Circolare INAIL n. 45 del 4 agosto 2011
Isola di Lampedusa. Decorrenza della sospensione del versamento dei premi assicurativi (OPCM n. 3947/2011 e DL n. 98/2011)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare corregge parzialmente la precedente n. 39/2011 e chiarisce che la sospensione dei versamenti dei premi INAIL per i soggetti operanti a Lampedusa alla data del 12 febbraio 2011 decorre dal 16 giugno 2011, data di adozione dell’OPCM n. 3947/2011. La sospensione riguarda i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi, anche agricoli, e si applica ai versamenti in scadenza da quella data. Per usufruirne è necessario presentare domanda con il modulo allegato, che sostituisce quello precedente, restando riservate eventuali ulteriori indicazioni.
Isola di Lampedusa: decorrenza della sospensione del versamento dei premi assicurativi
Isola di Lampedusa: decorrenza della sospensione del versamento dei premi assicurativi
La circolare INAIL n. 45 del 4 agosto 2011 interviene a parziale rettifica della precedente circolare n. 39/2011 e precisa la data di decorrenza della sospensione dei versamenti dei premi assicurativi per i soggetti operanti nell’isola di Lampedusa. Il chiarimento recepisce l’indicazione del Dipartimento della Protezione Civile e definisce anche gli adempimenti richiesti per accedere al beneficio.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama il DPCM 12 febbraio 2011, con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale per l’eccezionale afflusso di cittadini dei Paesi del Nord Africa, l’OPCM n. 3947 del 16 giugno 2011, che contiene ulteriori disposizioni urgenti, e il decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011, art. 23, comma 44. Viene inoltre richiamata la circolare INAIL n. 39 del 15 luglio 2011, oggetto della rettifica.
Decorrenza della sospensione
L’INAIL precisa che la sospensione del versamento dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, prevista dall’art. 3, comma 2, dell’OPCM n. 3947/2011, si applica ai versamenti in scadenza dal 16 giugno 2011. La decorrenza è stata chiarita in seguito alla nota del Dipartimento della Protezione Civile prot. DPC/CG/0046026 del 1° agosto 2011, secondo cui la sospensione dei versamenti previdenziali decorre dalla data di adozione dell’ordinanza n. 3947/2011.
Soggetti interessati
La sospensione riguarda i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi, compresi quelli del settore agricolo, purché operanti nel territorio dell’isola di Lampedusa alla data del 12 febbraio 2011. La circolare non introduce nuovi requisiti sostanziali, ma puntualizza solo il momento di inizio dell’agevolazione.
Domanda per usufruire della sospensione
Per beneficiare della sospensione, gli interessati devono presentare domanda utilizzando il modulo allegato alla circolare. Tale modulo sostituisce integralmente quello allegato alla circolare INAIL n. 39/2011, che deve quindi ritenersi superato.
Ulteriori precisazioni
L’Istituto segnala che restano in corso approfondimenti con i Ministeri competenti e si riserva di emanare ulteriori indicazioni in materia. La circolare, pertanto, ha natura chiarificatrice e operativa, limitandosi a correggere la decorrenza della sospensione e ad aggiornare la modulistica da utilizzare.
Punti principali
Rettifica della circolare n. 39/2011
La circolare costituisce una parziale rettifica della n. 39 del 15 luglio 2011 in materia di sospensione dei versamenti dei premi assicurativi per l’isola di Lampedusa, alla luce del chiarimento fornito dal Dipartimento della Protezione Civile.
Decorrenza della sospensione
La sospensione del versamento dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali decorre dal 16 giugno 2011, data di adozione dell’OPCM n. 3947/2011, e si applica ai versamenti in scadenza da tale giorno in poi.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare della sospensione i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi, compresi quelli del settore agricolo, che operavano nel territorio dell’isola di Lampedusa alla data del 12 febbraio 2011.
Domanda e modulistica
Per ottenere la sospensione gli interessati devono presentare apposita domanda utilizzando il modulo allegato alla circolare, che annulla e sostituisce il modulo allegato alla circolare n. 39/2011.
Riferimenti normativi e riserva di ulteriori istruzioni
Il provvedimento si inserisce nel quadro dell’emergenza umanitaria disciplinata dal DPCM del 12 febbraio 2011, dall’OPCM n. 3947/2011, dall’art. 23, comma 44, del DL n. 98/2011 e dalla circolare INAIL n. 39/2011. L’INAIL si riserva di fornire ulteriori indicazioni al termine degli approfondimenti con i Ministeri competenti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INAIL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INAIL
- Circolare · 3 ago 2011Circolare INAIL n. 44 del 3 agosto 2011
- Circolare · 2 ago 2011Circolare INAIL n. 43 del 2 agosto 2011.
- Circolare · 28 lug 2011Circolare INAIL n. 41 del 28 luglio 2011
- Circolare · 20 lug 2011Circolare INAIL n. 40 del 20 luglio 2011
- Circolare · 14 lug 2011Circolare INAIL n. 38 del 14 luglio 2011
- Circolare · 27 giu 2011Circolare INAIL n. 37 del 27 giugno 2011
Cerchi altro? Cerca gratis in INAIL →