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Legge

L.R. Marche 25/2017

Disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016

Normativa regionaleL.R. Marche 25/2017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale disciplina, nei Comuni marchigiani colpiti dal sisma 2016, procedure urbanistiche ed edilizie semplificate per riparazione, ricostruzione e delocalizzazione di immobili danneggiati, con deroghe e riduzioni dei termini. Prevede misure per edifici rurali, aree di sosta temporanee e opere pubbliche. È applicabile solo nel territorio indicato e per la ricostruzione post-sisma 2016.

Semplificazione e accelerazione della ricostruzione post-sisma 2016 nelle Marche

Semplificazione e accelerazione della ricostruzione post-sisma 2016 nelle Marche

La legge regionale detta misure urgenti per accelerare la riparazione e la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 2016. Si applica esclusivamente nei Comuni marchigiani individuati dal decreto-legge n. 189/2016 e opera nel rispetto della disciplina statale, con prevalenza delle norme più favorevoli o più semplificate.

Ambito di applicazione e rapporti con altre fonti

La disciplina riguarda solo il territorio dei Comuni della Regione compresi nell’area sismica individuata dalla normativa statale sul sisma 2016. Le disposizioni regionali si coordinano con il decreto-legge n. 189/2016 e, per quanto non incompatibili, con il Titolo III del decreto-legge n. 50/2017.

Le norme regionali prevalgono sugli strumenti urbanistici comunali e sui regolamenti edilizi. Restano comunque salve le disposizioni statali vigenti che risultino più favorevoli, più semplici o che prevedano ulteriori riduzioni dei termini procedimentali.

Varianti urbanistiche semplificate per la ricostruzione

Le varianti ai piani regolatori generali necessarie per attuare gli interventi di ricostruzione o riparazione sono approvate definitivamente dal Comune con procedimento abbreviato e con termini ridotti alla metà rispetto a quelli ordinari.

Prima dell’adozione, il Comune convoca una conferenza dei servizi decisoria per acquisire:

  • il parere di conformità geomorfologica;
  • gli eventuali pareri degli enti gestori di aree naturali protette o Natura 2000;
  • il parere del Ministero competente per i beni culturali, se necessario;
  • gli altri pareri o assensi di amministrazioni o gestori di pubblici servizi interessati.

Le varianti possono derogare ai piani territoriali di coordinamento provinciali, al piano paesistico ambientale regionale e al piano di inquadramento territoriale. In tale ipotesi è necessario il parere favorevole della Regione, espresso in conferenza dei servizi; la Provincia formula in quella sede le proprie osservazioni. Il Comune adotta poi la variante conformandosi alle prescrizioni e decidendo sulle osservazioni emerse.

Il procedimento semplificato si applica anche alle disposizioni sul piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di Regioni, Province e Comuni, con sostituzione della verifica di conformità provinciale con il parere vincolante della Regione.

Nelle varianti disciplinate da questa legge non si applicano alcune limitazioni previste dalla normativa regionale urbanistica richiamata. Nei procedimenti interessati, il Comune è autorità competente in materia di valutazione ambientale strategica; la VAS si svolge all’interno della conferenza dei servizi, con partecipazione delle Province come soggetti competenti in materia ambientale e con funzione di supporto tecnico ai Comuni.

Parziali difformità edilizie e sanatoria

Per gli immobili danneggiati o distrutti dal sisma, se prima degli eventi sismici erano stati realizzati interventi in parziale difformità dal titolo abilitativo e ricorrono le condizioni per il procedimento di cui al comma 2 dell’articolo 34 del d.p.r. 380/2001, gli interessati possono presentare una perizia asseverata, anche insieme alla domanda di contributo per la riparazione o ricostruzione.

Non rilevano, ai fini della domanda, le parziali difformità già espressamente accertate dal Comune in un precedente procedimento edilizio e non contestate come abuso o non considerate rilevanti per l’agibilità. Anche tali tolleranze vanno asseverate da un tecnico abilitato, ferma la possibilità per il Comune di adottare i provvedimenti di autotutela previsti dalla legge generale sul procedimento amministrativo.

Ai fini della sanatoria, la disciplina urbanistica ed edilizia vigente comprende anche la legge regionale n. 22/2009, e gli interventi da essa previsti possono essere considerati rilevanti. Gli oneri dovuti ai sensi degli articoli 34 e 36 del d.p.r. 380/2001 devono essere versati prima del rilascio dei titoli edilizi.

Ricostruzione in territorio agricolo e disciplina degli edifici rurali

Per la ricostruzione o riparazione in territorio agricolo si applica la legge regionale n. 13/1990. In caso di delocalizzazione, quando strettamente necessario per obiettive difficoltà del singolo intervento, sono ammesse riduzioni delle distanze minime dai confini.

Per gli interventi di demolizione e ricostruzione conseguenti al sisma 2016 è consentita la deroga a una specifica previsione della legge regionale sul territorio agricolo.

Per gli edifici rurali iscritti nell’elenco previsto dalla normativa regionale o individuati come beni paesaggistici e ubicati nei territori colpiti, se distrutti o gravemente danneggiati con livello operativo L4, sono ammessi:

  • ristrutturazione edilizia;
  • demolizione e ricostruzione secondo i criteri della legge;
  • delocalizzazione, se l’area è interessata da rischio idrogeologico elevato o molto elevato o da altre condizioni di instabilità individuate dagli strumenti di pianificazione competenti.

In caso di delocalizzazione, la ricostruzione può essere autorizzata dal Comune in aree di proprietà, o in altri siti non pericolosi e urbanisticamente edificabili, comprese le zone agricole omogenee, anche se denominate diversamente.

Queste misure non si applicano ai beni culturali, agli edifici vincolati ex articolo 136, lettere a) e b), del Codice dei beni culturali, né ad altri immobili di particolare valore storico-architettonico che il Comune individui con atto proprio come da recuperare e restaurare.

Per la demolizione e ricostruzione è richiesto, ai fini della tutela del rapporto paesaggistico, l’utilizzo di almeno il 50 per cento dell’area di sedime esistente e di una pari volumetria.

Per gli edifici rurali danneggiati siti nelle aree indicate negli allegati del decreto-legge n. 189/2016, quando i proprietari non sono imprenditori agricoli professionali e la ricostruzione sul sedime non è tecnicamente possibile per pericolosità idrogeologica, è ammessa la delocalizzazione, anche in deroga alla disciplina regionale sul territorio agricolo. La ricostruzione può avvenire in altri siti non pericolosi e edificabili, compresi i terreni agricoli urbanisticamente classificati come zone E.

La delocalizzazione è ammessa anche in aree con instabilità non cartografate, purché supportata da studio geologico asseverato che dimostri fenomeni gravitativi attivi o quiescenti e/o cavità sotterranee.

Se l’area è sottoposta a vincolo paesaggistico, la delocalizzazione è possibile previa autorizzazione paesaggistica, nei casi e limiti previsti dal piano paesaggistico, dalla disciplina d’uso dei beni paesaggistici o da apposito accordo tra Regione e Ministero competente.

Criteri per la ricostruzione degli edifici rurali di valore storico

La ricostruzione degli edifici rurali di valore storico distrutti dal sisma deve perseguire obiettivi di tutela paesaggistica e qualità edilizia. In particolare, mira a:

  • mantenere o migliorare i caratteri paesaggistici del contesto;
  • mantenere o migliorare il rapporto tra edificio, contesto e paesaggio;
  • eliminare o ridurre il rischio sismico;
  • garantire livelli adeguati di sostenibilità.

I progetti di ricostruzione devono essere accompagnati da una relazione che dimostri, quando l’edificio ha danni gravissimi estesi, la necessità della demolizione completa per l’impossibilità di raggiungere i valori minimi di resistenza sismica; descriva i caratteri tipologici e paesaggistici dell’immobile distrutto o danneggiato; e attesti il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati.

Aree di sosta temporanee e ripresa delle condizioni di vita

Per consentire il temporaneo alloggio dei proprietari di abitazioni distrutte o danneggiate che abbiano residenza fuori dai Comuni colpiti, le aree di sosta previste dalla normativa regionale sul turismo possono essere realizzate nei Comuni interessati mediante il procedimento semplificato previsto per la ricostruzione.

I Comuni possono finanziare tali aree anche con risorse private. Le aree di sosta possono essere individuate anche ai fini di protezione civile nei piani comunali di protezione civile.

Opere pubbliche e infrastrutture nelle aree colpite

Per gli interventi di messa in sicurezza e ripristino di infrastrutture stradali e altre opere pubbliche nelle aree colpite dal sisma 2016 non si applica una specifica disposizione della legge forestale regionale, così da agevolare l’esecuzione delle opere necessarie alla ricostruzione e alla funzionalità del territorio.

Regime finanziario e decorrenza

La legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale; l’attuazione avviene con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla normativa vigente.

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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