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Legge

L.R. Marche 23/2017

Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 2015, n. 3 “Legge di innovazione e semplificazione amministrativa”

Normativa regionaleL.R. Marche 23/2017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la l.r. Toscana 3/2015 su innovazione e semplificazione amministrativa, intervenendo su più articoli e introducendo nuove disposizioni su ATN/AIR e Commissioni speciali e d’inchiesta. Prevede una disciplina transitoria entro 180 giorni dall’entrata in vigore per l’organizzazione del supporto tecnico e stabilisce l’invarianza finanziaria.

Modifiche alla legge regionale 3/2015 su innovazione e semplificazione amministrativa

Modifiche alla legge regionale 3/2015 su innovazione e semplificazione amministrativa

La legge regionale interviene sulla l.r. 16 febbraio 2015, n. 3, aggiornandone la disciplina in materia di innovazione e semplificazione amministrativa per la Regione Toscana. Il testo consolidato risultante si concentra soprattutto su strumenti di analisi normativa, organizzazione interna e funzionamento degli organi consiliari speciali.

Interventi sulla disciplina dell’innovazione e della semplificazione amministrativa

Il provvedimento modifica in più punti la l.r. 3/2015:

  • sostituisce l’articolo 3;
  • inserisce gli articoli 3-bis e 3-ter;
  • sostituisce gli articoli 6 e 7;
  • modifica l’articolo 8.

Dal contenuto disponibile non emergono i testi integrali delle nuove disposizioni, ma è chiaro che la legge ridefinisce l’assetto normativo della materia nella legge base del 2015.

Commissioni speciali e di inchiesta

Alle Commissioni speciali e di inchiesta previste dall’articolo 24 dello Statuto regionale si applicano le disposizioni della normativa regionale vigente relative alle Commissioni assembleari permanenti. La norma estende quindi a tali Commissioni speciali il regime organizzativo e funzionale già previsto per le Commissioni permanenti, nei limiti della disciplina regionale vigente.

Disposizione transitoria su ATN e AIR

È prevista una disciplina transitoria collegata al comma 7 dell’articolo 3-ter della l.r. 3/2015, come inserito dalla stessa legge. La Giunta regionale e l’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa regionale devono disciplinare d’intesa le modalità di redazione dell’ATN e dell’AIR e, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge:

  • mettere a disposizione, all’interno delle rispettive strutture amministrative;
  • un adeguato ed identico supporto tecnico.

La disposizione ha quindi rilievo organizzativo immediato e un termine preciso per l’adeguamento delle strutture.

Regime finanziario

L’attuazione della legge è dichiarata priva di nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Le attività devono essere svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Limiti di applicazione e attualità

La legge opera esclusivamente nell’ambito della Regione Toscana e si applica come modifica della l.r. 3/2015. Non contiene misure a termine legate a esercizi finanziari conclusi; la sola scadenza espressa riguarda il termine di 180 giorni per l’organizzazione del supporto tecnico su ATN e AIR. Non risulta obsoleta, poiché introduce e coordina disposizioni ancora inserite nel quadro normativo regionale.

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