L.R. Lombardia 15/2008
Infrastrutture di interesse concorrente statale e regionale(1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, in Lombardia, le procedure concertate, specifiche o regionali per approvare e realizzare infrastrutture strategiche di interesse concorrente statale e regionale, con regole su VIA, conferenze di servizi, varianti, concessioni, contraente generale, accordi di programma e intervento sostitutivo in caso di inerzia. Include norme transitorie per opere già ricomprese nelle intese vigenti e copertura delle spese per la commissione VIA.
Procedure regionali per infrastrutture strategiche e autostradali di interesse concorrente statale e regionale
Infrastrutture strategiche di interesse concorrente statale e regionale
La legge disciplina, per la Regione Lombardia, la realizzazione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale quando sia stato riconosciuto anche il concorrente interesse regionale. Si applica alle opere ricomprese nel territorio lombardo o funzionalmente riconducibili prevalentemente a tale territorio, nonché alle opere incluse nell’intesa generale quadro dell’11 aprile 2003 tra Regione Lombardia e Governo. L’attuazione deve avvenire nel rispetto della leale collaborazione con lo Stato e, in via prioritaria, secondo le procedure concertate previste dalla legge.
Modelli procedurali previsti
La disciplina prevede tre canali operativi:
- la procedura concertata col Governo, fondata su un’intesa generale e preventiva;
- la procedura di concertazione con i singoli Ministeri, tramite intese specifiche per singola opera;
- la procedura regionale, attivabile in presenza di inerzia o mancata intesa, nei limiti e alle condizioni previste.
La Regione può quindi assumere, in tutto o in parte, funzioni di valutazione, approvazione e realizzazione delle infrastrutture, ma sempre entro il perimetro delle intese e delle condizioni esplicitamente previste.
Procedura concertata col Governo
Per le opere comprese nell’intesa generale quadro, il Presidente della Giunta regionale propone al Governo e alle altre regioni interessate un’intesa generale e preventiva sulle modalità e sui termini di realizzazione. Una volta acquisita tale intesa, si applica la procedura del Titolo I.
Progettazione preliminare e valutazione ambientale
Il progetto preliminare, comprensivo dello studio di impatto ambientale, è trasmesso dalla stazione appaltante alla Regione, alle eventuali altre regioni interessate e ai ministeri competenti. Le amministrazioni interessate trasmettono le proprie valutazioni entro 90 giorni; soggetti pubblici e privati possono formulare istanze, pareri e osservazioni entro 30 giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza del progetto.
La Regione esprime la valutazione di compatibilità ambientale entro 90 giorni dalla presentazione della documentazione. Nei 20 giorni successivi, il Ministero dell’Ambiente e il Ministero dei beni culturali possono formulare prescrizioni integrative. La Regione si avvale di una commissione speciale VIA di 10 membri, integrata da un componente di nomina statale.
Approvazione del progetto preliminare e inerzia del CIPE
Dopo la fase istruttoria, la Regione formula la proposta di approvazione al CIPE entro 60 giorni dalla scadenza del termine di 90 giorni previsto per le valutazioni delle amministrazioni. Il Ministero delle Infrastrutture si pronuncia nei 20 giorni successivi; il CIPE provvede nei 30 giorni seguenti.
Se il CIPE resta inerte, il Presidente della Giunta regionale segnala al Governo che l’inerzia può arrecare grave pregiudizio; se l’inadempimento perdura per ulteriori 30 giorni dalla segnalazione, la Regione può esercitare le funzioni necessarie all’approvazione del progetto, con gli effetti previsti dal Codice dei contratti pubblici. Tale meccanismo è però attivabile solo se espressamente previsto nell’intesa con il Governo o in apposita intesa sulle modalità di superamento dell’inerzia.
Progettazione definitiva, conferenza di servizi e varianti
Il progetto definitivo è predisposto dal concessionario e può includere l’aggiornamento del piano economico-finanziario. Il soggetto aggiudicatore lo trasmette alla Regione, alle amministrazioni interessate, ai gestori di interferenze e alle altre amministrazioni competenti al rilascio di autorizzazioni.
Le amministrazioni e i gestori inviano entro 90 giorni proposte di adeguamento, prescrizioni o varianti migliorative non incidenti sulla localizzazione e sulle caratteristiche essenziali dell’opera. Tali contributi sono raccolti in una conferenza di servizi istruttoria, convocata non prima di 30 giorni dal ricevimento e conclusa entro 90 giorni.
La Regione, nei 30 giorni successivi, valuta le proposte e formula l’atto di approvazione del progetto definitivo, poi trasmesso al CIPE entro 10 giorni. Il Ministero delle Infrastrutture si esprime entro 20 giorni; il CIPE approva entro i 45 giorni successivi, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità.
Se il CIPE non provvede, si applica il meccanismo di segnalazione dell’inerzia e di possibile esercizio sostitutivo regionale previsto per il progetto preliminare. Le varianti al progetto definitivo soggette ad approvazione CIPE seguono la medesima procedura; quelle che non richiedono approvazione CIPE sono approvate direttamente dal soggetto aggiudicatore.
Interferenze
La programmazione e la gestione della risoluzione delle interferenze con le opere infrastrutturali seguono le regole del Codice dei contratti pubblici. I progetti preliminari o definitivi di risoluzione delle interferenze possono essere approvati con le stesse modalità previste per i progetti principali.
Procedura di concertazione con singoli Ministeri
In assenza dell’intesa generale e preventiva, la Regione può stipulare con i Ministeri competenti intese specifiche per ciascuna opera. Tali intese possono attribuire alla Regione, in tutto o in parte, le funzioni relative alla valutazione, approvazione e realizzazione delle infrastrutture e possono richiamare anche solo alcune fasi della procedura del Titolo I.
Procedura regionale e intervento sostitutivo
In assenza di intesa generale o di intese specifiche, oppure decorso il termine di 60 giorni dalla presentazione della proposta di intesa, la Regione può attivare la procedura regionale per evitare pregiudizi dovuti al ritardo. Anche questa procedura sostitutiva è però attivabile solo se espressamente prevista nell’ambito di una specifica intesa con il Governo.
Se gli organi statali non provvedono nei termini di legge, il Presidente della Giunta segnala l’inerzia al Governo e, trascorsi 30 giorni, può trasmettere al CIPE il progetto preliminare o definitivo; i pareri regionali assumono il valore attribuito dal Codice ai relativi passaggi procedimentali. Se il CIPE non decide o resta inerte, dopo ulteriore segnalazione e trascorsi 30 giorni la Regione può compiere gli atti necessari all’approvazione del progetto, con gli effetti previsti dal Codice dei contratti pubblici.
Soggetto di diritto pubblico e opere autostradali
Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a., organismo di diritto pubblico partecipato dalla Regione tramite Infrastrutture Lombarde s.p.a., esercita le funzioni di soggetto concedente e aggiudicatore per:
- Autostrada Pedemontana Lombarda;
- autostrada diretta Brescia-Bergamo-Milano;
- Tangenziali esterne di Milano.
A tale organismo competono anche gli atti del procedimento espropriativo, compresa l’autorizzazione prevista dal Codice dei contratti pubblici, salvo delega al concessionario. Esso deve trasmettere annualmente alla Regione e al Ministero dell’Economia una relazione sull’andamento delle operazioni, oppure entro 30 giorni da richiesta.
Accordi di programma e coinvolgimento dei comuni
Per definire e attuare le attività connesse alla legge, il Presidente della Giunta regionale o l’assessore delegato promuove prioritariamente accordi di programma e altre forme di concertazione. L’accordo serve ad assicurare azione coordinata degli enti interessati fino alla completa realizzazione dell’opera.
È prevista la convocazione dell’assemblea dei sindaci dei comuni coinvolti per nominare i rappresentanti comunali nel comitato dell’accordo di programma. Se il comitato o il collegio di vigilanza devono decidere su effetti territoriali che coinvolgono un comune, va convocato il suo rappresentante.
Concessioni e contenuti economico-finanziari
Le concessioni relative alle infrastrutture contemplate dalla legge, nonché le modifiche alle convenzioni già affidate, sono approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale salvo diverso assetto pattizio. Le convenzioni autostradali devono essere predisposte o adeguate nel rispetto della disciplina statale richiamata dalla legge.
Nel piano economico-finanziario il concedente può introdurre:
- limiti massimi di rischio per il concessionario, oltre i quali è possibile il riequilibrio economico-finanziario;
- limiti di profittabilità, oltre i quali il concessionario corrisponde al concedente il saldo positivo eccedente;
- vincoli temporali alla realizzazione degli investimenti.
Le concessioni possono comprendere, previo parere obbligatorio e vincolante dei comuni interessati, anche interventi insediativi e territoriali al servizio dell’infrastruttura o del territorio. Se tali interventi estendono l’area oggetto di concessione, devono essere previste opere e misure di mitigazione e compensazione ambientale, territoriale e sociale.
Contraente generale
Per accelerare la realizzazione delle infrastrutture, i soggetti aggiudicatori, compresi alcuni concessionari, possono affidare in modo unitario a contraente generale progettazione definitiva, progettazione esecutiva e realizzazione dell’opera, mettendo a gara il progetto preliminare o definitivo. Si applicano le norme statali richiamate dalla legge in materia di contraente generale.
Norme di coordinamento con la legge regionale sulla rete viaria
Per le infrastrutture disciplinate dalla legge trovano applicazione, salvo diversa previsione, le disposizioni dei titoli III e IV della legge regionale n. 9 del 2001 sulla programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale.
La legge introduce inoltre modifiche coordinate alla medesima legge regionale, tra cui:
- possibilità di installare dispositivi di cui al Codice della strada sui veicoli in disponibilità della Regione, di Concessioni Autostradali Lombarde, di Infrastrutture Lombarde o di altre società regionali, con esclusione dei veicoli in servizio presso la Giunta regionale;
- disciplina del passaggio ai comuni dei tratti di strada provinciale dismessi a seguito di varianti non incidenti sui capisaldi del tracciato;
- riconoscimento dei poteri di autorità espropriante;
- estensione ai progetti viabilistici di interesse provinciale;
- individuazione della Giunta provinciale o regionale come amministrazione procedente a seconda del tipo di opera.
Norma speciale sul Bosco delle Querce
In deroga al divieto previsto dalla normativa regionale richiamata, nel Parco naturale del Bosco delle Querce sono ammesse le attività necessarie alla realizzazione del collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo e delle opere connesse, come risultanti dalla progettazione definitiva volta a ridurre le interferenze. Resta fermo il rispetto della normativa ambientale per la salvaguardia delle condizioni dell’area.
Norma transitoria
La legge si applica anche alle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, affidate o da affidarsi in concessione, per le quali il concorrente interesse regionale sia già stato riconosciuto in intese generali quadro sottoscritte prima dell’entrata in vigore della legge. Restano fermi gli effetti delle fasi procedimentali già concluse a quella data.
Aspetti finanziari
Gli oneri derivanti dall’attività della commissione speciale VIA sono coperti con le risorse stanziate annualmente nel bilancio regionale 2008 e successivi, nell’apposita unità previsionale di base per le spese generali.
Valutazione di attualità
La legge è in larga parte costruita su riferimenti al Codice dei contratti pubblici del 2006 e a specifiche infrastrutture lombarde, alcune delle quali già storicizzate o realizzate. È dunque utile soprattutto per la lettura coordinata delle procedure regionali e per profili ancora residui di disciplina attuativa, ma molti passaggi hanno oggi rilievo prevalentemente storico o transitorio.
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