DECRETO 29 dicembre 2023 - Ministero dell'economia e delle finanze
Determinazione del contributo annuale a carico degli iscritti nel registro dei revisori legali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto ridetermina il contributo annuale dovuto dai revisori legali e dalle società di revisione iscritti nelle sezioni A e B: 47 euro per il 2024 e 57 euro dal 2025. Stabilisce scadenza, modalità di pagamento, conseguenze dell’omissione o del ritardo e destinazione delle entrate al finanziamento delle funzioni ministeriali di vigilanza. Il decreto ha effetto dal 1° gennaio 2024 e abroga quello del 9 dicembre 2020.
Contributo annuale degli iscritti al registro dei revisori legali
Contributo annuale degli iscritti al registro dei revisori legali
Il decreto ridetermina il contributo annuale a carico degli iscritti al registro dei revisori legali per finanziare le funzioni attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze in materia di revisione legale. L’incremento è collegato in particolare all’avvio dei controlli della qualità, alla formazione continua e al rafforzamento della vigilanza.
Importo e soggetti tenuti al pagamento
Il contributo, comprensivo delle spese di produzione degli avvisi di pagamento, è stabilito nei seguenti importi:
- 47 euro dal 1° gennaio 2024;
- 57 euro dal 1° gennaio 2025.
Sono tenuti al versamento i revisori legali e le società di revisione legale iscritti nelle sezioni A e B del registro al 1° gennaio di ciascun anno. Il contributo è dovuto per intero e non è frazionabile in base alla durata dell’iscrizione nell’anno. Chi viene iscritto per la prima volta in corso d’anno paga il contributo annuale a partire dall’anno successivo, fermo restando il contributo di iscrizione previsto per i nuovi iscritti.
L’importo può essere aggiornato quanto necessario a coprire i costi della vigilanza; l’aggiornamento produce effetto dall’anno successivo alla pubblicazione del relativo decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Scadenza e modalità di pagamento
Il contributo è versato in un’unica soluzione entro il 31 gennaio di ciascun anno. Il pagamento avviene tramite il nodo dei pagamenti SPC dell’Agenzia per l’Italia digitale, PagoPA, oppure, alle condizioni stabilite, attraverso gli strumenti convenzionali offerti dagli intermediari autorizzati. Il Ministero pubblica annualmente sul proprio sito istituzionale o su quello dedicato alla revisione legale un avviso che indica la scadenza, gli strumenti ammessi e le eventuali coordinate di pagamento.
Omissione o ritardo e controlli
In caso di omesso o tardivo pagamento, il Ministero può adottare nei confronti dei soggetti morosi i provvedimenti previsti dall’articolo 24-ter del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Sono inoltre dovuti gli interessi legali dalla scadenza fino al pagamento effettivo e gli oneri amministrativi connessi al recupero del credito. Il Ministero può effettuare controlli a campione sulla correttezza della liquidazione e del versamento.
Gestione e destinazione delle entrate
I contributi confluiscono su un conto corrente intestato al Ministero o al soggetto incaricato, con contabilità separata e rendicontazione al Ministero. Le somme incassate in ciascun bimestre, al netto di eventuali anticipazioni di imposte di bollo, sono riversate entro dieci giorni dalla fine del bimestre all’entrata del bilancio dello Stato, al capo XI, capitolo 3525, insieme agli interessi maturati. Con decreto ministeriale le entrate sono riassegnate al capitolo 2642 dello stato di previsione del Ministero oppure, per le spese di investimento, al capitolo 7545, e sono destinate al finanziamento delle funzioni previste dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39/2010.
Per il biennio 2024-2025, in sede di prima applicazione, è previsto di destinare preferibilmente due terzi delle risorse derivanti dal maggior contributo ai controlli della qualità, comprese le attività preparatorie, alla formazione dei controllori della qualità e a maggiori contenuti formativi sulla piattaforma MEF. Il restante terzo è destinato alle altre attività di vigilanza.
Trattamento dei dati personali
Per le attività connesse al versamento, il Ministero, anche tramite il soggetto incaricato in base a convenzione, può comunicare i dati personali degli iscritti a istituti bancari o postali. La comunicazione è finalizzata alla predisposizione degli avvisi di pagamento, alla stampa e all’imbustamento, alla preparazione e alla spedizione del materiale e alle operazioni strumentali connesse.
Decorrenza e abrogazione
Il decreto produce effetto dal 1° gennaio 2024 e abroga, dalla sua entrata in vigore, il decreto ministeriale 9 dicembre 2020 sulla determinazione del contributo annuale.
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