Deliberazione n. 713 del 27/11/2025
Provvedimento del 27 novembre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento urgente adottato dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso tramite piattaforme digitali senza consenso. Il provvedimento conferma l’ingiunzione a impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e la prescrizione di conservarne eventuale copia in chiaro solo per fini probatori per 12 mesi, con misure idonee a tutelare l’identificabilità degli interessati.
Ratifica di un provvedimento urgente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell’art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di provvedimento urgente per la tutela contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un provvedimento urgente adottato dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, nell’ambito della disciplina sul c.d. revenge porn di cui all’art. 144-bis del Codice privacy. Il procedimento è stato attivato su segnalazione della persona interessata, che aveva chiesto l’intervento dell’Autorità per impedire la diffusione di materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Quadro normativo di riferimento
Il provvedimento richiama il Regolamento (UE) 2016/679, il d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018, l’art. 144-bis del Codice privacy e l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019. In particolare, l’art. 144-bis attribuisce al Garante il potere di intervenire, anche in tempi rapidissimi, quando vi sia il fondato motivo di ritenere che registrazioni, immagini, video o altri documenti informatici sessualmente espliciti destinati a rimanere privati possano essere oggetto di diffusione senza consenso attraverso piattaforme digitali.
Segnalazione e intervento d’urgenza
La persona interessata ha segnalato una situazione rientrante nella previsione normativa e ha indicato le piattaforme Facebook e Instagram come canali potenzialmente coinvolti nella diffusione. Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato il 17 novembre 2025 la determinazione n. 443, esercitando il potere di urgenza previsto dal regolamento interno del Garante.
Misure imposte alle società destinatarie
Il provvedimento urgente ha disposto:
- l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulle piattaforme gestite da Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited;
- la conservazione di eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente per fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- la tempestiva comunicazione all’Autorità delle misure adottate.
Ratifica del provvedimento urgente
Il Garante, riunitosi il 27 novembre 2025, ha preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000. All’esito, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato il provvedimento urgente n. 443/2025 adottato il 17 novembre 2025 nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited.
Esito pratico
Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria, ma conferma misure inibitorie e conservative finalizzate a prevenire la diffusione non consensuale del materiale segnalato e a preservarne l’eventuale valore probatorio nel rispetto della riservatezza degli interessati.
Punti principali
Origine della segnalazione e competenza del Garante
La vicenda origina da una segnalazione della persona interessata, protocollata presso l’Ufficio del Garante, nella quale veniva rappresentata una situazione rientrante nell’art. 144-bis del Codice privacy, ossia il rischio di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati. La segnalazione chiedeva l’intervento dell’Autorità sulle piattaforme Facebook e Instagram indicate dall’interessato.
Provvedimento urgente del dirigente e misure adottate
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza il provvedimento n. 443 del 17 novembre 2025. Con esso ha ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash, e ha prescritto la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro solo a fini probatori.
Conservazione probatoria e cautele imposte
La prescrizione dirigenziale stabilisce che l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme debba essere conservato per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento, esclusivamente per finalità probatorie. La conservazione deve avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità delle misure adottate.
Ratifica finale del Garante
Il Garante, nella riunione del 27 novembre 2025, dopo aver preso atto della documentazione, delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e della nota di trasmissione al gestore delle piattaforme, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 il provvedimento urgente adottato il 17 novembre 2025.
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