L.R. Puglia 39/2006
Norme relative all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per la Regione Puglia, l’esercizio provvisorio del bilancio 2007: limita le spese obbligatorie a un dodicesimo mensile degli stanziamenti, sospende le spese non obbligatorie e consente impegni su fondi vincolati, residui ed economie. Introduce inoltre modifiche alla L.R. 28/2001 sugli atti dirigenziali adottabili in esercizio provvisorio.
Esercizio provvisorio del bilancio regionale 2007
Esercizio provvisorio del bilancio regionale 2007
La legge della Regione Puglia detta le regole applicabili nel periodo di esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007. La disciplina incide soprattutto sulla gestione della spesa, sui fondi vincolati e su alcune disposizioni della L.R. 28/2001.
Limiti alle spese nel periodo di esercizio provvisorio
Durante l’esercizio provvisorio, l’autorizzazione alla spesa è limitata:
- a un dodicesimo dello stanziamento di ciascun capitolo di spesa obbligatoria e inderogabile indicato nell’allegato A, per ogni mese di esercizio provvisorio;
- oppure, se la spesa è obbligatoria e regolata tassativamente dalla legge e non può essere frazionata in dodicesimi, alla maggiore spesa effettivamente necessaria.
Per tutta la durata dell’esercizio provvisorio, a decorrere dal 1° gennaio 2007, è sospesa l’esecuzione delle spese non obbligatorie e derogabili.
Spese finanziate con fondi vincolati e residui
Le spese finanziate con fondi a destinazione vincolata possono essere impegnate solo se i relativi fondi risultano accertati dalla Ragioneria della Regione ai sensi della L.R. 28/2001.
È inoltre autorizzato l’impegno di spesa sui residui di stanziamento e sulle economie vincolate iscritti in bilancio e provenienti dagli esercizi 2006 e precedenti.
Misure per il POR Puglia
Per consentire la tempestiva attuazione del POR Puglia, la legge autorizza l’esecuzione delle spese relative alle quote di cofinanziamento regionale sui pertinenti capitoli di bilancio. L’autorizzazione comprende anche le somme iscritte tra i residui di stanziamento e le economie vincolate.
Modifiche alla disciplina contabile regionale
La legge modifica la L.R. 28/2001 per coordinare la disciplina degli atti dirigenziali di prelievo delle somme e contestuale impegno con l’esercizio provvisorio.
In particolare, viene chiarito che tali atti possono essere adottati:
- entro il termine dell’esercizio;
- e, limitatamente alle disponibilità residue al 31 dicembre dell’anno precedente, anche durante l’esercizio provvisorio.
Le modifiche riguardano le ipotesi richiamate dagli articoli 93 e 95 della L.R. 28/2001 e il relativo coordinamento con l’articolo 42.
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