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Legge

L.R. Lombardia 16/2008

Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi e dei soggiorni didattico-educativi nel territorio della Regione Lombardia

Normativa regionaleL.R. Lombardia 16/2008Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Lombardia soggiorni in strutture fisse autogestite, campeggi temporanei autogestiti e campeggi mobili itineranti promossi da enti, associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro. Prevede autorizzazione comunale, termini di silenzio-assenso, regole igienico-sanitarie e ulteriori prescrizioni per aree protette. Contiene anche criteri per contributi regionali a progetti educativi e ambientali.

Tutela e regolamentazione di campeggi e soggiorni autogestiti in Lombardia

Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi e dei soggiorni didattico-educativi in Lombardia

La legge regionale disciplina, nel territorio della Regione Lombardia, attività educative, didattiche, sociali e religiose svolte da enti, organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro mediante soggiorni e campeggi autogestiti. Definisce le tipologie ammesse, le regole per l’autorizzazione comunale, gli obblighi sanitari e organizzativi, la disciplina nelle aree protette e la possibilità di contributi regionali per progetti di utilità sociale e ambientale.

Ambito di applicazione e tipologie di attività

La disciplina si applica alle attività realizzate da enti, organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro nell’ambito dei propri fini istituzionali e statutari. Le forme di attività considerate sono tre:

  • soggiorno in struttura fissa autogestita;
  • campeggio temporaneo autogestito;
  • campeggio mobile itinerante autogestito.

Soggiorni in struttura fissa autogestita

I soggiorni in struttura fissa autogestita utilizzano strutture ricettive fisse idonee a ospitare gruppi di persone, giovani e accompagnatori, per un periodo non superiore a 30 giorni. Gli edifici devono essere proporzionati alla capacità delle attrezzature igienico-sanitarie e raggiungibili dai mezzi di soccorso.

Per questa tipologia è richiesta l’autorizzazione del Sindaco del comune competente, da presentare secondo il modello previsto, indicando:

  • generalità di uno o più responsabili dell’ente, associazione o organizzazione, oppure di maggiorenni espressamente delegati, presenti per tutta la durata del soggiorno;
  • durata del soggiorno e numero previsto dei partecipanti;
  • assenso del proprietario della struttura;
  • tipologia di attività.

Decorso il termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta, in assenza di diniego motivato comunicato ai soggetti indicati, l’attività può iniziare. Se la durata del soggiorno è pari o inferiore a 3 giorni, non si applicano le regole procedurali di autorizzazione e si osservano solo le disposizioni dell’allegato D.

Per i partecipanti minori di 18 anni è necessaria un’autorizzazione scritta, in carta semplice, per ciascun partecipante, rilasciata da un genitore o da chi esercita la potestà.

Campeggi temporanei autogestiti

I campeggi temporanei autogestiti consistono nell’uso di strutture mobili montate su aree o terreni idonei a ospitare gruppi di persone e accompagnatori per una durata non superiore a 90 giorni.

La richiesta di autorizzazione va presentata al Sindaco del Comune competente, sentita l’autorità sanitaria locale, nel rispetto anche dell’articolo 64 della legge regionale n. 15/2007 in materia di turismo. La domanda deve contenere:

  • generalità di uno o più responsabili o delegati maggiorenni presenti per tutta la durata del soggiorno;
  • durata del soggiorno e numero previsto dei partecipanti;
  • zona prescelta, che non deve essere interdetta all’accesso da segnaletica idonea;
  • assenso del proprietario del terreno, da dimostrare a richiesta per tutta la durata del campeggio, se l’area è in uso esclusivo e di proprietà privata;
  • tipologia di attività;
  • autocertificazione di idonea copertura assicurativa.

Anche qui opera il meccanismo del silenzio-assenso dopo 30 giorni dalla ricezione della domanda, in mancanza di diniego motivato. Per campeggi di durata pari o inferiore a 3 giorni si applicano solo le disposizioni dell’allegato D, senza l’iter autorizzatorio ordinario. Per i minori di 18 anni è richiesta l’autorizzazione scritta dei genitori o di chi esercita la potestà.

Campeggi mobili itineranti

I campeggi mobili itineranti sono quelli che prevedono spostamenti quotidiani e soste non superiori a 72 ore. Per il loro svolgimento si applicano le sole disposizioni dell’allegato D.

Documentazione sanitaria dei minori

Per la partecipazione di giovani di età inferiore a 18 anni ai soggiorni in struttura fissa autogestita e ai campeggi temporanei autogestiti è richiesta la presentazione di una scheda sanitaria con l’indicazione delle vaccinazioni eseguite. L’avvenuta esecuzione delle vaccinazioni può essere autocertificata da un genitore o da chi esercita la potestà. La documentazione sanitaria deve essere conservata con cura dal responsabile dell’attività.

Attività nelle aree protette

Le attività svolte all’interno di monumenti naturali, parchi locali di interesse sovracomunale, parchi regionali, riserve naturali e parchi nazionali devono rispettare anche i regolamenti propri di ciascuna area protetta.

Il Sindaco, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione prevista per i soggiorni e campeggi autorizzati, trasmette copia della comunicazione al legale rappresentante dell’ente gestore dell’area protetta.

Accordi con gli enti gestori delle aree protette

La Regione favorisce i rapporti tra enti gestori delle aree protette ed enti, organizzazioni e associazioni con finalità culturali ed educative, valorizzando la funzione educativa delle attività svolte.

Gli enti gestori possono stipulare accordi, convenzioni o concessioni che prevedano, tra l’altro:

  • individuazione di strutture di accantonamento, aree per campeggio e luoghi di sosta per campi itineranti;
  • adeguamento delle aree alle esigenze delle attività e fornitura dei servizi necessari;
  • affidamento di strutture esistenti o da riadattare e di aree destinate al campeggio;
  • elaborazione di programmi educativi;
  • formazione delle guide naturalistiche;
  • promozione e svolgimento del servizio civile;
  • gestione di altri servizi.

Gli atti possono prevedere anche impegni degli enti e delle associazioni, quali diffusione della conoscenza delle aree protette, partecipazione alla conservazione e valorizzazione del territorio, attività di educazione ambientale, prevenzione incendi, manutenzione della segnaletica e dei sentieri, servizi di soccorso, guida e collaborazione con il pubblico e con gli enti gestori. I rapporti devono disciplinare durata, rinnovo, revoca e risoluzione; se comportano oneri finanziari per gli enti gestori, devono essere sottoscritti secondo le forme previste dalla normativa vigente.

Contributi regionali per progetti educativi, sociali e ambientali

La Regione può concedere contributi per la realizzazione di progetti educativi, di utilità sociale e ambientale a enti, associazioni e organizzazioni aventi come oggetto esclusivo o principale finalità culturali ed educative, perseguibili anche tramite le attività di soggiorno e campeggio disciplinate dalla legge.

Sono considerati ammissibili, ai fini della legge:

  • interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ampliamento, ristrutturazione edilizia e adeguamento impiantistico di strutture fisse e mobili ed edifici destinati ai soggiorni;
  • progetti per aree attrezzate con prese elettriche e idriche, vasche per liquami civili, piazzole protette per fuochi, rubinetterie e servizi, impianti mobili antincendio e cisterne per acqua piovana;
  • progetti realizzati con enti gestori di aree protette o enti locali per la valorizzazione e salvaguardia del territorio;
  • progetti educativi per l’integrazione sociale e culturale di soggetti svantaggiati.

La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, stabilisce criteri e modalità di concessione. I contributi sono erogati con decreto del dirigente della direzione generale competente. Il loro utilizzo è vincolato alla finalità per cui sono assegnati; il mancato o diverso impiego comporta la decadenza dal diritto al contributo. La delibera regionale deve anche definire le modalità di verifica sull’impiego delle risorse.

Prescrizioni operative contenute negli allegati

Per i soggiorni in struttura fissa autogestita, l’allegato B richiede, in sintesi:

  • approvvigionamento idrico da acquedotto comunale o almeno 60 litri di acqua potabile al giorno per persona;
  • certificazione di potabilità, rilasciata gratuitamente dall’ASL competente, se l’acqua proviene da sorgenti o pozzi non controllati dall’autorità sanitaria;
  • servizi igienici e lavabi in misura proporzionata al numero dei presenti;
  • raccolta dei rifiuti in recipienti idonei e loro svuotamento giornaliero;
  • cucina centralizzata conforme alla normativa vigente, oppure manipolazione degli alimenti assimilata all’autoconsumo familiare;
  • cassetta di pronto soccorso controllata periodicamente;
  • certificato di agibilità se la struttura è soggetta ad accatastamento.

Per i campeggi temporanei autogestiti, l’allegato C prevede, tra l’altro:

  • almeno 20 litri di acqua potabile al giorno per persona, con le medesime regole di certificazione della potabilità;
  • smaltimento dei liquami tramite allaccio alla fognatura, fossa biologica o latrine di campo secondo precise distanze e modalità igieniche;
  • contenitori per rifiuti collocati fuori dall’area del campeggio e svuotati periodicamente;
  • manipolazione e confezionamento alimentare assimilati, di norma, all’autoconsumo familiare;
  • uso dei fuochi solo in piazzole o manufatti idonei e senza danni ambientali;
  • rimozione completa delle attrezzature all’abbandono del campeggio.

Per i campeggi mobili itineranti, l’allegato D stabilisce che:

  • i gruppi siano sotto la responsabilità di almeno un adulto designato dall’ente;
  • per soste su aree private in uso esclusivo vi sia il preventivo assenso del proprietario;
  • le attrezzature siano installate e rimosse entro 72 ore consecutive e senza danni all’ambiente;
  • non si faccia uso di fuochi in aree non attrezzate o a distanza inferiore a quella prevista dalla normativa.

Regime finanziario

La legge rinvia a una successiva legge per l’autorizzazione delle spese previste dai suoi articoli. Non contiene una copertura finanziaria immediatamente operativa per gli oneri eventualmente derivanti dalla sua attuazione.

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