L.R. Valle d'Aosta 44/2010
Costituzione di una società per azioni per la gestione di servizi alla pubblica amministrazione regionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge promuove la costituzione di una società per azioni interamente partecipata dalla Regione Valle d'Aosta per gestire servizi strumentali e di interesse generale a supporto delle funzioni regionali. Definisce capitale, organi sociali, contratti di servizio, reclutamento del personale e copertura finanziaria iniziale per il 2011. Molte disposizioni originarie sono state poi abrogate o modificate; la disciplina mantiene soprattutto il quadro organizzativo e i rapporti con la Regione.
Costituzione di una società per azioni a totale capitale pubblico per servizi strumentali della Regione Valle d'Aosta
Costituzione di una società per azioni per servizi alla Regione Valle d'Aosta
La legge disciplina la promozione e l’organizzazione di una società per azioni a totale capitale pubblico, finalizzata all’erogazione di servizi strumentali e di interesse generale a supporto delle funzioni istituzionali dell’Amministrazione regionale. Si applica esclusivamente nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.
Finalità e natura della società
La Regione promuove la costituzione di una società di servizi per assicurare economicità e razionalizzazione nella gestione di attività connesse ai propri compiti istituzionali. Il socio unico è la Regione stessa, che detiene integralmente il capitale sociale.
Oggetto sociale e attività affidabili
L’oggetto sociale comprende servizi di interesse generale diretti alla promozione della coesione sociale e al supporto delle attività regionali. In particolare, la società può svolgere:
- assistenza e sostegno, anche educativo, a persone con patologie fisiche o psicologiche, disabili e anziani, anche tramite enti locali;
- assistenza a individui, comunità e famiglie per prevenire o risolvere situazioni di bisogno e favorire l’autonomia;
- formazione e aggiornamento nel campo dei servizi alla persona;
- valorizzazione e custodia dei beni culturali, gestione di attività culturali o fieristiche, punti di informazione e promozione turistica a carattere temporaneo e stagionale, nonché valorizzazione e commercializzazione dell’artigianato di tradizione, anche tramite enti strumentali regionali ed enti locali;
- supporto alle attività di progettazione e direzione tecnico-amministrativa dei lavori nei settori della forestazione, della sentieristica e delle sistemazioni montane affidati a terzi o svolti in amministrazione diretta.
Capitale sociale e costituzione
Il capitale sociale iniziale è fissato in 950.000 euro e deve essere sottoscritto e versato integralmente dalla Regione all’atto della costituzione. Per la costituzione e l’avvio della società la Giunta e il Presidente della Regione sono autorizzati a compiere tutti gli atti necessari, anche avvalendosi di FINAOSTA S.p.A., inclusa la dotazione di beni, anche immobili, nel primo biennio di attività.
Governo societario, amministrazione e controllo
La società è amministrata da un organo di amministrazione; se collegiale, è composto da un massimo di tre membri, compreso il presidente, nominati dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2449 c.c. Gli amministratori durano in carica non più di tre esercizi e decadono con l’approvazione del bilancio dell’ultimo esercizio, salvo rinnovo. Il collegio sindacale è composto da tre effettivi e due supplenti, nominati dalla Giunta regionale, con durata di tre esercizi. È previsto che l’ordinamento statutario garantisca buon governo societario e controllo analogo da parte della Regione.
Rapporti con la Regione e contratti di servizio
I rapporti tra Regione e società sono disciplinati da uno o più contratti di servizio, approvati dalla Giunta regionale e sottoscritti dai rispettivi rappresentanti, che definiscono obbligazioni reciproche, obiettivi e condizioni di erogazione. I contratti devono disciplinare risorse, standard qualitativi e quantitativi e modalità di verifica regionale. Per alcuni servizi erogati tramite enti locali o enti strumentali sono previsti schemi-tipo approvati dalla Giunta regionale.
Personale e distacco di dipendenti regionali
La società deve adottare criteri e modalità per reclutamento e incarichi nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, con pubblicazione in apposita sezione dei siti istituzionali. Deve inoltre valorizzare le competenze maturate presso l’Amministrazione regionale o altri enti del comparto unico. Al personale si applicano i contratti collettivi nazionali e gli eventuali contratti integrativi di riferimento. La Regione può distaccare personale proprio, anche dirigenziale, per non oltre due anni prorogabili, con assenso dell’interessato e mantenimento del trattamento economico complessivo.
Disposizioni finanziarie
L’onere complessivo per capitale e avvio è quantificato in 1.000.000 euro per il 2011. La copertura è prevista nei bilanci regionali 2010/2012 e 2011/2013, con autorizzazione alla Giunta ad apportare le variazioni di bilancio necessarie.
Regime vigente e abrogazioni
Sono stati successivamente abrogati la disposizione originaria sull’approvazione dell’atto costitutivo/statuto da parte della Giunta e quella sulla relazione annuale al Consiglio regionale. Alcune definizioni dell’oggetto sociale, le regole di governance, il reclutamento del personale e il distacco sono stati modificati nel tempo. La legge conserva soprattutto disciplina organizzativa e di rapporto tra Regione e società, ma risulta in larga parte legata alla fase di costituzione e ai primi assetti della società.
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