Circolare INAIL n. 43 del 2 agosto 2011.
Assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica la rivalutazione annuale dei livelli di reddito familiare rilevanti per l’assegno per il nucleo familiare, con decorrenza 1° luglio 2011 e validità fino al 30 giugno 2012. La rivalutazione 2011 è pari all’1,6% e le tabelle aggiornate sono disponibili in Intranet. Sono inoltre indicati i soggetti che possono presentare domanda, l’eccezione per i titolari di pensione AGO da rivolgere all’INPS, il termine del 15 settembre 2011 per la presentazione delle domande con riferimento ai redditi 2010, e l’obbligo di comunicare tempestivamente le variazioni del nucleo familiare che incidano sul beneficio.
Assegno per il nucleo familiare: nuovi livelli reddituali dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012
Assegno per il nucleo familiare: nuovi livelli reddituali dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012
La circolare INAIL disciplina l’aggiornamento annuale dei livelli di reddito familiare rilevanti per la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare (ANF) per il periodo dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012. L’intervento recepisce la rivalutazione ISTAT e fornisce indicazioni operative su soggetti legittimati, termini di presentazione delle domande, comunicazione delle variazioni del nucleo e modalità di diffusione del provvedimento.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama come base normativa il decreto-legge n. 69 del 13 marzo 1988, convertito con modificazioni dalla legge n. 153 del 13 maggio 1988, art. 2, comma 12, nonché il decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 4 aprile 2005 in materia di ANF. Vengono inoltre richiamate precedenti circolari INAIL e INPS che hanno disciplinato la materia negli anni precedenti, compresa la circolare INPS n. 83 del 13 giugno 2011 relativa ai nuovi livelli reddituali per lo stesso periodo.
Rivalutazione delle fasce di reddito
I livelli di reddito familiare utili ai fini del calcolo dell’ANF sono rivalutati annualmente in misura pari alla variazione percentuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Per il 2011 la rivalutazione è fissata nello 1,6%.
Le tabelle con i nuovi livelli reddituali e con i corrispondenti importi mensili delle prestazioni:
- si applicano dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012;
- riguardano le diverse tipologie di nuclei familiari;
- sono disponibili in Intranet nel Minisito della Direzione Centrale Risorse Umane.
Soggetti che possono presentare domanda
Possono richiedere l’attribuzione o la rivalutazione dell’assegno, in base alle nuove fasce di reddito:
- i dipendenti;
- gli ex dipendenti titolari di pensione a carico dei Fondi interni di previdenza (Fondo 1969 e Fondo 1948);
- i titolari di trattamento ai superstiti;
- il coniuge dell’avente diritto.
Per i titolari di trattamento pensionistico a carico dell’AGO, sia in attività di servizio sia in quiescenza, la domanda deve essere presentata all’INPS, salvo il caso dei percettori di pensione sociale, espressamente esclusi da tale regola.
Presentazione delle domande: termini e riferimenti operativi
Le domande devono essere presentate entro il 15 settembre 2011, con riferimento ai redditi percepiti nell’anno 2010 (CUD 2011), utilizzando il modello allegato alla circolare.
Per quanto riguarda i requisiti di idoneità e le modalità di compilazione/presentazione, la circolare rinvia alla disciplina già illustrata nella circolare n. 50 del 2005.
Variazioni del nucleo familiare
Le variazioni del nucleo familiare che determinino la perdita del beneficio oppure la rideterminazione dell’importo dell’assegno devono essere comunicate tempestivamente alla Struttura di appartenenza.
Diffusione della circolare e adempimenti delle Unità
La circolare deve essere diffusa a tutto il personale secondo le modalità già previste dalla circolare n. 3/1973, mediante affissione agli albi di ciascuna unità fino al 15 settembre 2011, termine ultimo anche per la presentazione delle domande.
Le singole Unità devono inoltre notificare la circolare con lettera raccomandata AR:
- agli ex dipendenti titolari di pensione a carico dei Fondi interni di previdenza;
- ai titolari di trattamento ai superstiti di cui al Regolamento approvato con D.M. 22 ottobre 1948, identificati con codice 0 in Anagrafica Fiscale - posizione contributiva.
La documentazione comprovante l’avvenuta notifica deve essere conservata agli atti di ciascuna Unità.
Rinvio finale
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla circolare, resta ferma la disciplina già in vigore.
Punti principali
Rivalutazione dei livelli reddituali
Dal 1° luglio 2011 i livelli di reddito familiare utili per il calcolo e la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente in base alla variazione percentuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Per l’anno 2011 la rivalutazione è pari all’1,6%. I nuovi livelli reddituali e i corrispondenti importi mensili si applicano dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012 alle diverse tipologie di nuclei familiari.
Soggetti che possono presentare domanda
Possono presentare domanda per l’attribuzione o la rivalutazione dell’ANF i dipendenti, gli ex dipendenti titolari di pensione a carico dei Fondi interni di previdenza (Fondo 1969 e Fondo 1948), i titolari di trattamento ai superstiti e il coniuge dell’avente diritto. I titolari di trattamento pensionistico a carico dell’AGO, sia in servizio sia in quiescenza, esclusi i percettori di pensione sociale, devono invece presentare la domanda all’INPS.
Termine e modalità di presentazione delle domande
Le domande devono essere presentate entro il 15 settembre 2011 con riferimento ai redditi percepiti nell’anno 2010 (CUD 2011), utilizzando il modello allegato. Per i requisiti di idoneità e le modalità operative la circolare rinvia alla disciplina già contenuta nella circolare n. 50 del 2005.
Variazioni del nucleo familiare
Le variazioni del nucleo familiare che comportino la perdita del beneficio o la rideterminazione dell’importo dell’assegno devono essere comunicate tempestivamente alla Struttura di appartenenza.
Diffusione e notifiche
La circolare deve essere portata a conoscenza di tutto il personale secondo le modalità già in uso, mediante affissione agli albi di ciascuna unità fino al 15 settembre 2011. Le singole Unità devono inoltre notificare la circolare, con lettera raccomandata AR, agli ex dipendenti titolari di pensione a carico dei Fondi interni di previdenza e ai titolari di trattamento ai superstiti identificati con codice 0 in Anagrafica Fiscale - posizione contributiva. La documentazione delle notifiche deve essere conservata agli atti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INAIL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INAIL
- Circolare · 3 ago 2011Circolare INAIL n. 44 del 3 agosto 2011
- Circolare · 4 ago 2011Circolare INAIL n. 45 del 4 agosto 2011
- Circolare · 28 lug 2011Circolare INAIL n. 41 del 28 luglio 2011
- Circolare · 20 lug 2011Circolare INAIL n. 40 del 20 luglio 2011
- Circolare · 14 lug 2011Circolare INAIL n. 38 del 14 luglio 2011
- Circolare · 27 giu 2011Circolare INAIL n. 37 del 27 giugno 2011
Cerchi altro? Cerca gratis in INAIL →