Circolare INAIL n. 24 del 18 giugno 2010
Assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo dal 1° luglio 2010 al 30 giugno 2011.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica la rivalutazione dello 0,7% dei livelli di reddito familiare rilevanti per l’assegno per il nucleo familiare, con applicazione dal 1° luglio 2010 al 30 giugno 2011. Indica che le nuove tabelle e i relativi importi mensili sono disponibili in Intranet e precisa chi può presentare domanda, a quali soggetti va inoltrata, il termine del 30 giugno 2010 e l’obbligo di comunicare tempestivamente le variazioni del nucleo familiare. Vengono inoltre richiamate le modalità di diffusione della circolare e la disciplina precedente per quanto non espressamente previsto.
Assegno per il nucleo familiare: nuovi livelli reddituali dal 1° luglio 2010 al 30 giugno 2011
Assegno per il nucleo familiare: nuovi livelli reddituali dal 1° luglio 2010 al 30 giugno 2011
La circolare dell’INAIL - Direzione Centrale Risorse Umane aggiorna i livelli di reddito familiare rilevanti ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare (ANF), in applicazione della rivalutazione annuale calcolata sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Il provvedimento definisce inoltre i soggetti che possono presentare domanda, il termine di presentazione e gli obblighi informativi in caso di variazioni del nucleo familiare.
Rivalutazione dei livelli reddituali
I livelli di reddito familiare utili per il riconoscimento e il calcolo dell’ANF sono rivalutati ogni anno in misura pari alla variazione percentuale dell’indice ISTAT. Per il 2010 la rivalutazione indicata è pari allo 0,7%. Le nuove tabelle, contenenti i livelli reddituali aggiornati e i corrispondenti importi mensili della prestazione, si applicano dal 1° luglio 2010 al 30 giugno 2011. La circolare precisa che tali tabelle sono disponibili in Intranet, nel Minisito della Direzione Centrale Risorse Umane.
Soggetti che possono presentare la domanda
La domanda per l’attribuzione o la rivalutazione dell’assegno può essere presentata dai soggetti già individuati nelle precedenti circolari richiamate, e cioè:
- dipendenti;
- ex dipendenti titolari di pensione a carico dei Fondi interni di previdenza (Fondo 1969 e Fondo 1948);
- titolari di trattamento ai superstiti;
- coniuge dell’avente diritto.
Per i titolari di trattamento pensionistico a carico dell’AGO, sia in attività di servizio sia in quiescenza, la domanda non va presentata all’INAIL ma all’INPS, con esclusione dei titolari di pensione sociale.
Termini e modalità di presentazione
Le domande devono essere presentate entro il 30 giugno 2010, facendo riferimento ai redditi percepiti nell’anno 2009, attestati dal CUD 2010. La circolare dispone l’utilizzo del modello allegato e rinvia, per i requisiti di idoneità e per le modalità di presentazione, alla circolare n. 50 del 2005.
Variazioni del nucleo familiare
Eventuali variazioni del nucleo familiare che comportino la perdita del diritto all’assegno oppure la modifica dell’importo spettante devono essere comunicate tempestivamente alla Struttura di appartenenza. La circolare richiama quindi un obbligo di aggiornamento continuo dei dati rilevanti ai fini della prestazione.
Diffusione della circolare
La circolare deve essere diffusa a tutto il personale con le modalità previste dalla circolare n. 3/1973, mediante affissione agli albi di ciascuna unità fino al 30 giugno 2010, termine ultimo per la presentazione della domanda. Inoltre, le singole Unità devono notificare la circolare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli ex dipendenti titolari di pensione a carico dei Fondi interni di previdenza e ai titolari di trattamento ai superstiti identificati con codice 0 in Anagrafica Fiscale - posizione contributiva. La prova delle notifiche deve essere conservata agli atti di ciascuna Unità.
Disciplina richiamata
Per tutto quanto non espressamente previsto nella circolare si applica la disciplina già in vigore, in coerenza con i richiami normativi e con le precedenti circolari citate nel quadro normativo.
Punti principali
Rivalutazione dei livelli reddituali
I livelli di reddito familiare utili per il calcolo dell’assegno per il nucleo familiare vengono rivalutati annualmente in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Per l’anno 2010 la rivalutazione è pari allo 0,7%. Le nuove tabelle con i livelli reddituali e i corrispondenti importi mensili si applicano dal 1° luglio 2010 al 30 giugno 2011 e sono disponibili in Intranet nel Minisito della Direzione Centrale Risorse Umane.
Soggetti legittimati a presentare domanda
Possono presentare domanda per l’attribuzione o la rivalutazione dell’ANF, sulla base delle nuove fasce di reddito, i dipendenti, gli ex dipendenti titolari di pensione a carico dei Fondi interni di previdenza (Fondo 1969 e Fondo 1948), i titolari di trattamento ai superstiti e il coniuge dell’avente diritto. I titolari di trattamento pensionistico a carico dell’AGO, sia in servizio sia in quiescenza, ad eccezione dei titolari di pensione sociale, devono invece inoltrare la domanda all’INPS.
Termine e modalità di presentazione
Le domande devono essere presentate entro il 30 giugno 2010, con riferimento ai redditi percepiti nell’anno 2009 (CUD 2010), utilizzando il modello allegato. Per i requisiti di idoneità e le modalità di presentazione si rinvia alla circolare n. 50 del 2005.
Variazioni del nucleo familiare
Le variazioni che comportino la perdita del beneficio oppure la rideterminazione dell’importo dell’assegno devono essere comunicate tempestivamente alla Struttura di appartenenza.
Diffusione e notifiche
La circolare deve essere portata a conoscenza di tutto il personale secondo le modalità della circolare n. 3/1973, mediante affissione agli albi di ciascuna unità fino al 30 giugno 2010, termine ultimo per la presentazione della domanda. Le singole Unità devono inoltre notificare la circolare con lettera raccomandata AR agli ex dipendenti titolari di pensione a carico dei Fondi interni di previdenza e ai titolari di trattamento ai superstiti identificati con codice 0 in Anagrafica Fiscale - posizione contributiva. La documentazione delle notifiche deve essere conservata agli atti.
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