L.R. Marche 27/2000
Norme per l'acquisto di quote partecipative del capitale della Finanziaria regionale Marche SpA.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge autorizza la Giunta regionale delle Marche ad acquistare quote del capitale della Finanziaria regionale Marche S.p.A. cedute da soci pubblici e privati, fino a lire 3.000 milioni, con copertura a valere su risorse del bilancio 2000. La norma risulta oggi essenzialmente esaurita, trattandosi di un’autorizzazione di spesa riferita a un esercizio ormai concluso.
Acquisto di quote della Finanziaria regionale Marche S.p.A.
Acquisto di quote della Finanziaria regionale Marche S.p.A.
La legge regionale delle Marche disciplina un intervento puntuale di acquisizione di partecipazioni nel capitale della Finanziaria regionale Marche S.p.A. Si tratta di una misura finanziaria autorizzatoria, limitata nel tempo e collegata al bilancio dell’anno 2000.
Contenuto dell’autorizzazione
La Giunta regionale è autorizzata ad acquistare quote partecipative del capitale della Finanziaria regionale Marche S.p.A. cedute da soci pubblici e privati, entro un limite massimo di lire 3.000 milioni. La norma non prevede ulteriori condizioni sostanziali o procedurali per l’acquisto, ma attribuisce alla Giunta il potere di porre in essere l’operazione nei limiti finanziari fissati.
Copertura finanziaria e bilancio
La copertura dell’onere è assicurata mediante l’utilizzo di somme già previste dall’art. 4, tabella F, della l.r. 11 maggio 1999, n. 7, iscritte a carico del capitolo 3214201 del bilancio di previsione 2000. Tali risorse sarebbero rese disponibili per effetto dell’articolo 2 richiamato nel testo, come indicato dalla legge.
Per l’attuazione della spesa la Giunta regionale è inoltre autorizzata a istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio 2000 un apposito capitolo denominato:
- "Spese per l'acquisto di quote partecipative del capitale della Finanziaria regionale Marche s.p.a. cedute da soci pubblici e privati";
- stanziamento di competenza e di cassa pari a lire 3.000 milioni.
Disposizione abrogativa collegata
La nota relativa all’articolo 2 precisa che viene abrogato l’art. 10 della l.r. 23 febbraio 2000, n. 14. Il testo fornito non contiene il contenuto sostitutivo dell’articolo 2, ma solo la notazione di abrogazione.
Attualità della norma
La disciplina ha carattere chiaramente contingente, perché riferita a un’operazione di acquisto finanziata sul bilancio 2000. Non emergono effetti permanenti o regole di carattere generale ancora utilmente applicabili oggi; per questo l’atto deve considerarsi sostanzialmente esaurito e privo di rilevanza operativa attuale.
Testo integrale
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