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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20320/2021 del 16/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti avevano convenuto in giudizio il costruttore Pedone chiedendo la risoluzione per grave inadempimento del preliminare di compravendita (mancata consegna dell'appartamento e mancanza del certificato di abitabilità), la restituzione degli acconti versati (circa Lire 230.000.000 più IVA), il pagamento della penale e il risarcimento. Il resistente contestava la mancata stipula del definitivo da parte degli acquirenti e proponeva domande riconvenzionali (saldo prezzo residuo, lavori extra capitolato, penale) e, in appello incidentale, un maggior danno per la vendita del bene a prezzo inferiore. I giudici di primo grado e poi di appello avevano pronunce contrastanti: il Tribunale aveva in parte accolto la riconvenzionale ma ordinato restituzioni; la Corte d'Appello nell'esito di rinvio aveva ritenuto essenziale il termine di consegna (31.8.1996), attribuendo l'inadempimento al venditore per mancanza del certificato di abitabilità e condannando Pedone alla restituzione di somme e alle spese. I ricorrenti hanno impugnato in Cassazione lamentando omissioni di pronuncia e vizi motivazionali; il ricorso principale è stato accolto dalla Corte di Cassazione (perché la Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi compiutamente sulla restituzione di penale, accessori e spese dei precedenti gradi nonché sugli interessi e sul maggior danno da svalutazione), mentre il ricorso incidentale del Pedone è stato rigettato. La Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'Appello di Bari in diversa composizione per dare completa attuazione al principio di diritto previamente enunciato e liquidare le somme e le spese dovute.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale dei coniugi Leuci e Todisco e ha rigettato il ricorso incidentale di Pedone. Ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 1/2016 e rinviato la causa alla medesima Corte in diversa composizione per nuova decisione, con istruzioni di provvedere anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio. La Corte ha rilevato omissioni di pronuncia rilevanti in ordine alla restituzione della penale, degli accessori, delle spese vive e delle competenze dei precedenti gradi, nonché del riconoscimento degli interessi e del maggior danno da svalutazione, e ha disposto che tali questioni siano esaminate e definite dal giudice di rinvio. Inoltre è stata emessa la dichiarazione prevista dall'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Parametro utilizzato per censurare motivazione, omessa pronuncia e violazione di legge; la Corte ricorda i limiti di sindacato in Cassazione rispetto a vizi di motivazione (n.5), violazioni di legge (n.3) e omessa pronuncia (n.4).

  • art. 384 c.p.c.

    Principio che vincola il giudice del rinvio al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; la Corte richiama il divieto per il giudice di rinvio di discostarsi dalla decisione di legittimità salvo i limiti previsti.

  • art. 393 c.p.c.

    Richiamato in connessione con i limiti dell'azione del giudice del rinvio rispetto al decisum della Cassazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'omessa pronuncia, che costituisce violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha accolto il vizio per mancata decisione su domande di restituzione e su interessi e danno.

  • art. 1455 c.c.

    Norma sulla scarsa importanza dell'inadempimento: la Corte territoriale ha ritenuto che la mancanza del certificato di abitabilità fosse di rilevanza tale da integrare grave inadempimento del venditore e quindi escludere la scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455; la Cassazione ha confermato l'osservanza del principio di riparto dell'onere probatorio.

  • art. 1453 c.c.

    Norma sulla risoluzione per inadempimento, richiamata nel contesto del contrasto tra domande di risoluzione reciproca e del relativo onere della prova.

  • art. 1457 c.c.

    Richiamata fra le norme attinenti alla risoluzione per inadempimento e valutazione della gravità dell'inadempimento.

  • art. 1460 c.c.

    Principio citato in tema di eccezione di inadempimento e relativo riparto dell'onere della prova (chi eccepisce l'inadempimento deve allegarlo, l'attore deve provare il proprio adempimento).

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione all'onere della prova: la Corte ricorda che chi allega un fatto ha l'onere di provarlo e indica il criterio di riparto probatorio nelle domande di risoluzione contrapposte.

  • art. 1224 c.c.

    Riferimento alla disciplina degli interessi dovuti in caso di credito di somme di denaro; la Corte ha ritenuto omessa la pronuncia sui relativi interessi e sul maggior danno da svalutazione.

  • d.P.R. 115/2002

    Norma procedurale richiamata per la dichiarazione che la Corte ha emesso in esito al provvedimento.

Massime di principio

  • In controversie di risoluzione per inadempimento, l'attore deve provare la fonte del diritto e il termine di scadenza; l'onere di provare l'adempimento (o la non gravità/il pentimento) grava sulla parte convenuta che oppone l'eccezione.
  • Il giudice del rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può reintrodurre autonomamente questioni o domande non coerenti con le statuizioni della sentenza di legittimità, salvo quanto espressamente consentito dalla decisione di annullamento.
  • La Corte di Cassazione sindaca la valutazione di merito solo nei limiti della motivazione: non sostituisce la valutazione probatoria del giudice di merito se questa è logica, coerente e non manifestamente irragionevole; può invece censurare l'omessa pronuncia e gli errori di diritto.
  • L'omessa pronuncia su domande decisive (es. restituzione di somme, interessi, liquidazione di spese) costituisce vizio formale rilevante e può portare alla cassazione con rinvio perché il giudice di merito completi la decisione.
  • Le domande riconvenzionali formulate tardivamente o mutate nella forma (p.es. da danno contrattuale a extracontrattuale) possono essere precluse se non regolarmente proposte nei termini e nel contesto processuale appropriato; il giudice verifica la tempestività e la corrispondenza al petitum originario.

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