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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20385/2021 del 16/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (organi disciplinari)

La controversia

Un magistrato, già sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, era stato sottoposto a procedimenti disciplinari promossi nel gennaio 2014 dal Procuratore Generale presso la Cassazione e dal Ministero della Giustizia, poi riuniti. Gli addebiti riguardavano la conduzione di un’indagine a carico dell’amministratore di una società fallita, marito di una donna con la quale il magistrato aveva intrattenuto una relazione sessuale iniziata nel marzo 2010 e protrattasi sino ai primi mesi del 2012. Nel corso della relazione, mentre conservava la titolarità del procedimento, il magistrato aveva adottato o rilasciato atti relativi al dissequestro di beni aziendali (6 luglio 2010), al fitto dell’impianto di compostaggio a una nuova società (4 novembre 2010) e alla riassunzione della donna presso quest’ultima (19 maggio 2011). Il procedimento disciplinare era stato sospeso in attesa della definizione del processo penale. Con sentenza definitiva, il magistrato era stato assolto dai reati contestati per insussistenza del fatto, in particolare perché non erano state provate coercizione o induzione della donna; era però rimasta accertata l’esistenza della relazione. La Sezione Disciplinare del CSM, con sentenza n. 133/2020, depositata l’11 dicembre 2020 e notificata il 15 dicembre 2020, lo aveva dichiarato responsabile dell’illecito disciplinare previsto dall’art. 2, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 109/2006, limitatamente alla consapevole violazione dell’obbligo di astensione dopo il marzo 2010, condannandolo alla perdita di anzianità per un anno e assolvendolo dalle residue incolpazioni. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto l’estinzione dell’azione disciplinare per decorso dei termini e, in alternativa, l’efficacia preclusiva dell’assoluzione penale. Con il secondo ha contestato l’esistenza dell’obbligo disciplinare di astensione per il pubblico ministero, sostenendo che l’art. 52 c.p.p. prevede una mera facoltà, e ha negato che gli atti fossero diretti a favorire l’indagato, la società o la donna; ha inoltre denunciato carenze e illogicità della motivazione. Con il terzo motivo ha censurato la misura della sanzione, superiore al minimo, e la motivazione sulla sua gravità. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio dopo che l’istanza di discussione orale era stata dichiarata tardiva.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno rigettato tutti e tre i motivi. Il primo è infondato: l’assoluzione penale per insussistenza dei reati non preclude la responsabilità disciplinare, perché il fatto disciplinare residuo — la consapevole mancata astensione durante la relazione con la moglie di un indagato — è diverso dai fatti di coercizione, induzione o abuso oggetto delle imputazioni penali; il giudicato penale vincola quanto alla materialità dei fatti accertati, ma non impedisce di valutarli secondo la diversa fattispecie disciplinare. È infondata anche la dedotta prescrizione: la sospensione prevista dall’art. 15, comma 8, del D.Lgs. n. 109/2006 opera anche per gli addebiti diversi da quelli penalmente rilevanti quando appartengano alla medesima vicenda storica, per evitare il frazionamento dell’accertamento disciplinare. Il secondo motivo è infondato. L’illecito disciplinare di mancata astensione può riguardare anche il pubblico ministero e ricorre quando un interesse personale, anche solo potenzialmente confliggente con i fini istituzionali, imponga l’astensione; non è sufficiente opporre che l’art. 52 c.p.p. prevede una facoltà processuale. Non occorrono un effettivo favoritismo, un vantaggio per sé o per terzi, uno sviamento di potere o uno specifico intento di favorire o danneggiare una parte: è sufficiente la consapevolezza delle circostanze di fatto che impongono l’astensione e la partecipazione ad attività d’ufficio in quella situazione. La relazione con la moglie dell’indagato, la sua protrazione mentre il magistrato manteneva la titolarità del procedimento e la consapevolezza dei relativi presupposti sono stati ritenuti sufficientemente motivati dalla Sezione Disciplinare; l’eventuale neutralità o inefficacia concreta dei singoli nulla osta non era decisiva. Il terzo motivo è stato rigettato nella parte in cui deduceva violazione di legge ed è risultato inammissibile nella parte diretta a ottenere una nuova valutazione di merito sulla misura della sanzione. La perdita di anzianità per un anno rientrava nei limiti edittali e la motivazione sulla gravità della lesione al prestigio della magistratura è stata ritenuta congrua e non sindacabile in cassazione. La Corte ha rigettato il ricorso e non ha pronunciato sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 109/2006

    ai fini della realizzazione del predetto illecito “ad opera anche del magistrato del pubblico ministero” rilevi esclusivamente l’omessa astensione in presenza di un conflitto, anche solo potenziale, tra l’interesse pubblicistico al perseguimento dei fini istituzionali di giustizia ad esso affidati dall’ordinamento, e l’interesse alieno a tali finalità (privato o personale) di cui egli sia portatore in proprio o per conto di terzi, non essendo altresì necessaria l’effettiva realizzazione di tale ultimo interesse.

    L’illecito disciplinare può essere commesso anche dal pubblico ministero e consiste nella partecipazione ad attività d’ufficio in presenza di un conflitto, anche potenziale, fra l’interesse istituzionale e un interesse privato o personale; non occorre che quest’ultimo si realizzi concretamente.

  • art. 15, comma 8, lett. a), D.Lgs. n. 109/2006

    la disposizione di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 15, comma 8, lett. a) – secondo cui il corso dei termini del procedimento disciplinare resta sospeso nel caso in cui per il medesimo fatto sia stata esercitata l’azione penale: “non può essere interpretata restrittivamente, come riferita unicamente all’identità tra i fatti oggetto dei due procedimenti, ma deve essere letta in senso più ampio, comprensivo della comune riferibilità degli stessi ad una medesima vicenda storica, avuto riguardo all’esigenza, conforme alla “ratio” della norma in esame, di assicurare l’unitarietà del procedimento disciplinare e di evitare per quanto possibile che l’esercizio dell’azione penale per alcuni soltanto dei fatti complessivamente addebitati all’incolpato possa determinarne il frazionamento”.

    La sospensione dei termini disciplinari conseguente all’esercizio dell’azione penale si estende ai fatti disciplinari riconducibili alla medesima vicenda storica, anche se non identici ai fatti penalmente contestati, allo scopo di mantenere unitario l’accertamento.

  • art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 109/2006

    in tema di rapporti fra procedimento penale e procedimento disciplinare riguardante i magistrati L. n. 109 del 2006, ex art. 20, che il giudicato penale non preclude in sede disciplinare una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal giudice penale, essendo diversi sia i presupposti delle rispettive responsabilità sia i beni giuridici protetti, fermo restando il solo limite dell’immutabilità dell’accertamento dei fatti nella loro materialità, operato da quest’ultimo, cosicché, “se è inibito al giudice disciplinare di ricostruire l’episodio posto a fondamento dell’incolpazione in modo diverso da quello risultante dalla sentenza penale dibattimentale passata in giudicato, sussiste tuttavia piena libertà di valutare i medesimi accadimenti nell’ottica dell’illecito disciplinare”.

    Il giudicato penale vincola il giudice disciplinare quanto alla ricostruzione materiale dei fatti accertati, ma non impedisce una loro autonoma valutazione giuridica ai fini disciplinari, data la diversità dei presupposti e dei beni protetti.

  • art. 52 c.p.p.

    il mero esegetico richiamo, da parte del ricorrente, alla “facoltà” di astensione del Pubblico Ministero di cui all’art. 52 c.p.p., in contrapposizione all'”obbligo” di astensione invece previsto per il giudice dall’art. 36 c.p.p., non colga nel segno, in quanto inadeguato a dare conto, secondo l’orientamento indicato, della complessità della fattispecie e, con ciò, della rilevanza disciplinare – non processuale del comportamento qui contestato.

    La previsione processuale della facoltà di astensione del pubblico ministero non esclude che la mancata astensione integri un illecito disciplinare quando ricorrono circostanze che, per la disciplina ordinamentale, impongono di astenersi.

  • art. 9, L. n. 109/2006

    Sul piano strettamente normativo, l’applicazione della perdita dell’anzianità per un anno (dunque entro i limiti edittali per questa previsti dalla L. n. 109 del 2006, art. 9) era consentita dall’art. 12, lett. b) L. cit., discutendosi qui di un illecito punibile con sanzione non inferiore alla censura.

    La perdita di anzianità per un anno rientra nei limiti edittali applicabili all’illecito disciplinare contestato.

  • art. 12, lett. b), L. n. 109/2006

    Sul piano strettamente normativo, l’applicazione della perdita dell’anzianità per un anno (dunque entro i limiti edittali per questa previsti dalla L. n. 109 del 2006, art. 9) era consentita dall’art. 12, lett. b) L. cit., discutendosi qui di un illecito punibile con sanzione non inferiore alla censura.

    La disposizione consente, per l’illecito in esame, l’irrogazione della perdita di anzianità per un anno, misura compresa nei limiti sanzionatori applicabili.

Massime di principio

  • Il giudicato penale di assoluzione non preclude la responsabilità disciplinare del magistrato quando l’addebito disciplinare abbia un oggetto diverso; il giudice disciplinare resta vincolato alla ricostruzione dei fatti nella loro materialità accertata in sede penale, ma può valutarli autonomamente secondo la diversa fattispecie disciplinare.
  • La sospensione dei termini del procedimento disciplinare conseguente all’esercizio dell’azione penale si applica anche agli addebiti non coincidenti con quelli penali quando essi siano riconducibili alla medesima vicenda storica, così da assicurare l’unitarietà dell’accertamento ed evitare il frazionamento del procedimento.
  • L’obbligo disciplinare di astensione può gravare anche sul pubblico ministero, benché la norma processuale preveda una facoltà di astensione, quando un interesse personale o privato sia in conflitto, anche potenziale, con il perseguimento dei fini istituzionali di giustizia.
  • L’illecito disciplinare di mancata astensione è integrato dalla consapevole partecipazione del magistrato ad attività d’ufficio in presenza delle circostanze che impongono l’astensione; non sono necessari uno specifico intento di favorire o danneggiare una parte, un vantaggio effettivo o atteso, né uno sviamento di potere.
  • La censura di motivazione sulla determinazione della sanzione disciplinare non consente alla Cassazione una nuova valutazione degli elementi di fatto; la scelta della sanzione e l’apprezzamento della gravità dell’illecito restano riservati alla Sezione Disciplinare se sorretti da motivazione congrua e priva di vizi logico-giuridici.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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