Messaggio numero 24914 del 12-10-2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl messaggio INPS chiarisce due aspetti applicativi della quattordicesima introdotta dall’articolo 5 del DL n. 81/2007: il mese in cui si compiono 64 anni va computato per intero nel calcolo proporzionale e la quota maturata dal pensionato deceduto spetta agli eredi anche per decessi anteriori al 17 agosto 2007.
chiarimenti sull’erogazione della quattordicesima pensionistica
Chiarimenti applicativi sulla quattordicesima pensionistica
Il documento fornisce precisazioni operative sull’articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2007, n. 127. L’intervento dell’INPS si colloca a seguito della circolare n. 119 dell’8 ottobre 2007, che aveva già illustrato le modalità di corresponsione della somma aggiuntiva annua, la cosiddetta quattordicesima.
Ambito della disciplina richiamata
La misura riguarda, a decorrere dall’anno 2007, la corresponsione in unica soluzione di una somma aggiuntiva annua in presenza di determinate condizioni di età e di reddito. Il beneficio è destinato ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria.
Prima precisazione: computo del mese di compimento dei 64 anni
Il messaggio interviene sul criterio di calcolo già indicato nella circolare n. 119/2007 per le pensioni spettanti per un numero limitato di mesi. In particolare, quando il diritto alla quattordicesima dipende dal possesso del requisito anagrafico nel corso dell’anno, il documento chiarisce che:
- il mese in cui il pensionato compie il sessantaquattresimo anno di età deve essere conteggiato per intero;
- tale mese va quindi incluso tra i mesi di possesso del requisito anagrafico ai fini della proporzione dell’importo.
Seconda precisazione: spettanza agli eredi in caso di decesso del pensionato
Il documento precisa inoltre che la quota di beneficio maturata dal dante causa, calcolata in proporzione ai mesi di vigenza della pensione, deve essere corrisposta agli eredi del pensionato. Questa regola vale anche se il decesso è avvenuto prima del 17 agosto 2007, data di entrata in vigore della legge n. 127/2007.
Indicazioni operative per gli uffici
Il messaggio è indirizzato alle strutture periferiche dell’Istituto, in particolare ai direttori regionali, provinciali, subprovinciali e ai direttori delle agenzie di produzione, e ha finalità esclusivamente interpretative e applicative. Non introduce nuove condizioni di accesso al beneficio, ma chiarisce il trattamento di situazioni particolari nella liquidazione della quattordicesima.
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