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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 704 del 27/11/2025

Provvedimento del 27 novembre 2025

Garante Privacy704

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha ritenuto illecito il trattamento svolto dall’Università di Torino nell’ambito di un progetto di ricerca su una comunità residenziale, in cui un questionario online ha raccolto dati personali, anche appartenenti a categorie particolari, senza idonea base giuridica e senza informativa preventiva. L’Autorità ha inoltre contestato carenze di accountability, privacy by design e nella designazione/istruzione delle persone autorizzate, pur prendendo atto della cancellazione dei dati e della cessazione degli effetti della condotta. In considerazione della limitata platea coinvolta, della rapida cancellazione dei dati e della collaborazione dell’Ateneo, il Garante ha disposto un ammonimento, senza misure correttive ulteriori.

Università di Torino: ammonimento per trattamento illecito di dati personali in un questionario di ricerca scientifica su residenti di Poggio dei Pini

Università di Torino: trattamento illecito in un questionario di ricerca su Poggio dei Pini

Il Garante per la protezione dei dati personali ha accertato l’illiceità del trattamento svolto dall’Università di Torino nell’ambito di un progetto di ricerca scientifica riguardante i residenti della Cooperativa Poggio dei Pini. Il procedimento è stato avviato a seguito di un reclamo/segnalazione relativo alla diffusione di un questionario online, veicolato tramite newsletter della Cooperativa e compilabile mediante Google Form creato su account personale della borsista.

Origine del procedimento e ricostruzione dei fatti

Il reclamo lamentava che il questionario, presentato come finalizzato a scopi accademici, raccogliesse numerose informazioni personali, tra cui dati anagrafici, fascia reddituale, partecipazione ad elezioni e donazione del sangue. Nel corso dell’istruttoria, la Cooperativa ha sostenuto di aver inoltrato soltanto una comunicazione ai soci che avevano prestato consenso a ricevere messaggi via email e SMS sulle attività della Cooperativa e del territorio. L’Università di Cagliari e l’Università di Sassari hanno escluso un proprio coinvolgimento nel trattamento oggetto del procedimento. L’Università di Torino ha invece chiarito che il progetto rientrava nelle attività scientifiche di un docente dell’Ateneo, era finanziato con fondi di ricerca locale e si avvaleva di una borsista.

Qualificazione dei ruoli

Secondo il Garante, il progetto era imputabile all’Università di Torino, che ne determinava finalità e mezzi, e quindi assumeva la posizione di titolare del trattamento ai sensi dell’art. 24 GDPR. Il professore e la borsista sono stati qualificati come persone autorizzate al trattamento ai sensi degli artt. 29 GDPR e 2-quaterdecies del Codice privacy. Non è stata ritenuta decisiva la tesi dell’Ateneo secondo cui la ricerca sarebbe dovuta riguardare solo dati anonimi, poiché non sono state documentate misure tecniche idonee a garantire tale anonimizzazione.

Violazioni accertate

Il Garante ha ravvisato una pluralità di violazioni:

  • trattamento non conforme ai principi di liceità, correttezza e trasparenza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) GDPR;
  • assenza di un valido presupposto giuridico ai sensi dell’art. 6 GDPR;
  • mancato rispetto della disciplina sui dati particolari, con riferimento all’art. 9 GDPR, in relazione anche a dati idonei a rivelare opinioni politiche e altri aspetti sensibili;
  • omessa informativa preventiva ex artt. 12 e 13 GDPR;
  • mancata osservanza dell’art. 7 delle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica;
  • violazione dei principi di accountability e privacy by design/by default, con richiamo agli artt. 5, par. 2, 24, 25 e 32 GDPR;
  • violazione dell’art. 29 GDPR e dell’art. 2-quaterdecies del Codice privacy, per assenza di specifiche designazioni, istruzioni e adeguata vigilanza sulle persone autorizzate.

Valutazione del Garante sulla base giuridica e sull’informativa

L’Autorità ha evidenziato che i trattamenti per ricerca scientifica devono poggiare su un’idonea base giuridica, che nel caso di dati particolari richiede anche una specifica deroga al divieto di trattamento. Nel caso concreto, nessuna base giuridica era stata previamente individuata e resa nota agli interessati. Poiché il questionario raccoglieva dati direttamente presso gli interessati, l’informativa ex art. 13 GDPR era obbligatoria e non è stata fornita prima della raccolta.

Accountability, sicurezza e organizzazione interna

Il Garante ha ritenuto non sufficienti, sul piano sostanziale, le misure organizzative richiamate dall’Ateneo, quali regolamento privacy interno, organigramma privacy e formazione del personale, perché non documentate in modo adeguato e non efficacemente applicate. L’Università avrebbe dovuto vigilare sull’operato dei propri collaboratori e adottare misure tecniche e organizzative idonee a evitare l’uso di strumenti personali, come un account privato Google, per la raccolta e conservazione dei dati. È stata quindi ritenuta integrata anche una violazione dell’obbligo di responsabilizzazione e di protezione dei dati fin dalla progettazione.

Misure successive e chiusura del progetto

L’Università ha rappresentato che, dopo la segnalazione, il Responsabile della protezione dei dati e il docente avevano disposto la disattivazione del link al questionario, la cancellazione dei dati raccolti e la comunicazione agli interessati dell’interruzione del progetto. Il Garante ha preso atto che i dati erano stati conservati solo per un periodo limitato, non erano stati diffusi e la condotta aveva cessato di produrre effetti. Per tale ragione ha escluso l’adozione di misure correttive ulteriori ai sensi dell’art. 58, par. 2, GDPR.

Esito finale, ammonimento e pubblicazione

Pur dichiarando l’illiceità del trattamento, il Garante ha considerato il caso una "violazione minore" alla luce del numero limitato di interessati, della cancellazione tempestiva dei dati, della collaborazione dell’Ateneo e dell’assenza di ulteriori reclami. Ha quindi ritenuto sufficiente un ammonimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) GDPR nei confronti dell’Università di Torino, disponendo inoltre la pubblicazione del provvedimento sul sito dell’Autorità ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3, del Codice privacy.

Norme richiamate nel provvedimento

Tra le principali disposizioni richiamate figurano gli artt. 5, 6, 9, 12, 13, 24, 25, 29, 32, 35, 57, 58 e 78 GDPR, nonché gli artt. 2-quater, 2-quaterdecies, 104 e ss., 154-bis e 168 del Codice privacy e l’art. 7 delle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici e di ricerca scientifica. Il provvedimento richiama anche le Linee guida del Comitato europeo per la protezione dei dati sul consenso e sul data protection by design/by default, oltre al considerando 148 GDPR.

Punti principali

Origine del procedimento e ambito del trattamento

Il procedimento trae origine da un reclamo relativo a un progetto di ricerca su Poggio dei Pini, poi trattato come segnalazione perché riguardava anche interessati diversi dal proponente. Il questionario era stato diffuso tramite newsletter della Cooperativa e rimandava a un Google Form creato dalla borsista su account personale, con raccolta di risposte da parte di circa dieci interessati.

Qualificazione dei ruoli e del trattamento

Il Garante ha ritenuto che il progetto fosse finanziato dall’Università di Torino e rientrasse nelle attività scientifiche di un docente dell’Ateneo; pertanto l’Università è stata qualificata come titolare del trattamento, mentre professore e borsista come persone autorizzate al trattamento. È stato accertato che il questionario comportava il trattamento di dati personali, inclusi dati di categoria particolare, anche se l’Ateneo sosteneva l’originaria intenzione di trattare dati anonimi.

Violazioni accertate

L’Autorità ha rilevato la violazione dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, per assenza di un valido presupposto giuridico e mancata informativa preventiva ex artt. 12 e 13 GDPR. Ha inoltre contestato la violazione dell’art. 9 GDPR per la raccolta di dati particolari, in particolare opinioni politiche e altri aspetti sensibili, senza esplicito consenso o altra base legittimante. Sono state ravvisate anche carenze nei principi di accountability, privacy by design e sicurezza, nonché nella designazione e nelle istruzioni alle persone autorizzate.

Esito e sanzione

Poiché i dati erano stati cancellati entro circa due mesi, non diffusi e il progetto era stato interrotto con comunicazione agli interessati, il Garante ha ritenuto non necessari provvedimenti correttivi ex art. 58, par. 2, GDPR. Ha tuttavia qualificato la vicenda come violazione minore e ha ritenuto sufficiente un ammonimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) GDPR, disponendo anche la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale.

Come è indicizzato

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