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Sentenza

Sentenza n. 1119/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa202100492

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione dirigenziale del 2 luglio 2021 di accertamento dell’inottemperanza alle ordinanze di demolizione del 2008 e 2009 e alla diffida del 2019, con conseguente immissione in possesso e trascrizione dei beni abusivi e delle relative aree

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’accertamento comunale di inottemperanza alle ordinanze di demolizione riguardanti la vecchia casa colonica e un manufatto prefabbricato, nonché il nuovo edificio realizzato nel 1978 in difformità dalla licenza edilizia del 1975. Con il primo motivo ha dedotto carenza di motivazione e invalidità derivata, lamentando che il Comune non avesse considerato i ricorsi allora pendenti contro la diffida del 2019 e contro la dichiarazione di improcedibilità delle successive istanze di demolizione e sanatoria; sosteneva inoltre che fosse opportuno attendere la definizione di quei giudizi, anche in ragione del rapporto di presupposizione tra gli atti. Con il secondo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 30, 31, 32 e 36 del d.P.R. 380/2001, difetto di istruttoria e motivazione, violazione dell’art. 8 CEDU e sproporzione della misura. Ha invocato il mutamento della situazione di fatto e di diritto, in particolare l’usucapione di una porzione di terreno che avrebbe eliminato il problema delle distanze, la conseguente doppia conformità dell’edificio e l’intenzione di demolire la vecchia casa colonica e il prefabbricato. Ha inoltre sostenuto che l’esecuzione dell’ordine, dopo il lungo tempo trascorso, incidesse sproporzionatamente sul domicilio e sulla vita privata e familiare.

La decisione

Il ricorso è respinto. La censura di invalidità derivata è infondata: i ricorsi del 2019 contro gli atti presupposti sono stati respinti con sentenza del TAR n. 167/2022, passata in giudicato. L’accertamento dell’inottemperanza è un atto vincolato e meramente dichiarativo dello stato di fatto; può essere illegittimo se il destinatario prova di non essere stato materialmente in grado di eseguire l’ordine. La pendenza di un ricorso, in assenza di una misura cautelare, non impone al Comune di sospendere l’esecuzione né di aderire alle ragioni del ricorrente. È respinta anche la censura di sproporzione e la correlata invocazione dell’art. 8 CEDU: il Comune aveva contestato la situazione edilizia sin dal 1980, appena due anni dopo la costruzione del nuovo edificio, sicché non ricorre una repressione tardiva dell’abuso né un affidamento tutelabile sulla regolarità degli immobili. Quanto alla sanatoria del nuovo edificio, l’usucapione del terreno e il superamento del profilo delle distanze non eliminavano gli ulteriori ostacoli già posti a fondamento del diniego: traslazione dell’edificio di circa 31 metri, qualificazione dell’intervento come nuova costruzione non assentibile nella zona e difformità volumetriche, di sagoma e dei prospetti. La doppia conformità non risultava quindi dimostrata; inoltre, la demolizione della vecchia casa colonica costituiva adempimento dovuto e non richiedeva un ulteriore titolo edilizio. La ricorrente è condannata a pagare al Comune € 2.000,00, oltre accessori di legge, per le spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Al riguardo va però considerato che l’accertamento dell’inottemperanza ad un’ordinanza di demolizione costituisce atto vincolato e avente effetto meramente dichiarativo di uno stato di fatto, il quale può risultare illegittimo solo se il destinatario riesce a provare di non essere stato nella materiale possibilità di eseguire l’ordinanza di demolizione.

    L’accertamento dell’inottemperanza è vincolato e dichiarativo; il destinatario può contestarlo provando l’impossibilità materiale di eseguire l’ordine.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    Nel presente ricorso la sig.ra Sturba prende posizione solo sul primo profilo (per cui il diniego resterebbe comunque valido in relazione all’altro profilo), affermando che all’epoca della costruzione della nuova casa colonica la traslazione dell’immobile sull’area di sedime non costituiva abuso edilizio.

    La sanatoria richiede la doppia conformità e non può essere riconosciuta se permangono autonomi profili ostativi, anche quando sia superata la questione delle distanze.

  • art. 8 CEDU

    Sono pertanto del tutto pretestuosi, a fronte di una vicenda che ha avuto inizio nel 1980 e che, con riguardo ai giudizi svoltisi davanti a questo T.A.R., rimonta perlomeno al 2008, i richiami alla giurisprudenza della C.E.D.U., la quale riguarda, in generale, solo vicende in cui la repressione di un abuso edilizio viene disposta a distanza di decenni dalla realizzazione dell’abuso stesso.

    Il richiamo alla tutela del domicilio e della vita privata e familiare non rende sproporzionata la demolizione quando l’amministrazione ha reagito all’abuso in tempi ravvicinati alla sua realizzazione, anziché dopo decenni.

Massime di principio

  • L’accertamento dell’inottemperanza a un ordine di demolizione è un atto vincolato e meramente dichiarativo dello stato di fatto; il destinatario può contestarne la legittimità provando di non essere stato materialmente in grado di eseguire l’ordine.
  • La mera pendenza di un ricorso contro un ordine di demolizione o un atto presupposto, in assenza di una misura cautelare, non obbliga l’amministrazione a sospendere l’esecuzione né a condividere le ragioni dedotte dall’interessato.
  • La tutela dell’art. 8 CEDU non comporta di per sé la sproporzione della demolizione: rilevano, tra l’altro, la tempestività dell’intervento repressivo e la possibilità di fare affidamento sulla regolarità dell’immobile; l’intervento amministrativo avviato pochi anni dopo la realizzazione dell’abuso non equivale a una repressione tardiva protratta per decenni.
  • Il superamento di uno dei motivi ostativi alla sanatoria non basta a consentirla quando restano autonomi impedimenti relativi alla qualificazione dell’intervento, alla sua conformità urbanistica o alle caratteristiche edilizie; la doppia conformità deve risultare per tutti i profili rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizio
RamiEdilizia
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamentoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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