R.R. Puglia 21/2006
Commissione Consultiva Locale per la pesca e l'acquacoltura
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento regionale Puglia disciplina composizione, durata e funzionamento essenziale della Commissione consultiva locale per la pesca e l’acquacoltura, istituita presso il Settore Caccia e Pesca. La Commissione esprime pareri su questioni di pesca, acquacoltura, ambiente e proposte normative regionali. I componenti restano in carica tre anni e sono sostituiti in caso di assenze ingiustificate reiterate.
Commissione consultiva locale per la pesca e l’acquacoltura
Commissione consultiva locale per la pesca e l’acquacoltura
Il regolamento regionale della Puglia disciplina le competenze essenziali e alcuni profili organizzativi della Commissione consultiva locale per la pesca e l’acquacoltura, istituita presso il Settore Caccia e Pesca. La disciplina riguarda la consultazione su materie di interesse del comparto ittico regionale e l’assetto della partecipazione dei componenti.
Ambito delle competenze
La Commissione, prevista dall’art. 10 del d.lgs. n. 154/2004 e istituita con deliberazione di Giunta regionale n. 784 del 6 giugno 2006, esprime pareri su:
- argomenti indicati da leggi o regolamenti;
- questioni di massima relative alla pesca marittima nell’ambito regionale;
- attività di pesca, acquacoltura e attività connesse;
- questioni di natura ambientale che interagiscono con la pesca;
- argomenti attinenti alla pesca nell’interesse della produzione peschereccia e del ceto peschereccio locale;
- proposte di leggi e regolamenti di livello regionale.
Composizione e durata in carica
I componenti sono nominati con provvedimento della Giunta regionale e restano in carica per tre anni, con possibilità di riconferma. Le amministrazioni partecipano tramite i propri dirigenti o funzionari pro tempore, oppure tramite soggetti da esse designati.
Presidenza e sostituzione del presidente
In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni sono esercitate dal dirigente del Settore Caccia e Pesca, che opera come vicepresidente. Se anche il dirigente del Settore è assente, il Presidente può delegare il dirigente dell’Ufficio Pesca.
Sostituzione dei membri e supplenza
Se un componente è assente senza giustificazione per almeno tre sedute consecutive, viene sostituito su indicazione dell’ente o organismo interessato. Il Presidente propone alla Giunta regionale la reintegrazione della composizione. Il nuovo membro resta in carica per il tempo residuo fino alla scadenza del triennio del componente sostituito. È inoltre imposto a tutti gli enti e organismi di indicare sempre un componente titolare e il relativo supplente.
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