L.R. Marche 23/2017
Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 2015, n. 3 Legge di innovazione e semplificazione amministrativa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la l.r. Toscana 3/2015 su innovazione e semplificazione amministrativa, intervenendo su più articoli e introducendo nuove disposizioni su ATN/AIR e Commissioni speciali e d’inchiesta. Prevede una disciplina transitoria entro 180 giorni dall’entrata in vigore per l’organizzazione del supporto tecnico e stabilisce l’invarianza finanziaria.
Modifiche alla legge regionale 3/2015 su innovazione e semplificazione amministrativa
Modifiche alla legge regionale 3/2015 su innovazione e semplificazione amministrativa
La legge regionale interviene sulla l.r. 16 febbraio 2015, n. 3, aggiornandone la disciplina in materia di innovazione e semplificazione amministrativa per la Regione Toscana. Il testo consolidato risultante si concentra soprattutto su strumenti di analisi normativa, organizzazione interna e funzionamento degli organi consiliari speciali.
Interventi sulla disciplina dell’innovazione e della semplificazione amministrativa
Il provvedimento modifica in più punti la l.r. 3/2015:
- sostituisce l’articolo 3;
- inserisce gli articoli 3-bis e 3-ter;
- sostituisce gli articoli 6 e 7;
- modifica l’articolo 8.
Dal contenuto disponibile non emergono i testi integrali delle nuove disposizioni, ma è chiaro che la legge ridefinisce l’assetto normativo della materia nella legge base del 2015.
Commissioni speciali e di inchiesta
Alle Commissioni speciali e di inchiesta previste dall’articolo 24 dello Statuto regionale si applicano le disposizioni della normativa regionale vigente relative alle Commissioni assembleari permanenti. La norma estende quindi a tali Commissioni speciali il regime organizzativo e funzionale già previsto per le Commissioni permanenti, nei limiti della disciplina regionale vigente.
Disposizione transitoria su ATN e AIR
È prevista una disciplina transitoria collegata al comma 7 dell’articolo 3-ter della l.r. 3/2015, come inserito dalla stessa legge. La Giunta regionale e l’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa regionale devono disciplinare d’intesa le modalità di redazione dell’ATN e dell’AIR e, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge:
- mettere a disposizione, all’interno delle rispettive strutture amministrative;
- un adeguato ed identico supporto tecnico.
La disposizione ha quindi rilievo organizzativo immediato e un termine preciso per l’adeguamento delle strutture.
Regime finanziario
L’attuazione della legge è dichiarata priva di nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Le attività devono essere svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.
Limiti di applicazione e attualità
La legge opera esclusivamente nell’ambito della Regione Toscana e si applica come modifica della l.r. 3/2015. Non contiene misure a termine legate a esercizi finanziari conclusi; la sola scadenza espressa riguarda il termine di 180 giorni per l’organizzazione del supporto tecnico su ATN e AIR. Non risulta obsoleta, poiché introduce e coordina disposizioni ancora inserite nel quadro normativo regionale.
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