LEGGE 2 aprile 1979, n. 97
Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina la nomina degli uditori giudiziari a magistrati di tribunale, le valutazioni del CSM, la riammissione in ruolo, ferie, indennità di missione, incompatibilità e compensi arbitrali. Prevede inoltre disposizioni transitorie e una revisione del trattamento economico, in larga parte modificata o sostituita da interventi successivi; alcune norme sono state dichiarate incostituzionali.
Ordinamento e trattamento economico della magistratura
Ordinamento e trattamento economico della magistratura
La legge interviene sull’ordinamento giudiziario e sul trattamento economico di magistrati, uditori giudiziari, magistrati amministrativi e militari, nonché di avvocati e procuratori dello Stato. Molte disposizioni economiche e previdenziali hanno decorrenza storica dal 1979 e risultano successivamente modificate o sostituite.
Nomina degli uditori giudiziari a magistrati di tribunale
La nomina a magistrato di tribunale è deliberata dal Consiglio superiore della magistratura al compimento di due anni dalla nomina ad uditore giudiziario, previo esame del parere motivato del consiglio giudiziario del distretto o dei distretti nei quali l’uditore ha prestato servizio.
È comunque necessario che l’uditore abbia esercitato effettivamente funzioni giurisdizionali per almeno un anno. La nomina decorre, agli effetti giuridici, dal compimento dei due anni dalla nomina ad uditore.
Valutazione del consiglio giudiziario e garanzie partecipative
Il parere del consiglio giudiziario valuta l’equilibrio, la preparazione, la capacità, l’operosità e la diligenza dimostrati durante il tirocinio e nell’attività giudiziaria. Deve inoltre indicare le eventuali attitudini per l’esercizio di funzioni giudicanti o requirenti.
La valutazione considera, tra gli altri elementi:
- i provvedimenti redatti dall’uditore;
- le prove offerte nell’esercizio dell’attività giudiziaria;
- ogni altro elemento rilevante per una valutazione completa.
Il consiglio giudiziario acquisisce gli atti necessari e una relazione dettagliata sul tirocinio e sulla successiva attività giudiziaria. Il parere motivato è comunicato integralmente all’uditore e al Ministro di grazia e giustizia. Entro trenta giorni dalla comunicazione:
- l’uditore può presentare osservazioni al CSM;
- il Ministro può trasmettere proprie osservazioni al CSM secondo la disciplina richiamata dalla legge n. 195/1958.
Il CSM può acquisire ulteriori elementi di giudizio, con modalità ritenute idonee, informandone l’uditore.
Esito negativo della valutazione
Se il CSM non delibera la promozione a magistrato di tribunale, con provvedimento motivato, l’uditore è sottoposto a una nuova valutazione dopo due anni, secondo le stesse modalità della prima.
In caso di esito favorevole della seconda valutazione, la nomina decorre, a tutti gli effetti, dal compimento del quarto anno dalla nomina ad uditore. L’uditore valutato negativamente per due volte è dispensato dal servizio.
Disposizioni transitorie sulle qualifiche e sull’anzianità
Gli aggiunti giudiziari in servizio alla data di entrata in vigore della legge sono nominati magistrati di tribunale secondo l’ordine del ruolo di anzianità, con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla data della nomina ad aggiunto giudiziario.
Per i magistrati di tribunale, di appello e di Cassazione già in servizio alla medesima data, la nomina alla qualifica rivestita è anticipata di tre anni ai soli effetti giuridici. Per i magistrati fuori dal ruolo organico al 1° gennaio 1979, o che lo erano stati in precedenza, il periodo previsto dalla normativa richiamata è ridotto a sette anni.
Riammissione nei ruoli della magistratura
Viene modificato l’articolo 211 dell’ordinamento giudiziario. Il divieto generale non si applica a chi, già appartenente all’ordine giudiziario, sia transitato nelle magistrature speciali e vi abbia prestato servizio ininterrottamente.
Tale soggetto può chiedere la riammissione, previa valutazione del CSM. Il Consiglio acquisisce il fascicolo personale e può collocare il magistrato anche in soprannumero, determinando il posto di ruolo sulla base della ricongiunzione dei servizi prestati, delle valutazioni e delle nomine effettuate secondo la normativa richiamata.
In ogni caso, la riammissione non può attribuire un posto di ruolo anteriore a quello che il magistrato avrebbe normalmente conseguito se non fosse transitato nelle magistrature speciali.
Ferie
La disciplina originaria stabilisce per i magistrati che esercitano funzioni giudiziarie un periodo annuale di ferie di quarantacinque giorni.
La disposizione successiva introdotta dall’articolo 8-bis prevede, fermo quanto disposto dalla legge n. 937/1977, un periodo annuale di ferie di trenta giorni per:
- magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari;
- avvocati e procuratori dello Stato.
L’efficacia della modifica relativa ai trenta giorni è stata prevista a decorrere dall’anno 2015 dal decreto-legge n. 132/2014, convertito dalla legge n. 162/2014.
Trattamento economico
La legge ridefinisce, con effetto dal 1° gennaio 1979, gli stipendi del personale disciplinato dalla legge n. 392/1951 e dei magistrati amministrativi regionali, secondo le tabelle annesse al provvedimento. Restano salve l’indennità integrativa speciale e le altre competenze previste dalla normativa vigente.
Le nuove misure stipendiali incidono anche su:
- aumenti periodici;
- tredicesima mensilità;
- indennità di buonuscita;
- equo indennizzo;
- assegno alimentare.
Ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei tribunali amministrativi regionali e della giustizia militare, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato in servizio all’entrata in vigore della legge, è riconosciuto, con effetto dal 1° gennaio 1979, un aumento periodico aggiuntivo non riassorbibile. La legge n. 6/1984 ha precisato che tale aumento spetta una sola volta, indipendentemente dalla qualifica o dalla classe stipendiale.
Gli articoli originari sul meccanismo di adeguamento economico sono stati successivamente sostituiti dalla legge n. 27/1981. La disciplina originaria prevedeva adeguamenti triennali collegati alla media degli incrementi retributivi realizzati da altri comparti del pubblico impiego, con comunicazione ISTAT, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e meccanismi di acconto e conguaglio. La prima applicazione prevedeva decorrenze e anticipazioni riferite al periodo 1979-1982.
Conservazione del trattamento economico precedente
Al personale interessato che, per effetto della legge, avesse conseguito dal 1° gennaio 1979 uno stipendio inferiore a quello spettante nella qualifica immediatamente inferiore, sono attribuiti, a domanda, gli aumenti necessari per assicurare uno stipendio pari o immediatamente superiore a quello della qualifica inferiore.
Indennità di missione e trasferimento
Le disposizioni in materia di indennità di missione sono estese agli uditori giudiziari destinati a esercitare funzioni giudiziarie.
Per i magistrati trasferiti d’ufficio o destinati a una sede per la quale non abbiano presentato domanda, l’indennità è riconosciuta, secondo la disciplina richiamata, in misura intera per il primo anno e ridotta alla metà per il secondo. La legge n. 549/1995 ha successivamente limitato la corresponsione dell’indennità continuativa a un solo anno, con misura intera per i primi sei mesi e dimezzata per il semestre successivo.
Per gli altri trasferimenti spettano le indennità e i rimborsi spese previsti dalla normativa richiamata. La legge n. 266/2005 ha precisato che, ai fini del mutamento di sede, domanda, disponibilità o consenso al trasferimento sono considerati domanda di trasferimento per il riconoscimento del beneficio economico.
Incompatibilità e arbitrati
I magistrati non possono accettare incarichi di qualsiasi specie né assumere funzioni di arbitro senza autorizzazione del CSM, salvo quanto previsto dalla normativa generale sul pubblico impiego.
Con autorizzazione, possono svolgere funzioni di arbitro unico o di presidente del collegio arbitrale esclusivamente negli arbitrati nei quali sia parte l’Amministrazione dello Stato, oppure aziende o enti pubblici, ferme le specifiche disposizioni richiamate per i lavori pubblici.
La previsione secondo cui l’80% dei compensi arbitrali dovuti al personale interessato dovesse essere versato direttamente all’erario è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 116/1985. Di conseguenza, i primi due commi della disciplina sulla devoluzione dei compensi non costituiscono disposizione applicabile.
Per gli arbitrati già definiti o in corso alla data di entrata in vigore della legge non si applicavano le nuove disposizioni in materia di incompatibilità e compensi.
Onnicomprensività del trattamento economico
È vietato al personale interessato, anche fuori ruolo, percepire indennità, proventi o compensi per prestazioni rese in favore della pubblica amministrazione, di enti pubblici o di società a partecipazione pubblica.
Sono esclusi dal divieto, tra gli altri:
- indennità integrativa speciale, quota di aggiunta di famiglia e tredicesima mensilità;
- indennità di trasferta, missione e trasferimento;
- compensi per le attività previste dall’articolo 19 della legge n. 734/1973;
- proventi per funzioni elettive o partecipazione a organi speciali di giurisdizione;
- compensi per operazioni elettorali o concorsuali;
- incarichi la cui partecipazione sia obbligatoria per legge;
- incarichi di insegnamento, studio e ricerca.
Restano salve le detrazioni previste dalle leggi vigenti. Per gli avvocati e procuratori dello Stato sono inoltre esclusi dal divieto i compensi previsti dall’articolo 21 del regio decreto n. 1611/1933.
Abrogazioni e copertura finanziaria
La legge abroga specifiche disposizioni dell’ordinamento giudiziario, la legge n. 357/1970, una disposizione del decreto del Presidente della Repubblica n. 1080/1970 e ogni altra norma incompatibile.
L’onere finanziario originario per l’anno 1979 era quantificato in lire 42.417.821.000, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro era autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio necessarie.
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