L.R. Marche 28/2000
Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 4 giugno 1996, n. 18 "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone handicappate".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica in più punti la l.r. Emilia-Romagna 4 giugno 1996, n. 18 sulle politiche di intervento in favore delle persone handicappate, aggiornandone struttura, strumenti e procedure di finanziamento. Per il 2001 fissa una prima applicazione con termini specifici per criteri regionali, piani di intervento degli enti locali e concessione dei contributi. Alcune disposizioni della legge 1996 sono poi abrogate.
Modifiche alla disciplina regionale sulle politiche per le persone handicappate
Modifiche alla disciplina regionale per le persone handicappate
La legge regionale Emilia-Romagna 21 novembre 2000, n. 28 interviene in modo organico sulla l.r. 4 giugno 1996, n. 18, che disciplina la promozione e il coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone handicappate. Il testo consolidato risultante ridefinisce obiettivi, strumenti, procedure di programmazione e criteri di finanziamento degli interventi regionali e degli enti locali.
Ambito e finalità dell’intervento normativo
Il provvedimento non istituisce una disciplina autonoma, ma modifica e integra la normativa regionale preesistente, con effetti limitati al territorio dell’Emilia-Romagna. Gli interventi riguardano l’assetto complessivo delle politiche regionali a favore delle persone handicappate, inclusi coordinamento, pianificazione e riparto delle risorse.
Programmazione e criteri di attuazione
La legge rafforza il sistema di programmazione degli interventi previsti dalla l.r. n. 18/1996, attribuendo alla Giunta regionale un ruolo centrale nella definizione dei criteri e delle modalità di attuazione. Tali criteri possono avere valenza anche pluriennale e comprendono anche le modalità di impiego delle risorse e gli eventuali tetti di spesa.
Ruolo degli enti locali e degli altri soggetti coinvolti
Per gli interventi di competenza locale sono coinvolti Comuni singoli o associati, Comunità montane e Province. Il testo consolidato conferma un modello di collaborazione istituzionale nel quale gli enti territoriali predispongono i piani di intervento da sottoporre alla Regione, secondo le procedure stabilite dalla legge modificata.
Contributi regionali e procedure di accesso
La disciplina dei contributi regionali viene riorganizzata. La concessione delle risorse avviene secondo criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale e nel rispetto delle procedure previste dalla normativa regionale modificata. Il sistema riguarda gli interventi finanziati dalla Regione nell’ambito della l.r. n. 18/1996 e prevede una scansione procedurale tra programmazione, presentazione dei piani e concessione dei contributi.
Prima applicazione per l’anno 2001
Per la prima applicazione della legge, con riferimento ai contributi regionali relativi all’anno 2001, sono fissati termini specifici:
- entro il 31 gennaio 2001 la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente, approva criteri e modalità di attuazione, con valenza anche pluriennale, oltre alle modalità di impiego delle risorse e agli eventuali tetti di spesa;
- entro il 31 maggio 2001 Comuni singoli o associati, Comunità montane e Province presentano alla Giunta regionale il piano previsto per gli interventi di competenza;
- i contributi sono concessi entro centoventi giorni dalla data di approvazione della legge di bilancio.
Riassetto della normativa previgente
La legge sostituisce o modifica numerosi articoli della l.r. n. 18/1996, aggiungendo anche nuove disposizioni intermedie e riorganizzando le previsioni su obiettivi, strumenti operativi, interventi e finanziamenti. Il risultato è un aggiornamento complessivo della disciplina regionale in materia di assistenza e integrazione delle persone handicappate.
Abrogazioni e effetti sulla normativa precedente
Il testo consolidato dà atto di ulteriori abrogazioni disposte successivamente: risultano abrogati gli artt. 4, 18, 19, 22, 23, 24, 25, i commi 4 e 5 dell’art. 26 e l’art. 28 della l.r. n. 18/1996. Ne deriva che il quadro applicativo della disciplina originaria è stato significativamente ridotto e ristrutturato.
Attualità pratica della legge
Pur essendo formalmente una legge di modifica, il contenuto evidenziato è in larga parte legato al riassetto di una disciplina del 1996 e a una prima applicazione riferita all’anno 2001. Per la parte che contiene termini già scaduti e abrogazioni di disposizioni previgenti, l’atto ha oggi valore soprattutto ricostruttivo del testo consolidato, più che applicativo in senso operativo.
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