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Legge

L.R. Puglia 40/2006

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 novembre 2005, n. 13 (Disciplina in materia di apprendistato professionalizzante)

Normativa regionaleL.R. Puglia 40/2006Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Puglia n. 40/2006 modifica la l.r. n. 13/2005 sull’apprendistato professionalizzante: abroga una disposizione, integra i requisiti per il beneficio per i datori di lavoro, disciplina l’erogazione dei finanziamenti agli enti formativi e fissa per il 2006 un incentivo sperimentale di 2.000 euro, nei limiti delle risorse disponibili e tramite bando regionale.

Modifiche alla disciplina regionale pugliese dell’apprendistato professionalizzante

Modifiche alla disciplina regionale dell’apprendistato professionalizzante

La legge regionale Puglia n. 40 del 2006 interviene sulla legge regionale 22 novembre 2005, n. 13, che disciplina l’apprendistato professionalizzante. Il provvedimento non introduce una disciplina autonoma, ma aggiorna alcuni meccanismi applicativi, finanziari e procedurali della normativa regionale vigente.

Ambito delle modifiche

La legge opera esclusivamente sulla disciplina pugliese dell’apprendistato professionalizzante. Le modifiche riguardano:

  • l’accesso dei datori di lavoro ai benefici connessi alla formazione degli apprendisti;
  • le modalità di erogazione dei finanziamenti agli enti di formazione accreditati;
  • un incentivo economico sperimentale previsto per il 2006.

Abrogazione parziale e integrazione dei presupposti per i benefici

Viene abrogato il comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 13/2005.

Inoltre, al comma 7 dell’articolo 3 della medesima legge viene premessa una clausola che specifica che la disposizione serve a consentire l’ammissione dei datori di lavoro che assumono apprendisti al beneficio previsto dall’articolo 8 della l.r. 13/2005. La finalità dell’integrazione è quindi chiarire il collegamento tra la disciplina dei datori di lavoro e il regime di agevolazione legato alla formazione.

Erogazione dei finanziamenti per la formazione degli apprendisti

La legge sostituisce il comma 7 dell’articolo 8 della l.r. 13/2005 e disciplina in modo puntuale i pagamenti agli enti di formazione accreditati.

L’erogazione degli importi finanziati per la formazione degli apprendisti avviene secondo due fasi:

  • un acconto pari all’80% dell’importo relativo all’attività formativa svolta per ciascuna annualità del piano formativo individuale, dopo la comunicazione di avvio delle attività e previa presentazione di una polizza fideiussoria a garanzia dell’anticipazione concessa a soggetti privati;
  • un saldo fino alla concorrenza della spesa effettivamente sostenuta, dopo presentazione e verifica del rendiconto finale di ogni singola annualità.

La norma quindi prevede un sistema di anticipazione e conguaglio, subordinando l’acconto a garanzie fideiussorie e il saldo alla rendicontazione.

Incentivo sperimentale per il 2006

Per il solo anno 2006 viene previsto, in via sperimentale, un incentivo fisso di euro 2.000.

L’incentivo:

  • è erogato nel rispetto della priorità cronologica delle domande;
  • è concesso entro i limiti delle risorse stanziate sul capitolo 951000 del bilancio di previsione 2006;
  • è attribuito a seguito di apposito bando emanato dall’Assessorato al lavoro, cooperazione e formazione professionale – Settore lavoro.

Si tratta quindi di una misura temporalmente limitata all’esercizio 2006 e subordinata alla disponibilità finanziaria e alla procedura di bando.

Termine per il bando

La legge dispone che il bando sia emanato entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore. La nota riportata nel testo segnala, per la disciplina del bando collegata all’articolo 10 della l.r. 13/2005 nei limiti delle risorse del bilancio 2007, successive proroghe del termine al 31 maggio 2007 e poi al 30 settembre 2007.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

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