L.R. Valle d'Aosta 43/2010
Istituzione della Fondazione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste "Sistema Ollignan Onlus".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce, in Valle d’Aosta, la Fondazione di utilità sociale “Sistema Ollignan”, senza scopo di lucro, per realizzare interventi e servizi a favore di persone con disabilità in un contesto produttivo agricolo e di trasformazione. Disciplina soci, organi, patrimonio, finanziamenti, rapporti con la Regione, estinzione e norme finanziarie. Testo aggiornato alle modifiche del 2025, ancora vigente.
Istituzione della Fondazione regionale Sistema Ollignan per servizi e inserimento lavorativo di persone con disabilità
Istituzione della Fondazione “Sistema Ollignan”
La legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste istituisce la Fondazione di utilità sociale “Sistema Ollignan”, con sede nel Comune di Quart. Il provvedimento mira a realizzare, nell’ambito del sistema integrato di interventi e servizi per le persone con disabilità, attività e servizi collegati a un contesto produttivo prevalentemente agricolo e di trasformazione.
Finalità e destinatari
La Fondazione opera senza scopo di lucro e persegue due obiettivi principali: garantire a persone con disabilità una collocazione in un contesto lavorativo protetto, di breve o lunga durata, comprensivo di attività produttive anche laboratoriale; e gestire interventi e servizi per valorizzare abilità e competenze mediante progettazione individualizzata e integrata. I destinatari sono persone con disabilità che:
- siano in uscita dal percorso scolastico, oppure abbiano svolto percorsi di orientamento o abbiano interrotto piani di inserimento lavorativo, e siano state escluse dall’inserimento in contesto ordinario dall’Unità di Valutazione Multidimensionale;
- intraprendano percorsi di orientamento per individuare successive collocazioni lavorative. Le attività sono svolte con modalità non commerciali e come attività di interesse generale.
Partecipazione alla Fondazione
La Regione partecipa come socio fondatore. Dopo la costituzione possono aderire altri soggetti pubblici e privati, previa richiesta al consiglio di amministrazione e sua decisione sull’ammissione, in base all’idoneità dei richiedenti a contribuire alle finalità istituzionali secondo lo statuto.
Atto costitutivo, statuto e vincoli gestionali
Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere gli atti necessari per l’istituzione della Fondazione e a sottoscrivere atto costitutivo e statuto conformi alla legge. Lo statuto deve prevedere il vincolo di destinazione agli scopi istituzionali di tutti gli avanzi di gestione e il divieto di distribuzione degli utili.
Patrimonio e finanziamento
Il patrimonio della Fondazione è formato da beni immobili, beni mobili e dotazioni finanziarie conferite all’atto della costituzione e successivamente, secondo atto costitutivo e statuto, ed è stabilmente destinato alle attività di interesse generale. Per la formazione del patrimonio iniziale la Regione concede, per la durata della Fondazione, gli immobili regionali e le relative pertinenze necessari per le attività istituzionali. La Regione finanzia inoltre attività, gestione e costi iniziali mediante un contributo annuale determinato dalla Giunta regionale nei limiti degli stanziamenti di bilancio. Il contributo è erogato in due rate:
- prima rata entro la fine di febbraio, oppure entro 15 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio se successiva;
- seconda rata entro il 31 luglio. È inoltre possibile prevedere con legge contributi straordinari per scopi determinati o interventi speciali.
Organi della Fondazione e relative funzioni
Gli organi sono: consiglio di amministrazione, presidente, comitato scientifico, assemblea dei partecipanti e revisore dei conti. Il consiglio di amministrazione è l’organo di indirizzo e programmazione ed è composto da 3 a 5 membri: tre designati dalla Regione e due designati di comune accordo dall’assemblea dei partecipanti. Il consiglio elegge al proprio interno il presidente, che ha la rappresentanza legale della Fondazione. L’assemblea dei partecipanti è composta dai soggetti pubblici e privati aderenti successivamente alla costituzione; è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Le spettano la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e la formulazione di pareri consultivi e proposte su attività, programmi e obiettivi. Il consiglio di amministrazione nomina il comitato scientifico, composto da tre membri: un esperto in discipline agrarie e ambientali, uno in politiche sociali e uno in politiche del lavoro, con particolare riferimento all’inserimento di soggetti svantaggiati. Il comitato predispone programmi di intervento e sviluppo, ne monitora i processi e ne valuta gli esiti.
Compensi, gratuità e controlli
I componenti degli organi svolgono la funzione gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti stabiliti dalla Giunta regionale. Il controllo contabile è affidato a un revisore dei conti nominato dalla Giunta regionale tra gli iscritti nel relativo registro, con compenso stabilito alla nomina entro il minimo della tariffa professionale. La Fondazione deve dotarsi di sistemi di valutazione interna per verificare correttezza, efficacia ed economicità della gestione, oltre che della qualità dei servizi e delle prestazioni rese.
Bilancio e gestione contabile
L’anno finanziario coincide con l’anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il consiglio di amministrazione approva entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio preventivo pluriennale triennale e il bilancio preventivo economico annuale; il bilancio di esercizio va approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo. È abrogata la precedente previsione del regolamento di contabilità della Fondazione.
Rapporti con la Regione e regime transitorio
I rapporti tra Regione e Fondazione sono disciplinati da apposite convenzioni che specificano le condizioni di erogazione dei servizi, in coerenza con le finalità istituzionali. La concessione degli immobili regionali è subordinata al compimento degli atti necessari all’istituzione della Fondazione.
Estinzione
La Fondazione si estingue se sopravviene l’impossibilità di perseguire le finalità istituzionali. Il patrimonio residuo è devoluto ad altro ente senza scopo di lucro con finalità analoghe, sentiti la Regione e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo la disciplina fiscale richiamata.
Disposizioni finanziarie e decorrenza
L’onere derivante dall’applicazione delle disposizioni patrimoniali e finanziarie è fissato in 400.000 euro annui a decorrere dal 2011 e trova copertura nel fondo regionale per le politiche sociali. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio. La legge è dichiarata urgente ed è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale.
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