non superiore a 21 anni.
- Commercianti:
- 17,39% per titolari di qualunque età e collaboratori con età superiore a 21 anni;
- 14,39% per collaboratori con età non superiore a 21 anni.
La circolare precisa che le percentuali per gli artigiani e i commercianti derivano dagli incrementi disposti dalla normativa citata e che, per i commercianti, le aliquote comprendono anche gli aumenti specificamente richiamati nel testo.
In base a tali aliquote, il contributo minimo annuo risulta pari a:
- Artigiani:
- 2.191,13 euro per titolari e collaboratori oltre i 21 anni;
- 1.804,46 euro per collaboratori fino a 21 anni.
- Commercianti:
- 2.241,40 euro per titolari e collaboratori oltre i 21 anni;
- 1.854,73 euro per collaboratori fino a 21 anni.
Per i periodi inferiori all’anno solare, gli importi devono essere proporzionati mensilmente:
- Artigiani: 182,59 euro e 150,37 euro;
- Commercianti: 186,78 euro e 154,56 euro.
I redditi e i contributi minimi devono essere riferiti a ciascun soggetto operante nell’impresa.
Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale
Per la quota di reddito d’impresa prodotta nel 2003 eccedente il minimale di 12.889,00 euro, il contributo per il 2004 è dovuto con le seguenti aliquote:
- Artigiani:
- 17,00% sulla quota di reddito superiore a 12.889,00 euro e fino a 37.883,00 euro;
- 18,00% sulla quota eccedente 37.883,00 euro e fino al massimale di 63.138,00 euro.
- Commercianti:
- 17,39% sulla quota di reddito superiore a 12.889,00 euro e fino a 37.883,00 euro;
- 18,39% sulla quota eccedente 37.883,00 euro e fino al massimale di 63.138,00 euro.
Per i collaboratori con età non superiore a 21 anni le aliquote sono ridotte:
- Artigiani: 14,00% e 15,00%;
- Commercianti: 14,39% e 15,39%.
La circolare ricorda inoltre che, per i commercianti, le aliquote includono l’aumento dello 0,30% e l’aliquota dello 0,09% richiamata dalla normativa citata. L’aumento di un punto percentuale per i redditi oltre 37.883,00 euro annui deriva dalla legge n. 438/1992.
Il contributo calcolato su tale base è definito come contributo a conguaglio e, sommato a quello sul minimale, costituisce acconto della contribuzione dovuta sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2004.
Reddito imponibile massimo e contributi massimi
La circolare chiarisce che, ai sensi della legge n. 233/1990, quando il reddito d’impresa supera il limite di retribuzione annua pensionabile, la quota eccedente è considerata ai fini contributivi fino a concorrenza di un importo pari a due terzi del limite stesso. Per il 2004 il massimale di reddito annuo soggetto a contribuzione IVS è quindi pari a 63.138,00 euro.
Il contributo massimo annuo è determinato come segue:
- Artigiani:
- 10.986,01 euro per titolari e collaboratori oltre i 21 anni;
- 9.091,87 euro per collaboratori fino a 21 anni.
- Commercianti:
- 11.232,25 euro per titolari e collaboratori oltre i 21 anni;
- 9.338,11 euro per collaboratori fino a 21 anni.
Per periodi di assicurazione inferiori all’anno, il massimale deve essere rapportato a mese. Gli importi mensili indicati sono:
- Artigiani: 915,50 euro e 757,66 euro;
- Commercianti: 936,02 euro e 778,18 euro.
La circolare sottolinea che questi sono limiti individuali, da riferire a ciascun singolo soggetto operante nell’impresa, e non massimali globali dell’impresa.
Per i lavoratori privi di anzianità contributiva iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, viene richiamato un massimale annuo specifico, che per il 2004 è pari a 82.401,00 euro.
Contribuzione a saldo e redditi di riferimento
In applicazione della legge n. 438/1992, il contributo IVS per artigiani e commercianti è calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF, e non più soltanto sul reddito derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione alla gestione. Inoltre, il contributo è rapportato ai redditi prodotti nello stesso anno cui il contributo si riferisce: per il 2004, quindi, ai redditi prodotti nel 2004, da dichiarare al fisco nel 2005.
Se la somma dei contributi versati sul minimale e di quelli a conguaglio risulta inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa realizzati nel 2004, è dovuto un ulteriore contributo a saldo, da versare entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
La circolare specifica inoltre che i redditi da considerare sono quelli d’impresa propriamente detti, secondo il Testo unico delle imposte sui redditi, e quelli considerati tali dalle disposizioni richiamate. In caso di redditi di segno opposto, i contributi a conguaglio e a saldo vanno calcolati sulla differenza tra il reddito positivo e quello negativo.
Imprese con collaboratori e soci di S.r.l.
Nel caso in cui il titolare si avvalga dell’attività di familiari collaboratori, la determinazione dei contributi eccedenti il minimale avviene in base alla struttura dell’impresa:
- Imprese familiari legalmente costituite: i contributi del titolare e dei collaboratori sono calcolati in base alla quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali;
- Aziende non costituite in imprese familiari: il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali, ma il totale delle quote attribuite ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale dell’impresa; i contributi sono calcolati sulla quota attribuita a ciascun soggetto.
Per i soci di S.r.l., fermo restando il minimale contributivo, la base imponibile è costituita dalla parte del reddito d’impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali e attribuita al socio in base alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dagli accantonamenti a riserva o dalla effettiva distribuzione degli utili, e sempre nel rispetto dei massimali previsti.
Contributo per maternità e caso degli affittacamere
Il contributo per le prestazioni di maternità è fissato in 0,62 euro mensili per ciascun soggetto iscritto alla gestione di appartenenza, in forza della normativa richiamata. La circolare precisa che, nei moduli di pagamento in corso di emissione, tale contributo è stato sommato agli importi dovuti per la contribuzione IVS sul minimale.
Per gli affittacamere iscritti alla Gestione commercianti, non si applica il minimale annuo di reddito. Essi sono pertanto tenuti al solo versamento dei contributi IVS in percentuale sull’effettivo reddito, maggiorati del contributo maternità di 0,62 euro mensili.
Agevolazioni contributive
La circolare conferma per il 2004 la riduzione del 50% dei contributi per artigiani e commercianti già pensionati presso le gestioni INPS, ai sensi della normativa richiamata. Vengono inoltre richiamati i precedenti chiarimenti amministrativi in materia di individuazione dei soggetti aventi diritto.
Viene altresì confermata l’agevolazione per i soggetti di età inferiore a 32 anni che si siano iscritti per la prima volta alle gestioni speciali degli artigiani o dei commercianti nel periodo 1 gennaio 1999 - 31 dicembre 2001. Per tali soggetti spetta, per i tre anni successivi all’iscrizione, uno sgravio del 50% dell’aliquota contributiva. La circolare precisa che non è riconoscibile alcuna agevolazione per iscrizioni successive al 31 dicembre 2001.
Termini e modalità di pagamento
Anche per l’esercizio 2004 il pagamento dei contributi deve essere effettuato tramite modello F24. Le scadenze indicate sono:
- 16 maggio 2004;
- 16 agosto 2004;
- 16 novembre 2004;
- 16 febbraio 2005; per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito.
I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, con riferimento al saldo 2003, al primo acconto 2004 e al secondo acconto 2004.
La disciplina del versamento è richiamata come conseguenza delle modifiche apportate al decreto legislativo n. 241/1997 e successive modificazioni.
Punti principali
Misura dei contributi IVS sul minimale di reddito
Per il 2004 il reddito minimo annuo da assumere per il calcolo del contributo IVS è pari a 12.889,00 euro. Le aliquote sul minimale sono: per gli artigiani 17,00% per titolari e collaboratori oltre i 21 anni e 14,00% per collaboratori fino a 21 anni; per i commercianti 17,39% e 14,39% rispettivamente. Il contributo minimo annuo è pari a 2.191,13 euro per artigiani adulti e 1.804,46 euro per collaboratori under 21, nonché 2.241,40 euro per commercianti adulti e 1.854,73 euro per collaboratori under 21. Per periodi inferiori all’anno i valori sono rapportati a mese.
Contributi sul reddito eccedente il minimale e massimale
Sulla quota di reddito d’impresa 2003 eccedente 12.889,00 euro si applicano, per il 2004, le aliquote del 17,00% e 18,00% per gli artigiani e del 17,39% e 18,39% per i commercianti, con riduzione per i collaboratori fino a 21 anni. Il contributo si applica fino al massimale di reddito annuo pari a 63.138,00 euro, ottenuto considerando 37.883,00 euro più 25.255,00 euro. Il contributo massimo annuo è indicato in 10.986,01 euro per artigiani adulti e 11.232,25 euro per commercianti adulti; per i collaboratori under 21 è pari a 9.091,87 euro e 9.338,11 euro. Per i nuovi iscritti privi di anzianità contributiva è richiamato il massimale speciale, pari per il 2004 a 82.401,00 euro.
Contribuzione a saldo, soci di S.r.l. e imprese con collaboratori
La contribuzione dovuta è calcolata sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF e riferita ai redditi prodotti nello stesso anno cui il contributo si riferisce; se quanto versato a titolo di minimale e conguaglio è inferiore al dovuto, la differenza va versata come saldo entro i termini delle imposte sui redditi. Per i soci di S.r.l. la base imponibile è costituita dalla quota di reddito d’impresa attribuita al socio in base alla partecipazione agli utili, entro i massimali previsti. Nelle imprese con familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale sono calcolati sulla quota di reddito attribuita a ciascun soggetto; nelle imprese familiari la ripartizione segue la quota dichiarata fiscalmente, mentre nelle aziende non costituite in impresa familiare il totale attribuibile ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale.
Contributo per maternità e affittacamere
Il contributo per le prestazioni di maternità è fissato in 0,62 euro mensili per ciascun soggetto iscritto alla gestione. Nei moduli di pagamento il contributo di maternità risulta sommato agli importi dovuti per la contribuzione IVS sul minimale. Gli affittacamere iscritti alla Gestione commercianti non sono soggetti al minimale annuo di reddito e versano solo contributi IVS in percentuale sull’effettivo reddito, maggiorati del contributo maternità di 0,62 euro mensili.
Agevolazioni contributive
Per il 2004 continua ad applicarsi la riduzione del 50% dei contributi per artigiani e commercianti già pensionati presso le gestioni INPS, con richiamo ai precedenti chiarimenti amministrativi. Inoltre, i soggetti di età inferiore a 32 anni iscritti per la prima volta alle gestioni speciali tra il 1 gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001 conservano, per i tre anni successivi all’iscrizione, lo sgravio del 50% dell’aliquota contributiva. Nessuna agevolazione spetta per iscrizioni successive al 31 dicembre 2001.
Termini e modalità di pagamento
Nel 2004 il versamento dei contributi deve avvenire tramite modello F24. I contributi sul minimale si pagano in quattro rate con scadenza 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre 2004 e 16 febbraio 2005. I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2003, primo acconto 2004 e secondo acconto 2004, si versano entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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