Deliberazione n. 716 del 27/11/2025
Provvedimento del 27 novembre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica i provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, TikTok Techonology Limited e Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Le misure mirano a impedire l’ulteriore diffusione del contenuto sulle piattaforme indicate e, ove il materiale venga acquisito in chiaro, a imporne la conservazione per soli fini probatori per dodici mesi. Il provvedimento non contiene una sanzione, ma la ratifica di decisioni urgenti già adottate e comunicate ai gestori delle piattaforme.
Ratifica delle misure urgenti contro Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, TikTok Techonology Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale riconducibile a una segnalazione di revenge porn
Ratifica di misure urgenti in materia di revenge porn nei confronti di piattaforme digitali
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato i provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, TikTok Techonology Limited e Telegram FZ-LLC, all’esito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati e potenzialmente diffondibili tramite piattaforme digitali senza consenso.
Quadro normativo richiamato
Nel provvedimento sono richiamati il Regolamento (UE) 2016/679, il d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018, nonché l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante il potere di ricevere segnalazioni in materia di c.d. revenge porn e di decidere entro quarantotto ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. È inoltre richiamato l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente l’adozione urgente di misure per impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, salva successiva ratifica dell’Autorità.
Segnalazione e intervento urgente
La persona interessata ha chiesto l’intervento del Garante rispetto a contenuti riferiti alle piattaforme Facebook, Instagram, TikTok e Telegram. A seguito della verifica di compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 446-448 del 18 novembre 2025, poi trasmesse ai gestori delle piattaforme.
Le misure urgenti hanno previsto:
- l’ingiunzione ad adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione, sulle rispettive piattaforme, del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro, a soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l’obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- la previsione di una tempestiva comunicazione all’Autorità delle misure adottate.
Ratifica finale del Garante
Preso atto delle osservazioni formulate e della documentazione in atti, il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti nn. 446/2025, 447/2025 e 448/2025 adottati d’urgenza il 18 novembre 2025. Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria, ma conferma l’efficacia delle misure interdittive e conservative disposte per prevenire la diffusione del materiale segnalato.
Punti principali
Origine del procedimento
Il procedimento nasce da una segnalazione presentata dalla persona interessata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, con cui si rappresenta il rischio di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione, tramite piattaforme digitali, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.
Provvedimenti urgenti adottati dal dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 446-448 del 18 novembre 2025, ingiungendo ai gestori delle piattaforme l’adozione immediata di misure per impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash.
Obblighi di conservazione probatoria
Alle stesse società è stata prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente per fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con obbligo di comunicazione tempestiva all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito in data 27 novembre 2025, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ratifica i provvedimenti urgenti già adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, TikTok Techonology Limited e Telegram FZ-LLC.
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