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Legge

L.R. Marche 21/2017

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 aprile 2015, n. 19 “Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici”

Normativa regionaleL.R. Marche 21/2017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale aggiorna la l.r. Marche 19/2015 sulla gestione, controllo e contabilizzazione degli impianti termici degli edifici. Introduce nuove definizioni, adegua la periodicità dei controlli di efficienza energetica e la trasmissione dei relativi rapporti, e precisa gli aspetti tecnici relativi a condominio, edificio polifunzionale e sistemi di contabilizzazione/termoregolazione. Nessun nuovo onere per il bilancio regionale.

Modifiche alla disciplina regionale sugli impianti termici degli edifici

Modifiche alla disciplina regionale sugli impianti termici degli edifici

La legge regionale 4 luglio 2017, n. 21 interviene sulla l.r. Marche 20 aprile 2015, n. 19, aggiornando la disciplina in materia di esercizio, controllo ed efficienza energetica degli impianti termici degli edifici. L’intervento è di natura integrativa e definitoria, con effetti applicativi nel territorio della Regione Marche.

Aggiornamento delle definizioni tecniche

Il provvedimento introduce e precisa alcune definizioni rilevanti per l’applicazione della disciplina sugli impianti termici e sulla ripartizione dei consumi:

  • condominio: edificio con almeno due unità immobiliari di proprietà esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari delle parti comuni;
  • edificio polifunzionale: edificio destinato a scopi diversi e occupato da almeno due soggetti che devono ripartire tra loro la fattura dell’energia acquistata;
  • sistema di contabilizzazione: sistema tecnico che consente la misurazione dell’energia termica o frigorifera fornita alle singole unità immobiliari servite da impianto termico centralizzato, teleriscaldamento o teleraffreddamento, ai fini della suddivisione proporzionale delle spese;
  • sistema di misurazione intelligente: sistema elettronico capace di misurare il consumo di energia, fornendo più informazioni rispetto a un dispositivo convenzionale, e di trasmettere/ricevere dati per via elettronica;
  • sistema di termoregolazione: sistema che consente all’utente di regolare la temperatura desiderata, entro i limiti normativi, per singola unità immobiliare, zona o ambiente;
  • sotto-contatore: contatore dell’energia, esclusa quella elettrica, posto a valle del contatore di fornitura per misurare i consumi individuali di una pluralità di unità immobiliari o di edifici composti da più unità.

Controlli di efficienza energetica e trasmissione dei rapporti

La legge riformula l’Allegato 3 della l.r. 19/2015 per chiarire che la disciplina riguarda non solo la cadenza di trasmissione dei rapporti di controllo con bollino, ma anche la periodicità dei controlli di efficienza energetica e la loro trasmissione all’autorità competente. Viene inoltre aggiornata la denominazione della colonna relativa alla cadenza, che ora riguarda sia i controlli sia la trasmissione dei rapporti.

Altri adeguamenti normativi

Il testo contiene ulteriori modifiche puntuali agli articoli della l.r. 19/2015, volte ad aggiornare la disciplina vigente in materia di impianti termici. Il contenuto consolidato risultante va letto come coordinamento della normativa già esistente, senza introduzione di un nuovo impianto autonomo.

Aspetti finanziari

È espressamente previsto che dall’applicazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. L’attuazione avviene con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

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