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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07472/2026 del 28/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di un’intimazione di pagamento fondata su nove cartelle di pagamento. In primo grado il contribuente aveva dedotto principalmente la nullità delle notifiche delle cartelle e, per conseguenza, l’estinzione dei crediti per prescrizione; la CTP aveva accolto la domanda anche ritenendo nulla la costituzione in giudizio dell’agente della riscossione e prescritti i crediti. In appello l’Agenzia delle Entrate – Riscossione aveva sostenuto la regolarità della propria costituzione, la validità delle notifiche e l’erroneità della declaratoria di prescrizione; la CTR le aveva dato ragione, reputando corretta la costituzione a mezzo di avvocati del libero foro, valida la notifica delle cartelle e applicabile il termine decennale di prescrizione ai crediti tributari. In Cassazione il contribuente ha articolato cinque motivi: (1) violazione delle norme sulla rappresentanza in giudizio dell’agente della riscossione, sostenendo che davanti ai giudici tributari fosse imposto il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato; (2) tardività dell’appello per asserita notifica della sentenza di primo grado via PEC idonea a far decorrere il termine breve; (3) invalidità delle notifiche delle cartelle eseguite con la disciplina dell’irreperibilità/trasferimento ex artt. 143 c.p.c. e 60 d.P.R. 600/1973; (4) erronea applicazione della prescrizione decennale ai tributi, invocando quella quinquennale ex art. 2948 c.c.; (5) omessa pronuncia o falsa applicazione delle norme sulla prescrizione quinquennale per sanzioni e interessi. Il ricorrente ha anche contestato la genericità del controricorso dell’Agenzia e la parzialità della riproduzione di un messaggio PEC.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo, il secondo e il quarto motivo, dichiarato inammissibile il terzo motivo e accolto il quinto motivo. In particolare: ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità del controricorso, affermando che al controricorso non si applicano con il medesimo rigore i canoni di specificità/autosufficienza del ricorso; ha confermato la validità della costituzione dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione a mezzo di avvocati del libero foro nei casi consentiti dalla disciplina e dalla convenzione con l’Avvocatura, anche nei giudizi tributari di merito; ha escluso che la PEC invocata dal ricorrente fosse idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, perché priva di chiara indicazione di notificazione ex l. 53/1994, equivoca nel contenuto e priva della relazione di notificazione; ha dichiarato inammissibile la censura sulle notifiche delle cartelle per difetto di specificità e, comunque, perché la CTR aveva apprezzato in fatto l’avvenuto svolgimento delle ricerche richieste prima della notifica ex art. 60 d.P.R. 600/1973; ha confermato il termine decennale per i crediti tributari principali (IRPEF, IVA, IRAP e imposta di registro). Ha invece accolto il motivo relativo a sanzioni e interessi, affermando che, quando la cartella non sia fondata su sentenza passata in giudicato, per sanzioni vale il termine quinquennale dell’art. 20, comma 3, d.lgs. 472/1997 e per gli interessi quello quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al quinto motivo e il giudizio rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per verificare se e in quale misura i crediti per sanzioni e interessi siano prescritti e per regolare anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • artt. 11 e 12 d.lgs. 546/1992

    richiamati dal ricorrente per contestare la valida costituzione in giudizio dell’agente della riscossione davanti al giudice tributario; la Corte ha ritenuto infondata la censura, applicando la disciplina che consente il patrocinio del libero foro nei casi previsti.

  • art. 43 r.d. 1611/1933

    richiamato come norma sul patrocinio dell’Avvocatura dello Stato; la Corte ha ribadito che il ricorso ad avvocati del libero foro è consentito nei casi ammessi dalla convenzione e dalla disciplina di settore.

  • art. 4-novies d.l. 34/2019 conv. in l. 58/2019

    norma di interpretazione autentica richiamata per confermare la portata generale dei principi delle Sezioni Unite sulla difesa dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

  • art. 1, comma 8, d.l. 193/2016 conv. in l. 225/2016

    considerato dalla Corte come base normativa della rappresentanza e difesa dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, con operatività anche nei giudizi tributari e nei limiti previsti dalla convenzione.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    richiamato quanto all’indicazione degli atti e documenti nel ricorso/controricorso; la Corte ha ribadito che nel controricorso l’onere è valutato con minor rigore.

  • art. 370, comma 2, c.p.c.

    richiamato per il controricorso; la Corte ha escluso l’inammissibilità del controricorso per asserita genericità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio e per la memoria del ricorrente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    parametro di deduzione dei primi, terzi e quarti motivi; la Corte ha riqualificato il secondo motivo come attinente al n. 4 per la sua natura processuale.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato dalla Corte per qualificare come processuale il motivo sulla tardività dell’appello e per escludere il vizio di omessa pronuncia sul quinto motivo.

  • art. 325 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per la decorrenza del termine breve; la Corte ha escluso che la PEC invocata fosse idonea a farlo decorrere.

  • art. 326 c.p.c.

    richiamato nella parte relativa alla decorrenza del termine breve e al non raggiungimento dello scopo della notifica nulla.

  • art. 156 c.p.c.

    la Corte ha negato che la nullità della notifica della sentenza fosse sanata per raggiungimento dello scopo, ai fini della decorrenza del termine breve.

  • art. 3-bis, comma 4, l. 53/1994

    la dicitura di notificazione in oggetto è ritenuta necessaria per attrarre l’attenzione del destinatario sul carattere notificatorio della PEC; la sua mancanza comporta nullità.

  • art. 3-bis, comma 5, l. 53/1994

    richiamato per i contenuti della relazione di notificazione, la cui mancanza è stata valorizzata come causa di nullità.

  • art. 16-ter d.l. 179/2012 conv. in l. 221/2012

    richiamato per la necessità che l’indirizzo PEC del destinatario risulti dagli elenchi ivi indicati al momento della notifica.

  • art. 143 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente sulla notifica delle cartelle; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973

    la Corte ha riaffermato che la validità della notifica con questa modalità dipende dalle ricerche compiute dal messo notificatore e dall’apprezzamento del giudice di merito.

  • art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.

    invocato per la prescrizione quinquennale; la Corte lo ha ritenuto non applicabile ai tributi principali, ma applicabile agli interessi.

  • art. 2946 c.c.

    richiamato dalla Corte per confermare la prescrizione ordinaria decennale dei crediti erariali per IRPEF, IVA, IRAP e imposta di registro.

  • art. 78 d.P.R. 131/1986

    richiamato in relazione all’imposta di registro come base dell’applicazione della prescrizione decennale.

  • art. 20, comma 3, d.lgs. 472/1997

    la Corte ha affermato che il diritto alla riscossione della sanzione si prescrive in cinque anni, salvo ipotesi di cartella fondata su sentenza passata in giudicato.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    richiamato dal ricorrente sul vizio motivazionale; la Corte ha escluso l’omessa pronuncia, ma ha accolto la censura nei limiti della prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione può costituirsi e resistere in giudizio a mezzo di avvocati del libero foro quando la convenzione con l’Avvocatura dello Stato non riservi ad essa il patrocinio, restando ferma la facoltà di avvalersi dell’Avvocatura nei casi previsti e nei limiti stabiliti dalla disciplina speciale.
  • Ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, la notifica telematica della sentenza deve essere univoca: il messaggio PEC deve rendere chiara non solo la trasmissione del provvedimento, ma anche l’intenzione di notificare la sentenza per provocarne l’eventuale impugnazione; in difetto di tale chiarezza e degli ulteriori requisiti formali, la notifica è nulla e non fa decorrere il termine breve.
  • La nullità della notifica della sentenza non è sanata, ai fini della decorrenza del termine breve, dalla successiva proposizione dell’impugnazione da parte del destinatario, poiché l’impugnazione è atto autonomo e non equivale al raggiungimento dello scopo della notificazione.
  • In tema di notificazione degli atti tributari quando il contribuente risulti trasferito, la validità della notifica eseguita secondo l’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973 dipende dall’effettività e sufficienza delle ricerche compiute dal messo notificatore nel comune del domicilio fiscale; tale valutazione è rimessa al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale.
  • Per i crediti erariali relativi a IRPEF, IVA, IRAP e imposta di registro, in mancanza di una previsione speciale diversa, si applica il termine ordinario decennale di prescrizione, perché l’obbligazione tributaria ha carattere autonomo e unitario e non rientra nella nozione di prestazioni periodiche di cui all’art. 2948 c.c.
  • Per le sanzioni tributarie il termine di prescrizione è quinquennale ai sensi dell’art. 20, comma 3, d.lgs. 472/1997; per gli interessi, in assenza di giudicato sulla cartella, vale ugualmente il termine quinquennale dell’art. 2948, n. 4, c.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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